Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28773 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12802/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA depositata il 22/02/2021 e SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia (successivamente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e riassunzione del giudizio) RAGIONE_SOCIALE chiedendo, in riferimento al contratto di cessione con cui era subentrata nell’affitto di azienda, in via gradata (e/o alternativa): 1) l’annullamento del contratto per dolo, ex artt. 1427 / 1439 c.c.; 2) l’annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1394 / 1395 c.c .; 3) l’accertamento della responsabilità ex art. 1440 c.c. per dolo incidente di RAGIONE_SOCIALE; 4) l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno per violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimen to delle trattative e nella formazione ed esecuzione del contratto; 5) l’annullamento del contratto per errore ex art. 1429 c.c.; 6) la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta; 7) l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del d anno ex artt. 2043, 2049 c.c.; 8) la nullità del contratto. Chiedeva conseguentemente, all’esito dell’accoglimento delle predette domande , la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di quanto meno Euro 5.000.000,00, nonché alla restituzione, a titolo di risarcimento danni ovvero di ripetizione d’indebito oggettivo, di quanto prestato in esecuzione del contratto concluso in data 9 marzo 2004,
mediante pagamento della somma di quanto meno Euro 2.372.704,83, oltre accessori. L’attrice espose quanto segue.
In data 27 maggio 2003 RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di affitto di azienda, con opzione di acquisto, avente ad oggetto l’impianto di trattamento di rifiuti tossici di proprietà della RAGIONE_SOCIALE sito in Marghera. L ‘8 marzo 2004, su richiesta della Procura di Venezia (che indagava dal 2002 su illeciti concernenti l’attività di varie aziende, tra cui RAGIONE_SOCIALE, nello smaltimento dei rifiuti), era stato eseguito il sequestro di vari impianti di trattamento rifiuti, tra cui la piattaforma di Marghera, gestita da RAGIONE_SOCIALE. Il giorno successivo (9 marzo 2004), con scrittura privata autenticata di pari data, RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) era subentrata ad RAGIONE_SOCIALE nel contratto di affitto con RAGIONE_SOCIALE, con contratto di cessione di contratto di affitto di azienda sottoscritto per entrambe le parti da NOME COGNOME (nella duplice veste di amministratore, a ciò autorizzato, sia della cedente che della cessionaria). Tanto RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE avevano omesso di dare notizia sia del sequestro che dell’esistenza di qualsivoglia irregolarità nella gestione della discarica, ed anzi alla clausola n. 5) del contratto di cessione la società cedente aveva garantito la validità ed efficacia del contratto ceduto. Con sentenza penale del 07 febbraio 2008, passata in cosa giudicata, gli imputati erano stati condannati per illecito smaltimento e traffico di rifiuti e condannati, unitamente ai responsabili civili (tra cui la convenuta), al risarcimento del danno ambientale e dei danni subiti dalle parti civili. I l sequestro dell’8 marzo 2004 aveva sospeso di fatto qualsiasi attività all’interno della piattaforma in oggetto e solo nel dicembre 2004 la Procura della Repubblica aveva acconsentito ad un parziale e progressivo dissequestro, subordinato allo smaltimento dei rifiuti, considerandoli tutti rifiuti speciali per i quali erano necessarie complesse procedure. NOME aveva sostenuto spese, per gestione, manutenzione e parziale
smaltimento di rifiuti, oltre gli ingenti oneri per l’adeguamento degli impianti, caratterizzazione del sito e bonifica complessiva dell’area, ed aveva inoltre corrisposto e/o rimborsato a RAGIONE_SOCIALE canoni di affitto e spese di gestione impianto e smaltimento. Con separato giudizio era stato richiesto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE il risarcimento del danno per dolo incidente e violazione della buona fede contrattuale in relazione ad alcune clausole del contratto di data 30 dicembre 2005 con cui era stata concordata la cessione fra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE della partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, costituita fra le due società per la gestione della piattaforma di Marghera ed il subentro ad RAGIONE_SOCIALE, domanda accolta in relazione all’art. 4, comma 4, con danno da liquidarsi in giudizio separato.
Con sentenza di data 9 ottobre 2020 il Tribunale rigettò la domanda, con compensazione delle spese. Osservò il Tribunale quanto segue.
Alla luce del complesso programma negoziale ed imprenditorialsocietario elaborato di comune accordo fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il sequestro preventivo (in data 8 marzo 2024) dell’impianto di trattamento rifiuti della piattaforma di Marghera non poteva avere un’incidenza invalidante sul contratto di cessione di affitto di azienda , non solo perché il teste NOME COGNOME (già amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE) aveva riferito che, al momento della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda, i consigli di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano a conoscenza che la piattaforma rifiuti era stata sottoposta a sequestro, per aver egli appreso dell’intervento dei Carabinieri del NOE (e tanto comunicato alla legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE), spostando al giorno successivo la sessione per la stipula dell’atto notarile , ma perché, decisivamente, come emerso dalle testimonianze e soprattutto dal verbale del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE in data 24 marzo 2004, la società era stata informata del procedimento penale (che aveva visti coinvolti il
responsabile tecnico e l’ addetto al ricevimento rifiuti di RAGIONE_SOCIALE) e soprattutto aveva deliberato che l’efficacia del contratto di affitto di azienda venisse (solo) sospesa sino al ripristino della disponibilità dell’azienda medesima (concretizzatasi poi con il dissequestro, seppur parziale e progressivo, della piattaforma). La sussistenza del procedimento penale (per ipotesi di reato che intuitivamente dovevano essere di una certa gravità, avendo determinato il sequestro preventivo della piattaforma, gravità che non poteva certo sfuggire ad una società esperta e leader come RAGIONE_SOCIALE e agli amministratori di sua designazione all’interno di RAGIONE_SOCIALE) era pertanto, quantomeno a far data dal 24 marzo 2004, evento conosciuto ad RAGIONE_SOCIALE e i suoi amministratori in RAGIONE_SOCIALE, senza che ciò li avesse indotti a sciogliersi dal contratto o a invocarne l’invalidità.
Non sufficiente per supportare la prospettazione dell’attrice era la circostanza che l’amministratore delegato COGNOME avesse riferito nel consiglio di amministrazione che RAGIONE_SOCIALE fosse completamente estranea ai fatti contestati, la cui responsabilità doveva farsi risalire alla precedente gestione della RAGIONE_SOCIALE, estraneità, come rimarcato dal l’attrice, smentita dalla riconosciuta responsabilità penale di soggetti riconducibili organicamente a RAGIONE_SOCIALE, nonché dello stesso COGNOME. Doveva, infatti, aderirsi alle argomentazioni del lodo arbitrale reso nella procedura arbitrale promossa da RAGIONE_SOCIALE (proprietaria delle quote di RAGIONE_SOCIALE) per conseguire la nullità e/o l’annullamento di alcune clausole del contratto di cessione delle quote di RAGIONE_SOCIALE stipulato il 30 dicembre 2005 tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, ove RAGIONE_SOCIALE aveva adoperato medesimi o analoghi motivi per l’invalidazione delle quote RAGIONE_SOCIALE a quelli fatti valere nella presente causa. Nel lodo si leggeva fra l’altro che gli amministratori di designazione Aim ‘…hanno se non concorso, quantomeno omesso ogni vigilanza sulla concreta gestione del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE pur essendo perfettamente consapevoli dell’intervenuto sequestro penale’.
Osservò quindi il Tribunale che ‘ tra le condotte stigmatizzate dall’attrice vanno enucleate quelle (dolo determinante, conflitto di interessi, errore essenziale, addirittura nullità) che comporterebbero come effetto tipico la caduta (per invalidazione originaria ovvero sopravvenuto sciogl imento del vincolo sinallagmatico) dell’intero rapporto contrattuale. E tra tale esito di invalidazione del negozio, ed il fatto che lo stesso ha nondimeno già avuto integrale attuazione con l’esercizio dell’opzione per l’acquisto dell’azienda concessa in affitto, sussiste un’insanabile aporia logica e giuridica. Non può infatti essere trascurata la questione di come l’attrice possa ragionevolmente invocare il venir meno (in virtù delle fattispecie eccepite in via gradata e/ o alternativa) del contratto di cessione se poi, esercitando l’opzione ed acquistando l’azienda in precedenza condotta in affitto, abbia consumato quella potestà che solo la permanenza in capo a sé della qualità di parte del (subentrata nel) contratto di affitto di azienda poteva consentirle di esercitare. Né RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) ha contestualmente mai offerto di retrocedere l’azienda (in particolare il complesso impianto di trattamento di rifiuti di cui si controverte) a RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ovvero a RAGIONE_SOCIALE (società questa rimasta estranea al presente giudizio) ‘ .
Passando poi alle domande presupponenti la conservazione del vincolo e regolamento negoziale (dolo incidente; violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto; responsabilità ‘generica’ da fatto illecito) ed astrattamente compatibili con istanze risarcitorie, il Tribunale osservò quanto segue, come da motivazione che si trascrive.
‘Si rileva per tale profilo come l’attrice nella sostanza assuma che, ove fosse stata posta a conoscenza del comportamento irregolare ed illegittimo della controparte (a titolo di dolo incidente ovvero condotta non conforme a buona fede), avrebbe nondimeno concluso il contratto a condizioni diverse, così legittimandosi una propria conseguente
pretesa risarcitoria. Incidentalmente ed in primo luogo rileva il giudicante come l’attrice neppure esplichi quali sarebbero state tali asserite diverse condizioni, pur a fronte di un evidentemente forte e qualificato interesse a procedere all’acquisto dell’azienda (il contratto veniva mantenuto nonostante l’evidenza di un procedimento penale; il diritto di opzione per l’acquisto della proprietà dell’azienda veniva esercitato in costanza, e nonostante la pendenza, del procedimento penale, e per di più, da quel che è dato comprendere, nel dissenso dell’altro partner nell’assetto societario). Ad ogni modo per tale versante si rileva quanto segue. In primo luogo, l’attrice chiede la rifusione dei canoni di locazione per l’affitto di azienda che avrebbe corrisposto a favore di RAGIONE_SOCIALE. Nondimeno nemmeno pare contestato che detti importi già siano stati imputati in conto prezzo di acquisto (e di essi l’attrice si sia in tal modo al tempo stesso avvantaggiata). Altra voce di danno patrimoniale che l’attric e pretenderebbe di veder ristorata è costituita dall’insieme di spese inerenti l’azienda ceduta in affitto gestita da RAGIONE_SOCIALE. Come però osserva la convenuta le spese di gestione della piattaforma di Marghera erano state sostenute a fronte di una precisa scelta del CRAGIONE_SOCIALEA. di RAGIONE_SOCIALE del 3 dicembre 2003 (doc. 6 convenuta) in ragione del fatto ‘che lo stato di efficienza degli impianti tecnologici è tale da necessitare di importanti adeguamenti derivanti, anche, da prescrizioni delle autorità competenti. Indica quali sono le priorità e le risorse necessarie per farvi fronte’. È allora ragionevole che dette spese rimanessero a carico della parte che, addivenendo al definitivo acquisto dell’azienda, acquisiva pure gli impianti tecnologici adeguati secondo le prescrizioni impartite dalle competenti autorità ed i necessari adattamenti dell’evoluzione tecnico -scientifica. La questione maggiormente controversa e controvertibile rimane allora quella dei costi dei rifiuti sequestrati, che a dire dell’attrice sarebbero causalmente connessi ai comportamenti per i quali RAGIONE_SOCIALE, suoi rappresentanti, ovvero
amministratori NOME di designazione RAGIONE_SOCIALE, avevano riportato condanna penale (irrevocabile). Nondimeno, come evidenzia la convenuta, il Collegio arbitrale (pag. 52 del Lodo) rilevava che ‘il problema dello smaltimento dei rifiuti e del relativo costo era (o è) una questione oggettiva, derivante da prescrizioni delle Autorità. La questione era ben nota ad NOME ed ai suoi amministratori, parimenti quelli di designazione Aim come quelli di designazione RAGIONE_SOCIALE; ed era altresì nota ai suoi soci RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE. Anche l’argomento in questione induce qualificati motivi di dubbio, ostativi ad accogliere sic et simpliciter la pretesa attorea. Vanno invero svolte le seguenti, ulteriori considerazioni. Nel momento in cui l’attrice (a mezzo della propria controllante RAGIONE_SOCIALE) acquisiva l’impegno ad acquistare la quota di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (doc. 19 convenuta) era pendente il procedimento penale, che aveva tra l’altro determinato un sequestro preventivo con successivo (sia pur parziale e progressivo) dissequestro. Erano in corso le procedure di smaltimento condizionato ed oneroso dei rifiuti in sequestro. Ciò nondimeno RAGIONE_SOCIALE vincolava RAGIONE_SOCIALE ad un impegno di cessione dell’intera sua quota di partecipazione (50%). A titolo di garanzia la stessa controllante RAGIONE_SOCIALE nel contempo vincolava la cedente a rispondere ‘di eventuali sopravvenienze passive causate da condotta dolosa o colposa