Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 19212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione di ufficio iscritto al numero 13125 del ruolo generale dell’anno 2024, richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con ordinanza n. 11742/2024 in data 10 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 10760/2018 Reg. Ric. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra
CONTU Azzurra (C.F.: TARGA_VEICOLO
NOME (C.F.: CNT GDN 86L44 H501Q)
rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: PRN MLE CODICE_FISCALE e NOME COGNOMEC.F.: PRN TARGA_VEICOLO
-attrici-
e
ROMA CAPITALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa nel giudizio di merito dall’avvocato NOME COGNOMEC.F.: SRC SRG 70A26 L845S)
-convenuta-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa nel giudizio di merito dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOMEC.F.: CTL CODICE_FISCALE
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOMEC.F: CODICE_FISCALE
-chiamate in causa-
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 15 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto « che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c. ».
Fatti di causa
NOME COGNOMEdeceduta nel corso del giudizio, che è stato proseguito dalle sue aventi causa NOME e NOME COGNOME), dopo l’espletamento di un procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo, ha agito in giudizio nei confronti di Roma Capitale, davanti al Tribunale di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza del
danneggiamento della struttura in muratura di un chiosco nel quale esercitava un’attività commerciale , all’ interno della spiaggia libera di Castel Porziano, nonché delle merci e di altri beni esistenti in tale struttura, avvenuto a seguito del l’esecuzione , da parte dell’ente convenuto, dei lavori di abbattimento di alcuni manufatti in legno abusivi annessi al chiosco, sulla base di ordine di demolizione emesso in sede amministrativa. L’ente convenuto ha chiamato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE impresa alla quale era stata appaltata l’esecuzione dei lavori di demolizione, la quale, a sua volta, ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente il giudice amministrativo.
Riassunta la causa davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio, quest’ultimo ha sollevato d ‘ ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell ‘ art. 11, comma 3, c.p.a. e dell ‘ art. 59, comma 3, legge 18 giugno 2009 n. 69.
NOME e NOME COGNOME nonché RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie di costituzione.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.
L’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto « che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c. ».
NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha
rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, n. 10374 del l’ 8/05/2007; Sez. U, n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, n. 15323 del 25/06/2010; tra le più recenti, ex multis : Cass., Sez. U, n. 23436 del 27/07/2022; Sez. U, n. 25480 del 21/09/2021; Sez. U, n. 14231 del l’ 8/07/2020; Sez. U, n. 21522 del 15/09/2017).
Nel caso di specie, la domanda proposta dalla Contu è diretta a far valere la responsabilità di Roma Capitale per i danni subiti in conseguenza di un « comportamento materiale » posto in essere dall ‘ ente pubblico convenuto in occasione della demolizione delle opere abusive annesse al chiosco dove essa esercitava la propria attività commerciale, senza alcuna contestazione e, comunque, senza alcuna attinenza con il provvedimento amministrativo contenente l’ordine di demolizione , il quale costituisce, pertanto, solo la premessa dell ‘ azione risarcitoria.
Ne consegue la sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice ordinario, attesa l ‘ assenza -nella domanda proposta -di riferimenti attinenti ai profili pubblicistici del l’esercizio del potere amministrativo.
Essendo la domanda proposta in giudizio fondata sul mero comportamento materiale tenuto nell’esecuzione dell’attività di demolizione delle opere abusive, la cui sostanza prescinde del tutto dai profili autoritativi dell ‘atto dell’ amministrazione alla base di detta attività, in occasione della quale è stata posta in
essere la condotta che si assume illecita e lesiva, va affermata certamente la giurisdizione del giudice ordinario.
Pare opportuno precisare, in proposito, che -diversamente da quanto pare ipotizzare, in qualche modo, l’ente convenuto nelle proprie difese -non può dubitarsi, sulla base degli atti, che l’ordine amministrativo di demolizione posto in esecuzione aveva ad oggetto esclusivamente alcuni manufatti annessi al chiosco all’interno del quale l’attrice svolgeva la sua attività commerciale e, più precisamente, alcuni ampliamenti di tale struttura (ma non quest’ultima in sé) . D ‘altronde, non vi è dubbio che l’att rice abbia chiesto esclusivamente il risarcimento per i danni che assume essere stati causati, invece, alla originaria struttura nella sua detenzione (non oggetto dell’ordine di demolizione) e ad alcuni beni e merci in essa esistenti, a causa della non corretta esecuzione dei lavori di abbattimento delle opere oggetto dell’ordine di demolizione, la cui legittimità non contesta nella presente sede.
Restano, naturalmente, estranei al profilo qui in esame, limitato all’individuazione del giudice dotato di giurisdizione sulla domanda proposta, quelli relativi all’effettiva sussistenza dell’illecito dedotto dalla parte attrice ed alla risarcibilità dei danni da questa allegati, anche con riguardo alla contestata natura abusiva della struttura danneggiata, ma pacificamente estranea all’ordine di demolizione che si assume non correttamente eseguito.
Va, infine, evidenziato che non può neanche ritenersi sussistere un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione dell’attinenza dell’ordine di demolizione alla ‘ materia urbanistica ‘ ovvero alla sussistenza di un sottostante rapporto di concessione amministrativa, in relazione ai manufatti interessati dalla vicenda.
Anche sotto tale profilo, infatti, è sufficiente rilevare che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, da una parte, « ai
fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la ‘legittimità’ dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la ‘cattiva esecuzione’ dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di ‘neminem laedere’ » (Cass., Sez. U, n. 6100 del l’ 1/3/2023; Sez. U, n. 7529 del 25/3/2020; Sez. U, n. 21975 del 21/9/2017; Sez. U, n. 2052 del 3/2/2016 ) e, dall’altra parte, che « è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario di un’area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall’ente concedente, vertendo il ‘petitum’ sostanziale sull’accerta -mento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all’attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete modalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta » (Cass., Sez. U, n. 21769 del 29/7/2021; Sez. U, n. 32180 del 12/12/2018).
Non vi è dubbio che, con la domanda proposta nel presente giudizio, la Contu abbia chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla (dedotta) non corretta esecuzione, sul piano tecnico e operativo, dei lavori di demolizione dei
manufatti oggetto del provvedimento amministrativo, non contestato (e, quanto meno, non contestato nella presente sede), assumendo che, a causa di tale non corretta esecuzione di quei lavori, sarebbero stati danneggiati altri beni, di cui si assume titolare, beni, cioè, diversi da quelli oggetto dello stesso provvedimento amministrativo di demolizione.
Dunque, nella presente controversia si discute esclusivamente di un comportamento materiale e non della legittimità dell’esercizio del potere pubblico.
È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, restando travolta, per l’effetto, la sentenza declinatoria del tribunale di Roma.
La regolamentazione delle spese del presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito .
Per questi motivi
La Corte, a Sezioni Unite:
-dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
-rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili