Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31244 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24295/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 6762/2024 depositata il 28/10/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda nasce dalla procedura fallimentare avverso le società di diritto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale fallimentare della California del Nord. Le società sono state sottoposte alle procedure concorsuali disciplinate dal chapter 11 del United States Bankruptcy Code (procedimenti riuniti n. 16 -53499 e n. 16 -53500). Le società RAGIONE_SOCIALE hanno quindi agito contro COGNOME e COGNOME, entrambi cittadini italiani, chiedendo il risarcimento del danno per la distrazione di somme appartenenti al patrimonio sociale (proc. 17 -05084).
Nel procedimento per il risarcimento dei danni, Il Tribunale AVV_NOTAIO con sentenza emessa il 6 febbraio 2020 ha accolto le domande proposte dalle RAGIONE_SOCIALE e condannato i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore delle prime l’importo di $ 21.176.199,00,di cui $ 6.084.277,60 a titolo di risarcimento dei danni subìti per effetto delle distrazioni patrimoniali, oltre $ 12.168.555,20 a titolo di ‘ treble damages ‘ ai sensi della sezione 496 (a) e (c) del California Penal Code ed $ 2.923.366,17 a titolo di interessi maturati e sensi della sezione 3287 del California civil code .
In seguito le società RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del piano di ristrutturazione hanno ceduto il credito alla società a RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il riconoscimento in Italia della sentenza californiana.
Con sentenza n. 6762/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024 la Corte di Appello di Roma – in accoglimento del ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE – ha dichiarato « la sussistenza dei requisiti del riconoscimento in Italia della sentenza definitiva emessa dal Tribunale fallimentare della California del Nord Divisione di San Josè (Stati Uniti) il 6 febbraio 2020 nel procedimento Adv. 17 -05084 instaurato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME » condannando i resistenti alle spese di lite.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in oggetto sulla base di sei motivi. NOME COGNOME ha proposto ricorso incidentale, affidandosi a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso e con successivo controricorso di replica al ricorso incidentale. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso come da requisitoria scritta: i ricorrenti hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi e il procuratore della società resistente ha insistito per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione del combinato disposto di cui all’art. 67 comma 1, art. 14 comma 1 e art. 64 lett. g) della legge n. 218/1995 per omessa indagine relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera ed omesso accertamento della portata della legge straniera applicabile. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 64 della Legge n. 218/1995 per contrarietà all’ordine pubblico in senso sostanziale quale limite e motivo ostativo al riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano di una sentenza straniera. La parte ricorrente con i primi
due motivi, deduce che la Corte di appello ha violato l’art. 64 della Legge n. 218/1995, non avendo compiuto nella sede competente un serio, rigoroso ed effettivo controllo in tal senso, essendosi invero limitata a dichiarare il riconoscimento della sentenza statunitense, di talché la sentenza oggi impugnata merita di essere riformata per omessa indagine relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera ed omesso accertamento della portata della legge straniera applicabile. Il ricorrente deduce che la compatibilità con l’ordine pubblico richiesta dagli artt. 64 e ss. della Legge n. 218/1995 esige una valutazione ampia, comprensiva non solo dei principi fondamentali della Costituzione e dei principi sovranazionali ma anche delle leggi ordinarie e delle norme codicistiche. Nel caso de quo il riconoscimento in Italia della sentenza statunitense violerebbe l’interesse pubblico primario e prevalente costituito dall’esigenza di evitare l’ingresso nell’ordinamento giuridico di provvedimenti contrari al principio fondamentale ed imprescindibile dell’ordine pubblico che è posto a salvaguardia ed a tutela della coerenza interna del sistema nazionale e che è volto a risolvere contestazioni in ordine all’efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri o a consentirne l’esecuzione nel nostro ordinamento.
Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. dell’art. 64 della Legge n. 218/1995 per contrarietà all’ordine pubblico in senso sostanziale quale limite e motivo ostativo al riconoscimento in Italia di sentenza straniera che condanna al risarcimento dei c.d. danni punitivi in assenza nell’ordinamento d’origine di basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, della prevedibilità della stessa e dei suoi limiti quantitativi. Il ricorrente osserva che tradizionalmente alla responsabilità civile è stata riconosciuta esclusivamente una
funzione compensativa dei danni effettivamente patiti nel senso che nell’ordinamento giuridico italiano il risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, non ha una funzione punitiva, sanzionatoria e deterrente, come accade invero negli ordinamenti di common law – nella specie quello statunitense – perché non serve a punire ma serve soltanto a selezionare gli interessi in campo per cui svolge una funzione meramente indennitaria, ossia di compensazione del danno, essendo finalizzato ad integrare ed a riportare il patrimonio del soggetto leso nella situazione in cui si trovava prima dell’evento illecito, permanendo la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno. Per questa ragione autorevole parte della dottrina italiana ha precisato che nell’ordinamento giuridico italiano i c.d. danni punitivi cioè i risarcimenti sanzione non sono ammessi a fronte della loro acclamata incompatibilità con il principio dell’ordine pubblico proprio in ragione del fatto che il nostro ordinamento giuridico non conosce l’idea della punizione e della sanzione della responsabilità civile. Deduce che pur tuttavia le sezioni unite nel 2017 hanno mutato l’orientamento giurisprudenziale che ha sempre negato il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera che condanna al risarcimento dei danni punitivi in quanto contrario all’ordine pubblico, ma l’ammissibilità deve in ogni caso essere vagliata volta per volta, sulla base di una attenta indagine circa gli effetti del riconoscimento, in modo da assicurarsi la compatibilità con l’ordine pubblico. Deduce che la sentenza statunitense che condanna al risarcimento dei danni punitivi è stata resa nell’ordinamento di origine su basi normative che non garantiscono né la tipicità delle ipotesi di condanna né la prevedibilità della stessa né i suoi limiti quantitativi.
3. -Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 lett. g) della Legge n. 218/1995. Il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 lett. g) della legge n. 218/1995 così come previsto dai nn. 3 – 5 dell’art. 360 c.p.c. per contrarietà all’ordine pubblico in senso sostanziale quale limite e motivo ostativo al riconoscimento in Italia di sentenza straniera in assenza di una motivazione indispensabile per valutare la compatibilità della stessa con l’ordine pubblico interno. Il ricorrente deduce che la sentenza straniera non è riconoscibile in Italia se la motivazione stessa è indispensabile per valutare la compatibilità della stessa con l’ordine pubblico interno e nella specie, la decisione impugnata aveva riconosciuto una sentenza statunitense, priva di motivazione, la quale aveva liquidato una ingente somma a titolo di risarcimento del danno, senza precisare i criteri legali in concreto applicati per quantificare la responsabilità, né individuare le voci di pregiudizio risarcibile e la causa giustificatrice dell’attribuzione e senza ripartire le conseguenze riparatorie fra i più responsabili.
4. -Con il quinto motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. dell’art. 64 lett. b) della legge n. 218/1995 per contrarietà all’ordine pubblico in senso processuale, in particolare per violazione del diritto di difesa e della garanzia di effettività del contraddittorio ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU a fronte dell’irritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio americano avvenuta tramite e -mail e dell’assenza del mandato difensivo conferito da COGNOME all’AVV_NOTAIO, comparente innanzi al Tribunale AVV_NOTAIO, con conseguente violazione del principio di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. IL ricorrente deduce che la sentenza impugnata merita di essere riformata laddove ha totalmente ignorato l’aspetto relativo all’assenza del mandato difensivo rilasciato all’AVV_NOTAIO
americano dal COGNOME da un lato e l’aspetto relativo la irritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio americano avvenuta via email – quindi con forme diverse da quelle previste dalla legge italiana – dall’altro con la conseguente radicale violazione del principio della parità delle armi tra le parti processuali quale espressione del diritto di difesa e del rispetto del contraddittorio.
5. -Con il sesto motivo del ricorso principale si deduce la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. dell’art. 64 della Legge n. 218/1995 per contrarietà all’ordine pubblico in senso sostanziale quale limite e motivo ostativo al riconoscimento in Italia di sentenza straniera in relazione al principio di proporzionalità fra evento e danno. La parte deduce che la condanna statunitense ha ad oggetto un importo pari a venti volte la somma richiesta ed assolutamente non assimilabile al sistema italiano in materia di risarcimento del danno tanto più che nel nostro ordinamento giuridico gli interessi in misura usuraria sono ritenuti contrastanti con l’ordine pubblico e censurati penalmente (art. 664 c.p.).
6. -Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta ex art 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e comunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La violazione e falsa applicazione dell’art. 64, lett. b), L. 218/95 attesa la mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti del ricorrente COGNOME e la illegittimità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, il requisito previsto dall’art. 64, lett. b), L. 218/95, e in particolare nella parte in cui ha ritenuto regolari e conformi a legge le notifiche effettuate COGNOME NOME personalmente nell’ambito del procedimento recante numero 17 –
05084. Osserva che agli atti del processo conclusosi con la sentenza quivi gravata, risulta esclusivamente una procura che si vorrebbe accreditare ad esso ricorrente (depositata al documento n. 13 del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE in Corte di appello) personalmente disconosciuta nel primo atto utile.
7. -Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta ex art 360 nn.3 e 5 c.p.c. la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e comunque per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, lett. c), L. 218/95 atteso che la sentenza di cui si richiede il riconoscimento è stata resa senza che COGNOME NOME abbia potuto prendere parte al procedimento e/o ivi si sia costituito. Il ricorrente deduce che non esiste e non è stato provato e/o documentato alcun mandato mai conferito all’AVV_NOTAIO per il procedimento identificato al numero NUMERO_DOCUMENTO. Dall’attenta lettura del verbale cui fa riferimento al Corte, emerge immediatamente la circostanza secondo cui l’AVV_NOTAIO si trovava in quella sede a rendere dichiarazioni esclusivamente in nome proprio, quale titolare dello studio legale, e non in nome e per conto del sig. COGNOME. A pagina 3 del documento 31, l’AVV_NOTAIO precisava immediatamente ‘ tanto per essere chiari, compaio esclusivamente per conto del mio studio ‘.
8. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 nn.3 e 5 c.p.c. la illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e segnatamente sull’intervenuto disconoscimento da parte di COGNOME NOME della firma apposta sul documento denominato ‘ mandato firmato dal resistente a favore dell’AVV_NOTAIO‘ che la Corte di Appello di Roma ha ritenuto di considerare irrilevante ai fini del decidere
l’intervenuto disconoscimento della firma presuntivamente apposta sul mandato, di fatto omettendo del tutto la discussione su questo punto.
9. -Il Procuratore generale si esprime per il rigetto del ricorso osservando che l’istituto dei danni tripli ( treble damages ), come indicato nella sentenza straniera, trova il suo fondamento giuridico nella sezione 496 (a) e (c) del codice penale AVV_NOTAIO secondo cui il danneggiato, in presenza di illeciti di una consistente gravità, tra i quali rientrano anche gli atti di distrazione patrimoniale da parte di un amministratore infedele, ha il diritto di ottenere il risarcimento per un ammontare pari al triplo dei danni subìti senza che sia necessario il preventivo accertamento dell’illecito in ambito penale. Rileva che la non riconoscibilità della sentenza sussiste quando il contenuto della norma straniera risulti incompatibile con i valori costituzionali, non già nei casi in cui il legislatore si sia limitato ad elaborare una disciplina giuridica differente e che i danni punitivi, nella loro configurazione giuridica, non sono del tutto estranei al nostro ordinamento giuridico. La giurisprudenza italiana ha già affermato la compatibilità dei « punitives damages » con il nostro ordinamento, non attribuendo un palese disvalore alla sentenza di condanna avente anche finalità sanzionatorie e deterrenti (Cass. sez. un. n. 16601/2017). Osserva che la impropria equiparazione della sentenza di condanna straniera agli interessi di natura usuraria è da respingere perché lo scopo (tipico) dell’istituto è quello di assicurare al risarcimento del danno la funzione di deterrenza al cospetto di comportamenti gravi per il sistema economico e non di prevedere il riconoscimento di somme ulteriori a titolo di interesse. Il Procuratore generale osserva inoltre che non si apprezza alcuna violazione dell’ordine pubblico processuale perché le questioni relative alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio americano già furono affrontate
nel procedimento straniero e risolte secondo la legge del luogo e la rappresentanza processuale dell’AVV_NOTAIO è stata positivamente ritenuta in conformità alle leggi del luogo sicché può ritenersi che il giudizio straniero sia stato correttamente instaurato e che i convenuti si siano costituiti in giudizio in conformità alla lex fori .
9.1. -La società controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto contenente censure in punto di fatto nonché generiche ed apodittiche e osservando che il capo di condanna ai danni tripli trova il suo fondamento nel codice penale AVV_NOTAIO che espressamente lo prevede, anche senza che sia necessario un preventivo accertamento in sede penale dell’illecito. Osserva altresì che l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che è comparso in giudizio per conto dei ricorrenti (AVV_NOTAIO) li assisteva anche nell’ambito dei procedimenti concorsuali principali e che l’iter notificatorio si è svolto in conformità alla lex loci e segnatamente con un metodo alternativo di notifica dell’atto introduttivo approvato dal giudice; nonché -originariamente -con l’invio dell’atto agli indirizzi e -mail degli odierni ricorrenti i quali a loro volta hanno tempestivamente inoltrato l’atto all’AVV_NOTAIO cui avevano rilasciato il consenso ricevere le notifiche degli atti processuali a mezzo posta elettronica. Conclude pertanto rilevando che nella specie non si è verificata alcuna condizione ostativa al riconoscimento della sentenza straniera, e in via subordinata chiede di riconoscere quantomeno il capo di condanna al risarcimento del danno effettivo pari all’importo di $ 6.084.277,60.
10. -Le censure mosse dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale sono in parte sovrapponibili e sono destituite di fondamento.
Si permette che i primi due motivi del ricorso principale, come peraltro rilevato anche dal Procuratore generale ed eccepito dalla controricorrente, sono inammissibili, in quanto
estremamente generici e si limitano semplicemente ad affermare che il giudice deve compiere un accertamento sui requisiti e sensi dell’art. 64 della legge 218/1995 (cd. legge DIP) e che non si possono riconoscere le sentenze contrarie all’ordine pubblico.
10.1 -Il terzo motivo del ricorso principale riguarda la riconoscibilità nel nostro ordinamento di una sentenza straniera che condanni ai cd. danni punitivi, e segnatamente ad un risarcimento del danno che non sarebbe ancorato a criteri di prevedibilità, proporzionalità e ragionevolezza; il quarto motivo del ricorso principale riguarda il difetto di motivazione della sentenza straniera che liquida una ingente somma a titolo di risarcimento del danno, senza precisare i criteri legali in concreto applicati per quantificare la responsabilità, né individuare le voci di pregiudizio risarcibile e la causa giustificatrice dell’attribuzione ed è quindi collegata al motivo terzo; il motivo sesto è altresì collegato a queste censure in quanto lamenta il difetto di proporzionalità tra danno ed evento e la usurarietà della condanna pari a venti volte la somma richiesta. Si tratta di censure che il ricorrente incidentale non propone espressamente, pur dichiarando di aderire alle censure di cui al ricorso principale, concentrando le censure del ricorso incidentale sulla non riconoscibilità della sentenza straniera per violazione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio, con argomenti analoghi a quelli sviluppati dal ricorrente principale nel motivo quarto.
10.1. -In sintesi, le parti sottopongono a questa Corte la dedotta sussistenza di ragioni ostative al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi dell’art. 64 della legge DIP, in tesi ingiustamente escluse dalla Corte d’appello, e segnatamente: la condizione ostativa di cui alla lettera b) in quanto l’atto introduttivo del giudizio non sarebbe stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo
dove si è svolto il processo e sono stati violati i diritti essenziali della difesa; nonché la condizione ostativa di cui alla lettera c) in quanto le parti non si sarebbero costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; ed infine la condizione ostativa di cui alla lettera g) in quanto si produrrebbero effetti contrari all’ordine pubblico.
10.2. -La Corte d’appello nella sentenza oggi impugnata ha ritenuto invece che la sentenza fosse riconoscibile rilevando: a) che si tratta di una condanna al risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito, principio di carattere generale che informa anche l’ordinamento italiano e i danni puntivi non sono di per sé incompatibili con il nostro ordinamento, nei termini affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 16601/2017); b) che le questioni relative alla regolarità della notifica costituiscono un’eccezione già sollevata nell’ambito del processo americano su cui le parti del procedimento hanno poi raggiunto un accordo processuale con cui le società attrici sono state autorizzate a eseguire le notifiche convenuti attraverso le e -mail personali e che questo accordo è stato omologato dal Tribunale AVV_NOTAIO; c) che le parti erano state regolarmente difese tramite un rapporto di rappresentanza ritenuto valido senza rilievi da parte del Tribunale della California, che l’AVV_NOTAIO era in contatto con le parti come si evince dalle dichiarazioni a verbale e in virtù del principio della persistenza del mandato anche dopo la sua rinuncia; d) che la sentenza era passata in giudicato e ai fini del riconoscimento è irrilevante il difetto di motivazione.
11. -Ciò premesso, va in primo luogo esaminata la questione della dedotta contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento della condanna al risarcimento del danno, in quanto sproporzionato e non adottato su basi normative che garantiscano a tipicità delle
ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi.
11.1. -Si premette che la riconoscibilità nel nostro ordinamento di una sentenza straniera può essere esclusa se le disposizioni della sentenza producono effetti contrari all’ordine pubblico ma non è consentito al giudice italiano il sindacato sul merito della sentenza stessa e sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. sez. un. n. 9006/2021). Inoltre, ai fini della delibazione di una sentenza straniera, il richiamo al concetto di ordine pubblico è da intendersi quale ordine pubblico internazionale e cioè l’insieme dei principi fondamentali di un ordinamento in un determinato momento storico che svolge volge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale (Cass. n. 38162/2022). Nella nozione di ordine pubblico internazionale rientrano, anzitutto, quei principi fondamentali, quei valori della nostra Costituzione che esprimono la fisionomia inconfondibile della comunità nazionale. L’ordine pubblico internazionale comprende anche quelle altre regole che, pur non collocate nella Costituzione, danno concreta attuazione ai principi costituzionali o esprimono un principio generale di sistema. Il concetto di ordine pubblico internazionale si allarga quindi ai valori condivisi dalla comunità internazionale e, in particolare, alla tutela dei diritti umani risultanti dal diritto dell’Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, avente lo stesso valore vincolante dei trattati istitutivi, nonché dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
11.2. -Deve quindi notarsi che non solo non si rinviene nel nostro sistema un principio di carattere generale che assegni al risarcimento del danno una funzione – necessariamente ed esclusivamente -compensativa, ma anzi, come rileva il Procuratore generale, si rinviene nell’ordinamento una pluralità di norme che indicano come in determinate ipotesi, tipiche, il risarcimento del danno ovvero il pagamento di una somma di denaro quale conseguenza dell’inadempimento di obblighi, abbia funzione lato sensu punitiva, dissuasiva, deterrente o di coercizione indiretta dell’adempimento di obblighi infungibili. Tra le tante, possono qui citarsi: l’art. 96 terzo comma c.p.c. (Cass. n. 7726/2016; Corte cost. n. 152 del 2016); l’art. 473 -bis.39 (che assorbe con modifiche l’art. 709 ter c.p.c., si vedano Cass. n. 16980/2018; Cass. n. 37899/2022); l’art.614 -bis c.p.c. ( Cass. n. 7613/2015) e il carattere dissuasivo, anche se non esattamente punitivo, del risarcimento del danno previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, da intrepretarsi ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2000/78/CE (Cass. sez. un. n. 20819/2021 Cass. n. 3488/2025).
11.3. -Le sezioni unite di questa Corte, sin dal 2015 (cfr. Cass. sez. un. n. 9100/2015 in tema di responsabilità degli amministratori), hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più « incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento» , pur se detto connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda.
La responsabilità civile -come rileva anche la dottrina -assolve quattro funzioni fondamentali, vale a dire la funzione di reagire all’illecito dannoso allo scopo di risarcire i soggetti ai quali il danno è stato recato, correlata alla funzione di ripristinare lo status quo ante nel quale il danneggiato versava prima di subire il pregiudizio, nonché la funzione di affermare il potere sanzionatorio punitivo dello Stato (che tendenzialmente nei sistemi moderni è affidata al diritto penale) e la funzione di deterrente per chiunque intenda compiere atti o svolgere attività da cui possano derivare effetti pregiudizievoli per i terzi. A queste quattro funzioni si affiancano anche alcune funzioni sussidiarie, che in particolare rilevano nell’ambito di rapporti economici di ampia portata, poiché attengono agli effetti economici della responsabilità civile e riguardano la distribuzione delle perdite da un lato e l’allocazione dei costi dall’altro. A seconda dei tempi e dei luoghi una funzione diviene preminente rispetto a un’altra e viceversa; negli ordinamenti in cui è riconosciuto l’istituto dei danni extra -compensativi o punitivi si considerano con particolare attenzione i danni che appaiono socialmente riprovevoli e avverso i quali la società avverte la necessità di reagire colpendo l’agente in modo più grave sicché il pagamento di una somma di denaro non serve solo a soddisfare la vittima ma anche a soddisfare l’esigenza di ordine diffusa nella collettività.
11.4. -Nel nostro ordinamento, accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo -riparatoria dell’istituto è emersa nel corso degli ultimi anni una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio -punitiva (Cass. sez. un 16601/2017) anche al fine di dare risposta a bisogni emergenti. Ciò nel fermo rispetto dell’art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove
prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario. Il principio di ordine pubblico che emerge dal nostro ordinamento non è pertanto il divieto di assegnare al risarcimento del danno una funzione deterrente o punitiva, quanto il divieto di imporre prestazioni che non abbiano una base legale.
Inoltre, deve ricordarsi che la stessa funzione compensativa e riparatoria del risarcimento del danno si connota, nel nostro ordinamento, per un certo grado di complessità, poiché per danno non intende solo la perdita subìta, poiché il danneggiato ha diritto di ottenere non solo la restituzione o il controvalore del bene sottratto (danno emergente), ma anche il ristoro di tutti i pregiudizi subìti per effetto della condotta del danneggiante, quali il lucro cessante (art. 1223 c.c.) e il danno non patrimoniale (art 2059 c.c.). Nella ipotesi di un amministratore di una società che abbia sottratto una certa somma di denaro così esponendo la società ad una procedura concorsuale, il risarcimento del danno in ambito nazionale non sarebbe limitato alla restituzione della somma sottratta, ma si terrebbe conto anche delle occasioni di guadagno che l’impresa avrebbe potuto conseguire con l’impiego della somma, dell’incidenza che la mancata disponibilità di quella somma ha comportato nel dissesto finanziario, e della lesione dell’immagine e della reputazione.
12. -Sulla specifica questione della riconoscibilità delle sentenze di condanna ai cd. danni puntivi si osserva le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che di per sé l’istituto non è incompatibile con l’ordinamento e che il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di
delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico (Cass. sez. un. 16601/2017).
13. -Venendo ora all’esame del caso specifico, la sentenza californiana ha dato atto che la richiesta era fondata, in punto di fatto, sulla circostanza che i due odierni ricorrenti avevano distratto alle società RAGIONE_SOCIALE la somma di oltre sei milioni di dollari, considerato «importo principale» soggetto a triplicazione ai sensi della sezione 496 a) e c) del codice penale della California e ad interessi pregiudiziali ai sensi della sezione 3287 del codice civile della California. In particolare, la lettera c) della sezione 496 del codice penale della California ( Any person who has been injured by a violation of subdivision (a) or (b) may bring an action for three times the amount of actual damages, if any, sustained by the plaintiff, costs of suit, and reasonable attorney’s fees ) dispone che chi è stato danneggiato ai sensi delle lettere a) e b) può intentare un’azione per un importo pari a tre volte l’importo dei danni effettivi (o reali), se presenti, subiti dal querelante, delle spese processuali e delle ragionevoli spese legali.
