Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10583 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12593/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO DI PORTOFINO, nella persona dell ‘ amministratore pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE, BORIA ROBERTO
-intimati-
avverso la SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA n. 1384/2019, depositata il 14/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal
Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, DS) conveniva davanti al Tribunale di Genova RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE; di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di euro 22.227,00 di cui euro 12.667,00 a titolo di saldo della fattura 32/2008 per i lavori ivi indicati e la restante somma a titolo di lavori extracapitolato. A fondamento della domanda la società attorea deduceva di aver eseguito, su incarico del RAGIONE_SOCIALE Duca degli Abruzzi nn. 30-36 in Portofino, lavori di rifacimento delle facciate e del tetto condominiale per euro 192.353,00; e che la società RAGIONE_SOCIALE aveva assunto a proprio carico il corrispettivo di tali opere per euro 40.000,00 oltre alla propria quota millesimale.
La COGNOME, costituitasi, lamentava la non corretta esecuzione dei lavori e la sussistenza di infiltrazioni come da relazione del CTU depositata nel procedimento per ATP da essa promosso. Chiedeva, quindi, la riduzione del prezzo dell’appalto ex art. 1668 c.c., deducendo di aver agito anche in via di surroga del condominio rimasto inerte, negava di aver commissionato opere extracontrattuali, chiedeva in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni subiti da indisponibilità dell’immobile, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE per essere dallo stesso manlevata rispetto alla eventuale condanna in favore di parte attrice e per ottenere la messa in sicurezza del tetto e comunque il risarcimento del danno da indisponibilità del proprio appartamento.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda della società
RAGIONE_SOCIALE e, in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni (per ammontare pari alla spesa necessaria alla messa in sicurezza del tetto); chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio Direttori Lavori NOME, per essere dallo stesso manlevata.
Si costituiva il Direttore dei lavori, eccependo di non essersi occupato della progettazione strutturale dell’immobile, escludendo la sussistenza di vizi di natura statica e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda di manleva.
Il Tribunale di Genova, con sentenza 10074/2016: accoglieva la domanda della società convenuta RAGIONE_SOCIALE di riduzione del prezzo dell’appalto; e, quindi, dichiarava non dovuta la somma invocata dall’attrice a titolo di saldo della fattura 32/2009; respingeva la domanda attorea diretta al pagamento di lavori extracapitolato; respingeva la domanda della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’attrice e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; condannava la società RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore del RAGIONE_SOCIALE dei costi per la messa in sicurezza del tetto come quantificati dal CTU e del costo della prestazione di tale Ing. COGNOME; dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Direttore Lavori COGNOME.
Avverso detta sentenza proponeva appello principale la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo accogliersi le domande proposte in primo grado.
Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice, che, oltre a contestare l’impugnazione avversaria, proponeva appello incidentale per ottenere la riforma della statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva respinto la propria domanda fondata sulla fattura 32/2009.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello principale e riproponendo la domanda di manleva nei confronti del Direttore Lavori NOME in caso di propria condanna.
Si costituiva il COGNOME, chiedendo il rigetto dell’appello principale e riproponendo ex art. 346 c.p.c. le proprie eccezioni.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1384/2019: in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, respingeva la domanda risarcitoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE diretta al risarcimento del danno pari al costo dei lavori di messa in sicurezza del tetto e del costo della prestazione dell’Ing. COGNOME; respingeva l’appello incidentale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE; provvedeva a regolamentare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito al ricorso il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO di Portofino.
Per l’adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre i Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso cinque motivi.
1.1. Col primo motivo essa denuncia <>
Sostiene che nel corso del giudizio e, soprattutto, con il proprio atto d’appello (di cui riporta integralmente le pagine 14-25 e le pagine 32-33), aveva agito in via riconvenzionale al fine di far accertare e far valere la responsabilità anche del RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione di un tetto che le aveva reso indisponibile per almeno sette anni l’immobile sito nel complesso condominiale di INDIRIZZO a Portofino.
Sostiene essere incontestabile che dal 2010 il RAGIONE_SOCIALE aveva piena cognizione delle problematiche del tetto e che lo stesso, nella sua qualità di custode, fosse tenuto ad evitare i danni derivanti da un manufatto costruito in modo non conforme alle regole.
