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Danni da randagismo: responsabilità di Comune e ASL

Un motociclista subisce un incidente a causa di un cane randagio. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20522/2025, affronta il tema dei danni da randagismo, confermando la legittimazione passiva solidale del Comune e dell’ASL. Tuttavia, chiarisce che il danneggiato ha l’onere di provare la colpa specifica degli enti nella gestione del fenomeno. Nonostante l’accoglimento del primo motivo di ricorso sulla corretta individuazione dei responsabili, la domanda di risarcimento è stata respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio.

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Pubblicato il 28 agosto 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Danni da randagismo: la responsabilità di Comune e ASL e l’onere della prova

L’annoso problema dei danni da randagismo torna al vaglio della Corte di Cassazione, che con una recente ordinanza (n. 20522/2025) offre importanti chiarimenti sulla ripartizione delle responsabilità tra enti pubblici e sull’onere probatorio a carico del cittadino danneggiato. La pronuncia, pur riconoscendo la responsabilità congiunta di Comune e ASL, sottolinea come non sia sufficiente subire un danno per ottenere un risarcimento, ma sia necessario dimostrare una colpa specifica degli enti preposti al controllo del fenomeno.

I Fatti di Causa

Un motociclista, mentre si recava al lavoro, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane randagio. L’incidente gli provocava lesioni personali e danni significativi al motoveicolo. Di conseguenza, il danneggiato decideva di citare in giudizio sia il Comune del luogo dell’incidente sia l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Percorso Giudiziario

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda del motociclista, riconoscendo la responsabilità solidale di Comune e ASL ai sensi dell’art. 2043 c.c. e condannandoli al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.

Tuttavia, la Corte d’Appello ribaltava completamente la decisione. Accogliendo gli appelli proposti dagli enti pubblici, il giudice di secondo grado rigettava la domanda del danneggiato, ritenendo non provata la colpa delle amministrazioni. Contro questa sentenza, il motociclista proponeva ricorso per Cassazione.

L’Analisi della Cassazione sui danni da randagismo

La Suprema Corte ha esaminato i diversi motivi di ricorso, arrivando a una conclusione articolata che distingue nettamente tra l’individuazione del soggetto responsabile e la prova della sua effettiva colpa.

La Legittimazione Passiva di Comune e ASL

Il primo motivo di ricorso, accolto dalla Corte, riguardava la violazione della legge della Regione Lazio n. 34/1997. Su questo punto, la Cassazione ha ribadito il suo orientamento consolidato: in base alla normativa regionale, sussiste una responsabilità solidale del Comune e dell’ASL per i danni causati a terzi da cani randagi. Entrambi gli enti, infatti, hanno compiti specifici (la cattura e la custodia degli animali) la cui inosservanza può generare una responsabilità civile. Pertanto, la Corte d’Appello aveva errato nell’escludere la legittimazione passiva di uno degli enti. Entrambi sono i soggetti corretti da citare in giudizio in casi di danni da randagismo.

L’Onere della Prova a Carico del Danneggiato

Nonostante l’accoglimento del primo motivo, la sorte del ricorso è stata segnata dalla valutazione degli altri motivi, dichiarati inammissibili. Questi motivi criticavano la sentenza d’appello per aver erroneamente ripartito l’onere della prova e per non aver ammesso alcune prove testimoniali. La Cassazione ha ritenuto tali critiche troppo generiche e non in grado di scalfire il nucleo della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva concluso che il danneggiato non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare un comportamento colposo degli enti. Non basta provare che l’incidente sia stato causato da un cane randagio; occorre dimostrare che gli enti preposti non si sono attivati adeguatamente per prevenire il fenomeno (ad esempio, ignorando segnalazioni pregresse sulla presenza di branchi nella zona).

Le Motivazioni della Decisione

La decisione della Corte si fonda su una distinzione cruciale: un conto è la legittimazione passiva, ovvero l’individuazione dei soggetti che per legge devono rispondere di un certo fenomeno; un altro è l’accertamento della colpa in concreto. La Cassazione chiarisce che, sebbene Comune e ASL siano i soggetti giuridicamente responsabili per la gestione del randagismo, non rispondono automaticamente per ogni danno che si verifica. La loro responsabilità sorge solo se il danneggiato riesce a provare, anche tramite presunzioni, che l’ente ha omesso di porre in essere le misure cautelari necessarie a prevenire quel tipo di evento dannoso. In questo caso, la Corte d’Appello aveva ritenuto tale prova non raggiunta, e la Cassazione, non potendo riesaminare il merito dei fatti, ha ritenuto inammissibili le censure su questo punto, confermando di fatto il rigetto della domanda risarcitoria.

Conclusioni

Questa ordinanza fornisce una lezione importante per chiunque si trovi a subire danni da randagismo. Per ottenere il risarcimento, non è sufficiente citare in giudizio Comune e ASL. È indispensabile costruire un solido impianto probatorio che dimostri non solo il nesso causale tra l’animale e il danno, ma anche e soprattutto la negligenza colposa degli enti nella gestione del servizio di cattura e custodia. La semplice presenza di un cane vagante non basta, di per sé, a fondare un obbligo risarcitorio.

Chi è responsabile per i danni causati da un cane randagio?
In base alla legislazione regionale del Lazio richiamata nella sentenza, la responsabilità è solidale, cioè condivisa, tra il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio.

È sufficiente dimostrare di essere stati danneggiati da un cane randagio per ottenere il risarcimento?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il danneggiato deve anche provare la colpa specifica degli enti pubblici, dimostrando ad esempio che essi hanno omesso di intervenire adeguatamente per prevenire e gestire il fenomeno del randagismo in quella determinata area.

Cosa significa che Comune e ASL hanno “legittimazione passiva” ma la domanda di risarcimento viene comunque respinta?
Significa che Comune e ASL sono i soggetti giusti da citare in giudizio per questo tipo di danno (hanno “legittimazione passiva”), ma ciò non li rende automaticamente colpevoli. Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve comunque adempiere al proprio onere della prova, dimostrando una loro negligenza specifica, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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