13.2. -Il giudice AVV_NOTAIO ha applicato norme di diritto positivo, l’una prevista dal codice penale e che riguarda il risarcimento del danno che può ottenersi in conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti e l’altra prevista dal codice civile (gli interessi). I treble damages hanno quindi una base legale specifica, codificata, e rendono prevedibile esattamente e senza possibilità di equivoci le conseguenze economiche cui si espone chi compie le azioni previste dalle lettere a) e b). La norma non lascia spazio alcuno per la arbitraria, ed invero neppure discrezionale, quantificazione del risarcimento del danno. Sulla base di questa norma il giudice AVV_NOTAIO ha considerato «danni effettivi» la perdita subìta dal creditore (e cioè il denaro indicato come sottratto, senza difesa di controparte sul punto) e su questo
importo ha calcolato il triplo. Come sopra si diceva, neppure in Italia il risarcimento del danno sarebbe stato limitato esclusivamente alla perdita subìta dal creditore, perché sarebbe stato riconoscibile, ove provato, anche il lucro cessante, nonché il danno non patrimoniale. Rispetto al nostro ordinamento il diritto AVV_NOTAIO opera una scelta simile quanto al principio di base (il risarcimento del danno non è limitato alla perdita subìta dal creditore) ma diversa in ordine alla quantificazione, perché non richiede l’accertamento in concreto dei pregiudizi subìti se non in termini di «danni effettivi» che costituiscono la base per la triplicazione, così determinando ex ante, nell’ambito di una norma che ha chiaramente uno scopo punitivo, oltre che ristorativo, il risarcimento ulteriore rispetto alla perdita subìta.
13.3. -Non può dirsi dunque che il danno sia sproporzionato e non adottato su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi. Al contrario, la valutazione di proporzionalità risulta effettuata ex ante dal legislatore AVV_NOTAIO, in relazione anche alla gravità e al disvalore delle condotte descritte nella prima parte della norma. La condanna è prevedibile in base ad un semplice calcolo matematico ed i suoi limiti quantitativi sono prefissati per legge; essa ha all’evidenza anche uno scopo punitivo, in quanto correlata all’accertamento di condotte di rilevanza penale. La scelta di affidare (anche) alla responsabilità civile quelle funzioni punitive che in linea di massima sono proprie del sistema penale è una scelta di fondo del sistema giuridico AVV_NOTAIO, ma che non appare in contrasto con i principi del nostro ordinamento.
13.4. -Inoltre, occorre precisare che non potendosi entrare nel merito della sentenza californiana non deve qui verificarsi se il giudice AVV_NOTAIO abbia correttamente sussunto il fatto nella norma corrispondente, né sindacare l’ampiezza della motivazione
( Cass. n. 8462 del 24/03/2023). La sinteticità o persino l’assenza della motivazione non è ostativa alla delibazione se la sentenza è passata in giudicato e il contraddittorio è stato rispettato (Cass. n. 10540 del 15/04/2019) e rileva qui la circostanza che il giudice abbia descritto il fatto, e cioè la distrazione di oltre sei milioni di dollari dal patrimonio delle società, dato atto degli esiti della istruttoria e cioè che a fronte di ordine di esibizione le parti convenute non abbiano ottemperato agli ordini della Corte, e dato atto delle norme procedurali e sostanziali applicate, vale a dire la Rule 7052 del regolamento fallimento federale, la sezione 496 del California penal code e la sezione 3287 del California civil code nonché la sezione 54 della Federal rule of civil procedure. Sono quindi chiaramente identificabili le ragioni in punto di fatto e diritto della decisione e le norme nazionali applicate. Del resto, trattandosi di una condanna per default , non si vede quale altra motivazione avrebbe potuto rendere il giudice AVV_NOTAIO. Gli ordinamenti giudiziari di matrice anglosassone valorizzarono particolarmente gli oneri che incombono sui convenuti, e prevedono anche l’accoglimento automatico della pretesa della parte comparsa quando la controparte non obbedisca ad un ordine di esibizione o comunque non si attivi per difendersi. Ed infatti il Tribunale AVV_NOTAIO rimarca, nella propria sentenza, che a fronte dell’accoglimento delle istanze di esibizione proposte da parte attrice i convenuti hanno avuto plurime occasioni di fornire chiarimenti e risposte, di esibire rendere noti i documenti rilevanti ai fini del giudizio, ma non hanno ottemperato gli ordini della Corte. Ciò non appare in contrasto con i princìpi che regolano il nostro ordinamento ove, pur se la contumacia non è equiparata a un ficta confessio e l’onere della prova incombe sull’attore, opera la regola dell’onere di contestazione dei fatti dedotti e la valorizzazione del comportamento processuale del convenuto. Quanto esposto in
sentenza è quindi sufficiente ai fini di valutare la compatibilità -in senso positivo -della decisione con l’ordine pubblico.
13.5. -Quanto al passaggio in giudicato, come già rilevato dalla Corte d’appello, esso risulta dalla traduzione apostillata (doc. 6) della dichiarazione del cancelliere AVV_NOTAIO il quale attesta che non è stata depositata alcuna notifica di appello avverso la sentenza e non è stata presentata istanza prevista dalla Federal rule of civil procedure 60 come resa applicabile dalla Federal rule of bankrutptcy procedure 9024, secondo cioè secondo le regole di procedura civile californiane applicabili nel caso di specie; l’atto è dichiaratamente una sentenza e ha un evidente contenuto decisorio e condannatorio, pur se resa in via anticipata.