Deduce che la suddetta conoscenza, unitamente alla totale inerzia, avallata anche a livello processuale, faceva venire meno qualunque incidenza causale nel suo comportamento.
Si duole che la corte territoriale (pp. 28-29) – dopo aver affermato che la responsabilità per la cattiva esecuzione del tetto competeva alla società RAGIONE_SOCIALE -sulla questione specifica della responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per la cattiva esecuzione dell’opera e per i danni da essa subiti per indisponibilità dell’immobile ex art. 2051 c.c., questione posta in via riconvenzionale, si è limitata a richiamare il suo motivo di appello, senza tuttavia pronunciarsi sullo stesso.
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente, per il caso in cui la sentenza della corte territoriale sia intesa confermativa di quella di primo grado in punto di mancata affermazione di responsabilità in capo al RAGIONE_SOCIALE, denuncia <>.
Sostiene che la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE ex art. 2051 c.c. è stata dimostrata dal fatto che il RAGIONE_SOCIALE, a partire dal 2010 era stato reso edotto delle problematiche del tetto, confermate in sede di ATP, ma aveva sempre tenuto un comportamento omissivo, negando anche la sussistenza dei vizi e, quindi, la necessità di messa in sicurezza del tetto. Osserva che la conoscenza e/o la conoscibilità dei vizi comportava l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di custode, di attivazione, a prescindere dal fatto che le problematiche del tetto fossero imputabili all’appaltatore e che non fosse stata comunicata al committente la modifica delle condizioni della statica del tetto stesso. Una volta, infatti, emerse le problematiche in modo inconfutabile, la
responsabilità oggettiva connessa alla custodia comportava l’obbligo di intervento in capo al RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’affermata responsabilità in capo all’appaltatore.
1.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: <>, nella parte in cui (pp. 20-22) ha rigettato la domanda di risarcimento, da essa proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, ritenendola non legittimata a richiedere il risarcimento del danno per essere mera utilizzatrice dell’immobile sulla scorta di un contratto di leasing e non già proprietaria.
Sottolinea che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (che richiama), è indubbio il diritto dell’utilizzatore di bene, di cui abbia il godimento sulla scorta di un contratto di leasing, a richiedere in via autonoma il risarcimento del danno da indisponibilità del bene stesso, con la conseguenza che la sua qualifica di utilizzatrice non costituiva motivo per precluderle il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell’immobile per fatto altrui.
1.4. Con il quarto motivo denuncia <>
Si duole che la corte territoriale (pp. 22-23, 25-26) abbia negato la domanda di risarcimento dei danni da indisponibilità dell’immobile, da essa proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Osserva di essere a conoscenza dell’indirizzo che questa Corte con sentenza n. 31233/18 ha inteso fare proprio, giungendo a distinguere il concetto di danno evento da quello di danno conseguenza ed introducendo altresì il concetto che solo quest’ultimo possa essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato anche
presuntivamente da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. Aggiunge, tuttavia, che tale indirizzo non può di certo ritenersi maggioritario o univoco, tanto è vero che la giurisprudenza successiva ha continuato a ritenere conforme ai principi di cui all’art. 1223 e 2056 c.c. la figura del danno in re ipsa .
In definitiva, secondo la ricorrente, che richiama la sentenza n. 3428/2019 del Consiglio di Stato, <>.
1.5. Con il quinto motivo denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha affermato (p. 34):
<>.
Sostiene che la corte territoriale, tanto affermando, abbia violato il disposto dell’art. 91 c.p.c., perché non ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio di appello e, in particolare, del parziale accoglimento delle domande da essa svolte nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che aveva chiamato in causa il geom. COGNOME; e del fatto che l’operato di quest’ultimo era stato censurato anche dal Consulente tecnico, ing. COGNOME.
Osserva che la sentenza di primo grado aveva posto a suo carico la responsabilità per i vizi di costruzione del nuovo tetto, ma la
sentenza della Corte d’appello aveva ritenuto la società RAGIONE_SOCIALE responsabile dei suddetti vizi, mandando essa ricorrente esente da ogni responsabilità.
Aggiunge che, essendo stata respinta la domanda di risarcimento solo per la affermata carenza di prova del danno subito, la corte ha erroneamente affermato che essa ricorrente era soccombente nei confronti del terzo chiamato COGNOME, tanto più che la corte territoriale ha compensato le spese tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE per reciproca soccombenza e tale circostanza renderebbe paradossale il capo di sentenza che pone a suo carico le spese legali dei due gradi di giudizio del COGNOME, chiamato in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE stesso.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Non fondati sono i primi due motivi – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.
I precedenti di questa Corte (Cass. n. 28253/2023 e 27989/2022) sono stati correttamente richiamati in memoria e da essi non vi è motivo di discostarsi nella presente sede.
Senonché la corte territoriale nella impugnata sentenza:
dapprima (al punto 2) – dopo aver richiamato il contenuto della relazione suppletiva del ctu ed il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (per mancato utilizzo del proprio appartamento in attesa del rifacimento del tetto condominiale) sulla base delle seguenti argomentazioni: a) la società RAGIONE_SOCIALE non è la proprietaria dell’appartamento in questione, ma mera utilizzatrice in base ad un contratto di leasing; e, pertanto, a prescindere da ogni responsabilità per inidoneità della nuova copertura, non può aver subito un danno da mancato utilizzo dell’immobile <>, non essendo previsto in contratto la facoltà di sublocare il bene (e, tanto meno, di poterlo alienare, percependone il corrispettivo, prima di
esserne divenuta la proprietaria per esercizio del diritto di riscatto); b) la società RAGIONE_SOCIALE non soltanto aveva lasciato decadere la Dia (ottenuta nel 2006) ed aveva presentato una Scia per la prosecuzione dei lavori soltanto nel 2012, ma non ha provato di aver subito conseguenze pregiudizievoli per non aver potuto disporre dell’appartamento oggetto di causa (e in particolare, di aver dovuto pagare il canone locatizio di altro immobile, ove svolgere l’attività di ufficio, a cui doveva essere adibito l’appartamento oggetto di causa); c) l’orientamento giurisprudenziale, formatosi in tema di danno in re ipsa , è stato oggetto di rivisitazione nella giurisprudenza di legittimità e deve intendersi non più attuale; d’altra parte, una valutazione equitativa del danno è ammissibile soltanto ove sia provata l’esistenza del danno, mentre tale presupposto nella specie è stato ritenuto non sussistente;
poi (al punto 3.3) – dopo aver preso in considerazione il motivo di appello dell’odierna ricorrente, concernente il rigetto da parte del giudice di primo grado della domanda diretta ad ottenere il danno per mancata disponibilità dell’unità immobiliare oggetto di causa; e dopo aver dato atto della doglianza dell’appellante – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva provato le conseguenze pregiudizievoli subite a motivo dell’indisponibilità dell’immobile e richiamando le argomentazioni, già svolte al punto 2, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Fermo restando che in sede di legittimità è precluso tornare sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione datane dal giudice di merito, circostanza questa che inficia l’ammissibilità di entrambi i motivi, la infondatezza degli stessi consegue comunque al fatto che:
non vi è stata alcuna omessa pronuncia, tanto che la corte territoriale ha espressamente concluso per il ‘rigetto della domanda risarcitoria anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘;
b) la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, affermati da questa Corte in tema di responsabilità dell’art. 2051 c.c., nella parte in cui (cfr. sentenza impugnata, punto 2, pagina 2) ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto applicabile l’esimente del caso fortuito, avendo RAGIONE_SOCIALE, con la propria condotta, dato causa alla situazione di inidoneità statica della struttura ed alle relative conseguenze: evidentemente, ma univocamente, reputando irrilevante che la situazione complessiva del bene, prima ed a prescindere dall’intervento successivo, potesse essere la causa del sinistro lamentato.
2.2. Infondati sono anche i motivi terzo e quarto, che, per motivi di connessione logica, sono pure trattati congiuntamente.
Invero, con arresto nomofilattico, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 33645/2022), sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno di recente reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia ed alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell’immobile e di trarne guadagno.
