Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22759/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, PANTALEO SANDRO e COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3705/2023 depositata il 23/5/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE si opponeva, ai sensi dell’art.619 c.p.c.,ad esecuzioni immobiliari promosse, nei confronti di NOME COGNOME, da Banca Provinciale di Napoli, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., poi divenuta RAGIONE_SOCIALE s.p.a.;
a dduceva che aveva acquistato dall’esecutato con atto trascritto prima dei pignoramenti e delle iscrizioni immobiliari, e chiedeva la condanna alle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nonché la condanna, a titolo solidale, al risarcimento dei conseguenti danni da statuire a carico degli istituti di credito, dell’esecutato e del AVV_NOTAIO, rogante l’acquisto da COGNOME, per violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di effettuare e verificare idonee visure ipocatastali;
il Tribunale pronunciava sentenza parziale di condanna dei convenuti e della compagnia di assicurazione del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE. al risarcimento dei danni da liquidare all’esito del prosieguo dell’istruttoria;
con successiva sentenza lo stesso giudice liquidava i danni, assumendo a parametro il valore dei cespiti e osservando che solo tardivamente in comparsa conclusionale erano stati specificati i pregiudizi riferendosi all’esposizione debitoria della società opponente, senza che emergesse, però, alcun rapporto eziologico con i pignoramenti, per cui doveva procedersi a liquidazione equitativa, correlata, come detto, al danno da indisponibilità degli immobili;
la Corte di appello, in accoglimento del gravame di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti acquistati da RAGIONE_SOCIALE, pro soluto , e ceduti a quest’ultima da RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza di prime cure, disattendendo la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. e NOME COGNOME;
ricorre RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi; resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, mentre sono rimasti intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 360 n. 5 c.p.c., 1264 c.c., 58 t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando, ai fini della legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE, che vi fosse idonea prova della cessione dei crediti ovvero che quelli in questione fossero ricompresi tra quelli indicati nel prodotto avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo quest’ultimo sufficiente solamente qualora non residui alcuna incertezza nella individuazione degli stessi;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697, 2727, 2729, 2736, 1839, 1325, 1226 c.c., 324, 112, 342, 115, 360 n. 5 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di danno c.d. figurativo da perdita della disponibilità del bene con impossibilità di trarne utilità, e dunque in re ipsa , essendosi determinato, con i pignoramenti, uno spossessamento dei cespiti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato riformando la condanna pronunciata nei confronti di tutti gli originari convenuti mentre l’appello era stato proposto solo da RAGIONE_SOCIALE
preliminarmente deve osservarsi che difetta la prova del perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sicché deve ordinarsene il rinnovo in difetto di produzione degli avvisi di ricevimento mancanti.
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME