Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31527 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21789/2022 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME rappresentati e difesi dal l’avvocato COGNOMENOME (CODICE_FISCALE , domiciliazione telematica come in atti
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME
(CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 125/2022 depositata il 7/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione del 17 aprile 2015, conveniva davanti al Tribunale di Genova NOME COGNOME -commercialista – e NOME COGNOME – proprietaria del 20,8% delle azioni dell’attrice – per ottenerne il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dal contenuto, lesivo dell’immagine della società, dell’intervento del COGNOME, per conto della COGNOME, all’assemblea ordinaria della società stessa del 28 aprile 2014 convocata per approvare il bilancio e rinnovare il consiglio di amministrazione. Il danno da risarcire sarebbe stato non patrimoniale – precisamente come danno all’immagine – per un importo di euro 1.000.000,00, nonché patrimoniale, inclusa la perdita di chance , per un uguale importo.
I convenuti si costituivano, resistendo e ottenendo di chiamare in causa NOME COGNOME, presidente dell’assemblea, per il suo onere di curarne il verbale; pure questi si costituiva, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 235/2019, rigettava le domande risarcitorie, ritenendo che per entrambi i convenuti sussistessero i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica spettante al socio e ritenendo altresì insussistente il danno non patrimoniale; dichiarava poi non luogo a provvedere sulla domanda nei confronti del chiamato.
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE proponeva appello principale e NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello incidentale; si costituiva NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell’appello presentato da questi ultimi.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 125/2022, rigettava entrambi i gravami.
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, composto di tre motivi; si sono difesi con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME si è difeso con controricorso anche NOME COGNOME
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato come violazione degli articoli 360 n.4 e 112 c.p.c. per error in procedendo , con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda della ricorrente in termini di ‘prospettazione sotto falsa luce’.
1.1 La Corte d’appello, condividendo la decisione del Tribunale, ha ritenuto che ‘la domanda svolta costituisce una domanda di danno all’immagine e non una domanda di prospettazione sotto falsa luce’, quest’ultima configurazione essendo stata introdotta solo per ‘paralizzare le eccezioni’ dei convenuti riguardanti l’esercizio di critica spettante al socio; e la stessa società ricorrente avrebbe ‘ricondotto la prospettazione sotto falsa luce al <>’, che il Tribunale avrebbe esaminato. Pertanto ‘l’intervenuta indagine intorno al petitum azionato dall’attrice’ avrebbe assorbito ‘l’esame dell’illecito lamentato’, reputa la Corte d’appello.
Obietta la ricorrente che ciò sarebbe smentito ‘dagli atti processuali’ e che dunque ‘la scelta della Corte d’Appello di non esprimersi in tema di prospettazione sotto falsa luce si risolve … in un’omessa decisione’.
Segue un’ampia illustrazione (ricorso, pagine 35 -43) su quel che sarebbe stato il contenuto della presentata ‘prospettazione sotto
falsa luce’, inserendo pure giurisprudenza di questa Suprema Corte.
1.2 Il motivo è manifestamente infondato: la decisione non è stata omessa, proprio per quanto illustrato anche nella introduzione del motivo, che corrisponde al contenuto della sentenza. Le argomentazioni sul contenuto appunto della domanda che secondo la ricorrente non sarebbe stata considerata risultano quindi irrilevanti.
2.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo ‘360 nn. 3’ ( sic ) c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto il diritto di critica idoneo a scriminare l’illecito da ‘prospettazione sotto falsa luce’ anche in caso di ‘critica sorretta da argomenti sapientemente e suggestivamente giustapposti’.
2.2 Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo: la domanda fondata su ‘prospettazione sotto falsa luce’ in realtà non è stata proposta, ritiene il giudice d’appello; pertanto non vi è luogo a esaminare il diritto di critica come strumento per scriminare un’attività sussumibile in detta domanda.
3.1 Il terzo motivo viene rubricato come violazione degli articoli ‘360 nn.4)’ ( sic ) c.p.c., 2043 e 2059 c.c., per avere il giudice d’appello ‘escluso la configurabilità di un danno non patrimoniale quale conseguenza della diffusione della prospettazione sotto falsa luce lamentata’.
3.2 Anche per questa ultima censura vale quanto detto per il secondo motivo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Tra la società NOME COGNOME e NOME COGNOME non vi è in effetti contrapposizione, per cui si stima equo compensare le spese del presente giudizio di legittimità; per soccombenza invece la società deve rifonderle ai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese processuali, liquidate in un totale di € 10.000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente e il controricorrente NOME COGNOME.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024