13.6. -Ancora, deve evidenziarsi che è generico il tema della usurarietà della condanna così come dedotto nel sesto motivo: non è chiaro se il ricorrente si riferisca agli interessi, adottati sulla base di una norma del codice civile AVV_NOTAIO, o alla condanna in sé che peraltro non è pari a venti volte la somma richiesta, ma al triplo della somma che parte attrice ha dedotto essere stata sottratta. Il motivo è quindi inammissibile per genericità e perché non si confronta con la ragione decisoria né con il contenuto della sentenza di cui si è chiesto il riconoscimento.
14. -La sentenza californiana rispetta pertanto i parametri indicati dalle sezioni unite nel 2017 e segnatamente rispetta il principio della sussistenza di una base legale per le prestazioni patrimoniali di condanna, della tipicità e prevedibilità e quindi, come correttamente ritenuto sul punto dalla Corte d’appello, non produce effetti contrari all’ordine pubblico.
15. -Resta da esaminare la questione del contraddittorio e del diritto di difesa, posta con il quinto motivo di ricorso principale e con i motivi di ricorso incidentale.
COGNOME e COGNOME deducono di non avere mai ricevuto regolare notifica dell’atto introduttivo ma solo notifiche sulla mail privata e di non avere mai conferito mandato all’AVV_NOTAIO COGNOME; che la procura depositata da controparte (doc. 13) si riferisce all’altro giudizio (le procedure concorsuali aperte nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE) e comunque è disconosciuta; e che il fatto di avere girato all’AVV_NOTAIO COGNOME le mail che essi avevano ricevuto -atto introduttivo del giudizio contro di loro -non è conferimento di mandato e che anche nel corso dell’udienza a cui fa riferimento la Corte d’appello l’AVV_NOTAIO non ha esplicitamente dichiarato di rappresentare i due ricorrenti.
16. -In primo luogo deve rilevarsi che secondo quanto esposto alle pagine 10 -11 della sentenza impugnata gli atti del procedimento AVV_NOTAIO e segnatamente i verbali consentono di affermare che l’AVV_NOTAIO COGNOME ha dichiarato di essere in contatto con i suoi clienti (i convenuti), che costoro gli avevano dato specifiche indicazioni difensive (di non collaborare alla discovery ) e ha chiesto una trascrizione del verbale al fine di poterlo inviare ai clienti. Pertanto, non può dirsi che egli non abbia dichiarato di rappresentare gli odierni ricorrenti dal momento che ha reso noto di agire nel loro interesse e secondo le loro istruzioni e che essi erano e sarebbero stati informati dell’andamento della procedura.
Ciò premesso, si osserva che la validità delle notifiche e la validità della rappresentanza è una valutazione che deve farsi secondo la legge californiana e non secondo la legge italiana perché l’art. 64 della legge DIP stabilisce alla lettera b) che si deve verificare se « l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa ».
Si osserva inoltre che, ai fini che qui ci riguardano, deve accertarsi se la (eventuale) violazione, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo, ponendosi in contrasto con l’ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio (Cass. n. 22183 del 06/08/2024).
16.1. -Ora, deve rilevarsi che – come messo in evidenza dalla Corte di merito -i ricorrenti hanno ricevuto l’atto introduttivo del giudizio di responsabilità sulla loro mail privata, hanno girato le mail all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO) che difendeva nel giudizio a monte (la procedura concorsuale) il quale che ha sollevato una eccezione di nullità della notifica per conto dei suoi assistiti. E’ stato quindi raggiunto un accordo processuale che autorizzava le notifiche sulla casella di posta elettronica degli interessati, approvato dal Tribunale AVV_NOTAIO (allegato 14). Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che le notifiche fossero state eseguite secondo un ordine del Tribunale, in recepimento dell’accordo processuale e secondo la legge processuale del luogo. Nel parere pro veritate depositato in atti si chiarisce che ciò corrisponde ad una prassi giudiziaria in uso nello stato della California in conformità delle leggi dello Stato, le quali consentono che il Tribunale ordini la notifica di documenti giudiziari a una parte straniera tramite metodi non vietati da un accordo internazionale ritenuti idonei ad assicurarne la ricezione.
16.2. -Si deve rilevare che le difese dei ricorrenti sul punto si fondano non già sulla contestazione di avere ricevuto la mail contenente l’atto introduttivo del giudizio sulla loro casella di posta privata e di averla girata all’AVV_NOTAIO COGNOME, né essi affermano di non aver ricevuto le ulteriori mail autorizzate dal Tribunale, quanto sul fatto di non avere rilasciato regolare procura scritta all’AVV_NOTAIO medesimo e che pertanto egli non era autorizzato a
concludere alcun accordo in loro nome. Il ricorrente incidentale afferma che il fatto di avere girato la mail all’AVV_NOTAIO COGNOME sarebbe irrilevante, essendosi egli limitato a inoltrare il messaggio ricevuto, peraltro in lingua inglese (pag. 17 controricorso COGNOME); il ricorrente principale lamenta che le notifiche non sono avvenute secondo la legge italiana, ma via mail, prive di traduzione giurata e quindi per lui incomprensibili. Si tratta di difese, oltre che erronee in punto di diritto poiché le notifiche dovevano farsi secondo la lex loci , anche contraddittorie dal momento che le parti implicitamente ammettono di essere venuti a conoscenza della pendenza del giudizio; e che si trattasse di un giudizio collegato alla procedura concorsuale delle società RAGIONE_SOCIALE era talmente evidente che essi hanno girato le mail all’AVV_NOTAIO che in quel procedimento aveva svolto difese, segno che se pur se l’atto era redatto in lingua inglese, che peraltro è una lingua generalmente conosciuta dagli avvocati e amministratori di società che operano negli USA, la sua intestazione era comunque sufficientemente chiara per comprendere di cosa si trattasse.