imputabile ad amministratori di propria designazione’ che sarebbero potute emergere nel termine di due anni dal trasferimento della quota. Come si vede, le parti (pur nella formale distinzione di controllante e controllata RAGIONE_SOCIALE, appare evidente l’identità sostanziale, o convergenza, di centri d’interesse delle stesse) articolavano un complesso meccanismo negoziale per la regolamentazione unitaria della vicenda presupposta e delle sue conseguenze (giuridiche ed economiche). Nell’ambito del quale quadro complessivo vanno vagliate le residue pretese dell’attrice, che non paiono meritevoli di accoglimento. La stessa infatti, anche attraverso la società
contro
llante, aveva già predisposto un complesso meccanismo per potersi rivalere di eventuali perdite e/o sopravvenienze passive correlate alla vicenda de qua ed alla gestione degli amministratori di designazione/appartenenza RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con ordinanza ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., comunicata in data 26 febbraio 2021, la Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello, premettendo che ‘ la sentenza appellata valutato in modo dettagliato e approfondito le questioni ora riproposte con l’appello, e che fatto corretta applicazione dei principi di diritto su cui la cassazione si è già espressa con orientamenti consolidati; che inoltre conten in motivazione gli argomenti in risposta alle doglianze di parte appellante e che, di conseguenza, forni alla Corte di Cassazione idonea motivazione in ordine alle ragioni della reiezione della pretesa, mentre una pronuncia di secondo grado sul punto non potrebbe che contenere una inutile ripetizione di argomenti già sviluppati in primo grado ‘ e reputando infine che il Tribunale avesse ‘ ricostruito la vicenda controversa con puntuale riferimento agli elementi probatori acquisiti in causa, affrontando e risolvendo il punto centrale dell’appello riguardante la conoscenza da parte dell’appellante della reale situazione in occasione della cessione contrattuale ‘.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello e, in via subordinata, sulla base di nove motivi nei confronti della sentenza del Tribunale. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memo ria da entrambe le parti.
Considerato che:
muovendo dal ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che l’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c. si è svolta, in base a quanto disposto dall’art. 221, comma 4, l. n. 77 del 2020, mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, senza assegnazione alle parti di un termine per dedurre sull’inammissibilità di cui all’art. 348 bis c.p.c., laddove invece l’art. 348 ter c.p.c. prevede che siano sentite le parti. Aggiunge che l’ordinanza di inammissibilità è stata adottata dopo, e non prima, la trattazione della causa, a seguito del deposito delle note di cui sopra.
Il motivo è infondato. Il motivo contiene due censure, la prima delle quali concerne l’avere omesso il giudice di appello di sentire le parti sull’inammissibilità dell’impugnazione, come prescritto dal primo comma dell’art. 348 ter c.p.c. Risale già a Cass . Sez. U. n. 1914 del 2016 l’affermazione che l a pronuncia dell’ordinanza senza aver sentito le parti costituisce error in procedendo ed in tal senso è anche la giurisprudenza successiva (Cass. n. 20758 del 2017). Nella comparsa di costituzione in appello la parte appellata ha, però, in via preliminare eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., illustrando specificatamente le ragioni dell’eccezione (pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione). In tal modo, come rilevato da Cass. n. 9225 del 2020 in analoga fattispecie, la questione, per via della eccezione sollevata, era stata sottoposta al contraddittorio delle parti, per cui le parti potevano reputarsi sentite in ordine alla questione in discorso.
Con la seconda censura si denuncia che l’ordinanza impugnata è stata adottata dopo, e non prima, della trattazione della causa. Anche in tal caso, va riconosciuto che, l’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l’inammissibilità dell’appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza resa a norma dell’art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di
valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (fra le tante, Cass. n. 19333 del 2018).
Deve tuttavia evidenziarsi che, in luogo dell’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c., vi è stato, in base a quanto disposto dall’art. 221, comma 4, l. n. 77 del 2020, il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, deposito che sostituisce integralmente l’udienza, come si legge nella medesima disposizione (cfr. inoltre Cass. n. 15311 del 2023). Come affermato da Cass. n. 19984 del 2023, nel caso della trattazione cartolare introdotta dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall’art. 350, cod. proc. civ., davanti al giudice d’appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, così riconformando i mantenuti poteri processuali del giudice e delle parti, adattati alle forme eccezionali della legislazione speciale correlata alla crisi pandemica. La scomposizione della sequenza temporale si traduce nella circostanza che il provvedimento del giudice, che segue al deposito, può avere il contenuto dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 ter oppure altro tenore. Che il deposito telematico delle note sfoci nella pronuncia di inammissibilità non significa pertanto che il provvedimento sia stato adottato dopo la trattazione della causa. Avrà tale caratteristica solo se segua ad un provvedimento che implichi effettivamente lo svolgimento della detta trattazione, determinandosi solo a tali condizioni la violazione della legge processuale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 134, 348 ter, 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell’ordinanza
vengono richiamati i titoli dei motivi di appello con la trascrizione, sotto ciascuno di essi, di brani della motivazione della sentenza di primo grado, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di inammissibilità dell’appello, da riferire in partico lare alle circostanze alla base dei motivi di impugnazione (senza che la motivazione possa ricavarsi da quella del Tribunale, il quale non motiva su una serie di circostanze), sicché l’ordinanza è viziata da motivazione apparente, senza poi che possa soccorrere la motivazione per relationem , non avendo la Corte d’appello dato conto delle ragioni di adesione alla motivazione di prime cure (e non avendo inoltre il Tribunale motivato su tutte le circostanze indicate nell’atto di appello).
Il motivo è infondato. Deve premettersi che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione nel caso di motivazione apparente (Cass. n. 30759 del 2023; n. 20861 del 2018). Ne è, infatti, requisito legale la succinta motivazione prevista dalla norma appena citata. Tale requisito, sotto il profilo della percepibilità della ratio decidendi , deve ritenersi nella specie ricorrente.
Ciò di cui deve rendere conto la motivazione è che l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, motivando anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa. Tali elementi risultano richiamati mediante il rinvio a stralci della motivazione del Tribunale. La ragione di condivisione del percorso motivazionale di prime cure risiede nel rilievo che il Tribunale ha ‘ ricostruito la vicenda controversa con puntuale riferimento agli elementi probatori acquisiti in causa, affrontando e risolvendo il punto centrale dell’appello riguardante la conoscenza da parte dell’appellante della reale situazione in occasione della cessione contrattuale ‘. E’ il richiamo alla risoluzione di tale punto centrale che fonda l’assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione e che fornisce pertanto la ratio decidendi della pronuncia di inammissibilità.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 92 e 348 ter cod. proc. civ., 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che alla caducazione dell’ordinanza della corte te rritoriale consegue la revoca della condanna alle spese ed al pagamento della sanzione pari all’importo del contributo unificato.
L’infondatezza dei due precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo.
Passando al ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 1440 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il comportamento di RAGIONE_SOCIALE integra il dolus incidens per avere maliziosamente nascosto la circostanza che solo RAGIONE_SOCIALE sapeva (o, comunque, poteva o doveva sapere, come affermato nella sentenza penale della Corte di Appello di Venezia) di aver trattato e smaltito in modo illecito i rif iuti, dando, dopo l’intervenuto sequestro, assicurazioni contrarie, e tenendo per sé i profitti e gli utili dell’irregolare ed illecita gestione, e che sufficiente è la prova del dolus incidens , senza che siano necessari altri elementi (erroneamente il Tribunale ha richiesto la prova delle ‘diverse condizioni’ deve infatti presumersi che, ove messa al corrente, NOME avrebbe stipulato il contratto a diverse condizioni).
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1175, 1366 e 1337 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che la rilevanza di un comportamento scorretto e sleale, riferibile alla fase delle trattative, non è cancellata, né tantomeno assorbita dalla successiva, valida conclusione del contratto, ma può spiegare i propri effetti, sotto forma di pretesa risarcitoria ex art. 1337 c. c., anche oltre questa fase contrattuale. Aggiunge che solo RAGIONE_SOCIALE, la quale ha gestito la piattaforma dal 01.06.03 all’ 08.03.04, conosceva l’illecito smaltimento, il che esclude ogni possibile negligenza o colpa da parte di RAGIONE_SOCIALE, anche
perché, come dedotto in causa sin dal l’atto introduttivo, la stessa apprese solo dopo la sentenza penale del Tribunale di Venezia che le contrarie assicurazioni date da RAGIONE_SOCIALE, sul fatto che gli illeciti fossero riferibili solo alla precedente gestione di RAGIONE_SOCIALE, non erano veritiere. Conclude nel senso che è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito in ordine all’esistenza della correttezza e buona fede nella condotta della parte.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice del merito ha considerato come fatti relativi al concorso di colpa del creditore di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. circostanze relative invec e al secondo comma della norma citata, ed in particolare circostanze o asseriti comportamenti che sarebbero stati attuati da RAGIONE_SOCIALE successivamente al momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha gestito dal 01/06/2003 all’08/03/2004 illecitamente la discarica ‘da sola’ e senza nessun possibile controllo (e quindi concorso) da parte di RAGIONE_SOCIALE e pertanto successivi alla conclusione del contratto 09.03.2004. Aggiunge che RAGIONE_SOCIALE non ha tempestivamente sollevato l’eccezione ai sensi dell’art. 1227, comma secondo.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 101 e 167 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ… Osserva la parte ricorrente che la violazione dell’art. 1227, comma 2, si traduce anche nella violazione del contraddittorio, per avere il giudice pronunciato d’ufficio su materia riservata alla ecce zione di parte, e nella tardività di un’eccezione non proposta nella comparsa tempestivamente depositata.
Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di esaminare l’eccezione di decadenza dalla facoltà di opporre il concorso colposo del creditore di cui al secondo comma dell’art. 1227 e che è s tata inoltre rilevata
d’ufficio tale circostanza nonostante che fosse riservata alla eccezione della parte.
Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha ignorato che il comportamento di RAGIONE_SOCIALE costituisce un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 e che ricorre anche la responsabilità ai sensi dell’a rt. 2049 per il fatto dei dipendenti.
Con il settimo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 99, 161 e 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla fattispecie allegata ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e che al riguardo è anche carente la motivazione.
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è contrasto sia con il giudicato relativo alla responsabilità penale di RAGIONE_SOCIALE per illecito smaltimento dei rifiuti, sia con il lodo arbitrale del 26 novembre 2012 (sia pure intervenuto con RAGIONE_SOCIALE, nella quale è stata poi incorporata RAGIONE_SOCIALE), nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per dolo incidente e violazione del dovere precontrattuale di buona fede, condannando la stessa RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno che è stato provocato ad RAGIONE_SOCIALE. dall’inserimento nel contratto 30 dicembre 2005 della clausola di cui all’art. 4, comma 4°, con liquidazione affidata a separato giudizio.
Con il nono motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 99, 161 e 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Tribunale ha omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato esterno, il quale è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, riscontrando il contrasto fra la decisione impugnata ed il giudicato, quale norma del caso concreto.
I motivi, da valutare congiuntamente in quanti colpiti dal medesimo vizio, sono inammissibili. Essi attingono la statuizione relativa non alle domande invalidatorie del negozio, ma a quelle che presuppongono la conservazione del regolamento negoziale e che tuttavia a diverso titolo (dolo incidente; violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto; responsabilità ‘generica’ da fatto illecito -secondo quanto esposto dalla medesima sentenza) puntano al risarcimento del danno.
Dev rilevarsi che, in ordine a tale capo della domanda, il Tribunale ha escluso in via assorbente la sussistenza dello stesso danno conseguenza, sulla base dei seguenti argomenti.
Quanto a i canoni di locazione per l’affitto di azienda che sarebbero stati corrisposti a favore di RAGIONE_SOCIALE, tali importi sono stati imputati in conto prezzo di acquisto, mentre, quanto alle spese inerenti l’azienda ceduta in affitto gestita da RAGIONE_SOCIALE , le spese di gestione della piattaforma di Marghera erano state sostenute a fronte di una precisa scelta del C.d.A. di RAGIONE_SOCIALE del 3 dicembre 2003 (in ragione del fatto ‘che lo stato di efficienza degli impianti tecnologici è tale da necessitare di importanti adeguamenti derivanti, anche, da prescrizioni delle autorità competenti. Indica quali sono le priorità e le risorse necessarie per farvi fronte’ ). Il giudice del merito ha così ritenuto che tali spese dovessero rimanere a carico della parte che, addivenendo al definitivo acquisto dell’azienda, acquisiva pure gli impianti tecnologici adeguati secondo le prescrizioni impartite dalle competenti autorità ed i necessari adattamenti dell’evoluzione tecnico -scientifica.