In particolare, è stato precisato che: a) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale; b) il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica
contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; c) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato; d) se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla stregua di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, deve potersi puntualizzare che il danno diretto risarcibile da indisponibilità dell’immobile possa individuarsi nella soppressione o compressione della specifica facoltà di esercizio del diritto di godere, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione: sicché a tale concetto deve intanto riferirsi la soppressione o compressione della possibilità di estrinsecazione delle facoltà normalmente inerenti alla disponibilità della cosa, in relazione all’uso al quale sarebbe stata destinata anche direttamente ed immediatamente dal titolare del diritto ad essa e delle quali questo si è visto, pertanto, illegittimamente privato; con la conseguenza che il godimento diretto, la cui perdita sia suscettibile di risarcimento, va identificato nella facoltà del titolare di fruirne direttamente e di ritrarne
le utilità congruenti alla destinazione del bene quali ricavabili dalla sua intrinseca struttura o da altri univoci e riconoscibili elementi.
Dato atto che i suddetti principi appaiono estensibili al caso di specie, in quanto non muta la situazione per il fatto che la ricorrente fosse utilizzatrice dell’immobile, occorre ribadire che il concetto di danno evento si distingue da quello di danno conseguenza e che soltanto quest’ultimo può essere risarcito, a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, da chi formuli la richiesta risarcitoria per indisponibilità del bene per fatto altrui. La tesi del c.d. danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma, in termini sostanzialmente descrittivi, si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva sulla base del fatto che l’allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene immobile consentano di pervenire alla prova (fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell’ id quod plerumque accidit ) che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, oppure anche solo che da quello sarebbe stata ritratta immediatamente e direttamente un’utilità corrispondente alle sue caratteristiche (ove, beninteso, suscettibile di valutazione economica: ciò che, peraltro, di norma appunto avviene quando si ha la disponibilità di un immobile, che offre sicuramente l’occasione di trarne giovamento anche in via diretta e immediata per il soddisfacimento di propri bisogni), ma almeno specificamente indicata.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nell’illustrazione dei motivi in esame: riporta i passi motivazionali censurati ed un passo del proprio atto di appello; riferisce di non aver formulato istanze istruttorie sulla scorta dell’intenzione di affittare e vendere l’immobile; indica il <> come criterio comunemente usato per quantificare il danno da indisponibilità dell’immobile; richiama precedenti arresti di questa Corte e del Consiglio di Stato; afferma
correttamente che <>; ma, come già rilevato dalla corte territoriale, non allega in che cosa sia consistito il danno da indisponibilità del bene, di cui lamenta la lesione e di cui chiede il risarcimento del danno.
In particolare, la ricorrente si limita ad insistere sulla tesi di astratta configurabilità del ripetuto danno in re ipsa , ma non si fa carico di confutare, tanto meno con la dovuta analiticità, le argomentazioni in base alle quali la corte territoriale ha escluso in concreto la stessa allegazione di quale utilità sia stata impedita la ritrazione in dipendenza della mancata disponibilità dell’immobile ed in rapporto alle peculiarità della fattispecie. In sostanza, la mera riproposizione della tesi di quella configurabilità non si misura con le precisazioni che la ricordata pronuncia nomofilattica ha indicato agli interpreti, delineando con maggiore nettezza i contorni, i contenuti ed i connessi oneri di allegazione e prova, del danno da indisponibilità di un immobile: oneri rimasti inadempiuti dal danneggiato.
Donde l’infondatezza del motivo, se del caso così intendendosi opportunamente integrata la motivazione della gravata sentenza.
2.3. Il quinto motivo, concernente la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese legali a favore del NOME (da esso condominio chiamato in causa), è inammissibile e comunque infondato.
È inammissibile, essendo pacifico che, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 13229/2011). Ed è infondato, in quanto la RAGIONE_SOCIALE è risultata soccombente, sia in primo sia in secondo grado, rispetto al NOME, in quanto le domande proposte dalla società nei
confronti di quest’ultimo sono state rigettate. E, d’altra parte, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10364/2023) il principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, va a carico dell’attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione reputata equa nella misura indicata in dispositivo.
Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre euro 200 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024, nella camera di consiglio