17. -Analogamente deve dirsi per la dedotta assenza di un mandato, dal momento che il Tribunale AVV_NOTAIO non ha avuto alcun dubbio che l’AVV_NOTAIO COGNOME fosse autorizzato – sempre secondo la lex loci -a rappresentare le parti, a sollevare l’eccezione di nullità della notifica e raggiungere un accordo sulle notifiche stesse. Sul punto le difese dei ricorrenti trascurano di considerare che conferimento di mandato e rilascio di procura scritta non sono necessariamente coincidenti. Nel nostro ordinamento un AVV_NOTAIO per poter rappresentare la parte in giudizio necessita di procura scritta, ma non in tutti gli ordinamenti e non per tutte le procedure la procura scritta è necessaria. La Corte d’appello ha valorizzato una pluralità di elementi di fatto (l’inoltro delle mail, l’avere l’AVV_NOTAIO già svolto attività nell’altro processo, le dichiarazioni rese nei
verbali di causa) giungendo alla conclusione che da ciò emerge che l’operato del legale si è svolto con il consenso dei due odierni ricorrenti e, soprattutto, ha evidenziato che tale attività difensiva è stata valutata legittima da parte del giudice statunitense.
17.1. -Nel parere pro veritate allegato agli atti (pagina 7) si illustra che la regola 9010 non richiede una procura scritta da allegare alla presentazione di un avviso di comparizione, ma che la rappresentanza di una parte in un procedimento è adeguatamente documentata mediante il deposito di un avviso di comparizione, che nel caso di specie è stato opportunamente depositato. Resta pertanto assorbita la questione del disconoscimento della firma apposta sul mandato prodotto in giudizio, dal momento che la ragione decisoria esposta dalla Corte d’appello non è fondata sull’esistenza di un mandato scritto e specificamente quello disconosciuto, quanto sulla regolarità della rappresentanza, ritenuta in base ad una serie di elementi di fatto tra cui determinante è la circostanza che il giudice AVV_NOTAIO ha considerato regolare la comparizione e la costituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME per conto dei convenuti. Il giudizio di irrilevanza reso dalla Corte di merito non è sul disconoscimento della firma ma sullo stesso mandato depositato in atti.
17.2. -A ciò si può aggiungere che una volta avuta contezza della pendenza di un processo non necessariamente la parte deve conferire mandato ad un legale e costituirsi perché si possa considerare rispettato il principio del contraddittorio. Anche la contumacia può essere una scelta difensiva, così come può essere una scelta difensiva comparire ma non ottemperare agli ordini di esibizione dati dal giudice e non cooperare agli accertamenti istruttori, esponendosi però al rischio che l’autorità giudiziaria valorizzi il comportamento processuale e la non contestazione dei fatti dedotti da controparte. Questi sono principi propri anche del
nostro ordinamento, sebbene, come sopra si è detto, gli ordinamenti giudiziari di matrice anglosassone valorizzino in maniera ancora più marcata gli oneri che incombono sui convenuti, chiamati in giudizio secondo la lex loci .
18. -In sintesi, può dirsi che non è incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei punitive damages atteso che la responsabilità civile può assolvere ad una pluralità di funzioni e la funzione deterrente e dissuasiva del risarcimento del danno è riconosciuta, unitamente alla funzione compensativa -ristorativa, anche nel nostro ordinamento, pur nella necessaria intermediazione legislativa. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere e segnatamente una condanna, secondo il codice penale AVV_NOTAIO, ai treble damages , pari al triplo della perdita subìta dal creditore, non produce effetti contrari all’ordine pubblico perché resa su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi.
Inoltre, sempre ai fini del riconoscimento della sentenza straniera, deve verificarsi se l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, con ciò intendendosi anche le notifiche operate in conformità ad un ordine giudiziale ovvero ad un accordo omologato dal giudice, ove la lex fori lo preveda, e se la costituzione sia avvenuta secondo la legge del luogo, e non secondo le regole processuali nazionali che richiedono la sussistenza di un mandato scritto rilasciato al difensore.
Ne consegue il rigetto tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro 20.000,00 a carico del ricorrente principale ed
euro 20.000,00 a carico del ricorrente incidentale, oltre euro 200,00 ciascuno per spese non documentabili ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/10/2025.
Il Consigliere est.
COGNOME NOME NOME
Il Presidente NOME COGNOME