Circa i costi dei rifiuti sequestrati, secondo l’attrice causalmente connessi ai comportamenti per i quali era intervenuta la condanna penale, la conclusione del giudice del merito è che fra le parti era intervenuto un accordo negoziale in base al quale la cedente, a titolo di garanzia, avrebbe risposto ‘di eventuali sopravvenienze passive causate da condotta dolosa o colposa imputabile ad amministratori di
propria designazione’ che sarebbero potute emergere nel termine di due anni dal trasferimento della quota. Ha inteso così affermare il giudice del merito che il titolo mediante cui l’attrice avrebbe potuto essere tenuta indenne per tali costi era contrattuale. La presenza del negozio sostituisce alla legge generale e astratta il precetto privato, per cui il tit olo da azionare non poteva discendere dall’ordinamento generale (dolo incidente, buona fede contrattuale o fatto illecito), ma dall’atto di autonomia privata, diventato ormai il diritto disciplinante il rapporto fra le parti.
Tale complessa statuizione, con cui il giudice del merito ha concluso per l’insussistenza del danno conseguenza, secondo l’articolazione di voci indicate, non è stata impugnata dalla ricorrente. Stante tale assenza di impugnazione, tutti i motivi di ricorso sono privi di decisività.
E’ appena il caso di aggiungere quanto segue in ordine a taluni dei motivi. Proprio la separata valutazione del danno conseguenza, circa la domanda risarcitoria non caducatoria del negozio, dimostra che il Tribunale non ha fatto applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., norma relativa, come è noto, al danno conseguenza. Sono pertanto estranee alla ratio decidendi le censure basate su quest’ultima norma. Il fatto del creditore (conclusione del contratto ed esercizio dell’opzione di acquisto dell’azienda, con il mantenimento della cessione, nonostante la consapevolezza del procedimento penale e del sequestro) è, sulla base di quanto accertato dal giudice del merito, da porre in relazione all’evento di danno, impregiudicata in questa sede la sua valenza di fatto eziologico, in relazione a tale evento, esclusivo o concorrente. In entrambi i casi, relativi al fatto costitutivo della pretesa azione, si resta nell’ambito della rilevabilità d’ufficio.
Esplicito è poi il riferimento al fatto illecito, in esordio all’esame della domanda risarcitoria non caducatoria del negozio, per cui non è dubbio che la pronuncia sulla fattispecie di cui agli art. 2043 e 2049 c.c. vi sia stata.
Infine, non ricorrono i presupposti affinché il giudicato penale o il lodo arbitrale possano esplicare efficacia di giudicato nel presente giudizio. Fermo restando che, in mancanza della liquidazione del danno, il giudicato penale ha per oggetto l’evento d i danno e non il danno conseguenza (Cass. n. 8477 del 2020), poiché l’odierno giudizio civile concerne non l’evento dannoso coincidente con l’oggetto del reato (illecito smaltimento e traffico di rifiuti), ma l’evento relativo ad una fattispecie di responsabilità di cui possa predicarsi la dipendenza dall’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale, la norma che potrebbe in astratto trovare applicazione è l’art. 654 c.p.p., e non l’art. 651 c.p.p., per cui l’efficacia del giudicato penale r esta subordinata al possesso della qualità di parte civile da parte dell’attore dell’odierno giudizio civile. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. nulla al riguardo è stato specificato dalla parte ricorrente. Venendo al lodo arbitrale, in disparte la questione dei limiti soggettivi, esso ha ad oggetto un contratto diverso dall’odierno rapporto contrattuale, per cui può al massimo valere come documento probatorio. In tale qualità è entrato nel giudizio di primo grado.
Tutto quanto evidenziato viene qui rilevato comunque ad abundantiam , perché assorbente è, come si è detto, la mancata impugnazione della statuizione relativa all’insussistenza del danno conseguenza.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’ordinanza della Corte d’appello di Venezia e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2024