Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20522 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20522 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19125/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE FROSINONE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 3711/2024 depositata il 27/05/2024.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/05/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME mentre si recava al lavoro a bordo del suo motociclo, il giorno 29/07/2020 cadde a causa di un cane randagio che attraversava la INDIRIZZO in direzione Roccasecca e riportò lesioni al corpo e il motoveicolo venne gravemente danneggiato.
Il COGNOME convenne in giudizio, con citazione del 23/07/2014, il Comune di Piedimonte San Germano e l’AUSL di Frosinone al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni al motociclo e a sé stesso.
Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio, con distinte comparse di risposa ed eccepirono la propria carenza di legittimazione passiva e contestarono la fondatezza della domanda
Il Tribunale di Cassino ammise la prova per testi sul solo capitolo n. 8 dell’ar ticolato del COGNOME e rigettò nel resto le richieste di prove testimoniali e procedette alla nomina di un consulente medico legale per l’accertamento dei danni alla persona del COGNOME e un altro consulente per la stima dei danni riportati dal motociclo.
All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 754 del 15/06/2018 , il Tribunale ritenne responsabili sia il Comune sia l’AUSL ai sensi dell’art. 2043 c.c. e li condann ò in solido al risarcimento dei danni, che liquidò in euro 1.891,58 per quanto riguarda il motoveicolo e in euro 29.079,19 per quanto riguarda la persona del COGNOME, oltre interessi alla metà del saggio legale tempo per tempo dalla data del fatto al saldo.
La sentenza venne impugnata con appello iscritto per primo a ruolo (530/2019) della AUSL di Frosinone, al quale risposero con distinti appelli incidentali sia il Minghella che il Comune di Piedimonte San Germano. Successivamente venne iscritto a ruolo (696/2019)
un appello autonomo di NOME COGNOME al quale il solo Comune rispose con appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma riun ì i diversi appelli e affermò che per il Minghella sarebbero stati esaminati i motivi dell’appello principale (causa n. 696/2019) coi quali era stata lamentata: l’omessa pronuncia sulla richiesta di revoca dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e sulla richiesta di espletamento dell’istruttoria; sulla domanda di accertare incidenter tantum che il sinistro per cui è causa integra il reato di lesioni colpose; l’omessa personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato; l’omesso riconoscimento integrale degli interessi compensativi dovuti sulle somme riconosciute per un’obbligazione di valore; la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, per avere liquidato il compenso in difformità dai parametri minimi previsti per la determinazione dei compensi professionali.
La Corte territoriale, quindi, con sentenza n. 3711 del 27/05/2024, ha accolto l’appello principale della AUSL e quello incidentale del Comune e per l’effetto ha rigettato la domanda proposta, in primo grado, dal COGNOME e ha compensato le spese del doppio grado del giudizio.
Avverso la sentenza della C orte d’appello di Roma propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, NOME COGNOME
Rispondono con separati controricorsi il Comune di Piedimonte l’AUSL di Frosinone.
Il ricorrente e l’AUSL hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 28/05/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge Regione Lazio n. 34 del 1997 per aver escluso la Corte d’appello illegittimamente la legittimazione
passiva del Comune di Piedimonte San Germano con apparente difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della detta legittimazione passiva.
II) art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2697 c.c. per aver e, i giudici d’appello, attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata in relazione alla richiesta di rigetto del motivo di appello della ASL di Frosinone in ordine alla insussistenza di una propria condotta colposa.
III) art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste nonché per violazione delle regole sull’ammissione della prova articolata e non ammessa in primo grado.
IV) art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul primo motivo di appello incidentale proposto dall’odierno ricorrente , che chiedeva l’accertamento incidentale che il sinistro subito integra il reato di lesioni colpose.
Il primo motivo, alla stregua di Cass. n. 15167 del 2017 Rv. 644744 -01 e Cass. n. 23633 del 2019, entrambe riferite alla legge Regionale Lazio, deve essere accolto, atteso che le dette pronunce hanno affermato che ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 3, lett. a), della l.r. Lazio n. 34 del 1997, sussiste la responsabilità solidale del Comune e della Asl competenti per i danni causati a terzi da cani randagi dei quali tali enti non abbiano assicurato la cattura e la custodia, mentre il riferimento alla più recente Cass. n. 10 del 25/09/2024 (non massimata) non appare pertinente, in quanto la pronuncia si occupa della legge Regione Puglia , come fatto palese dall’essere stata decisa la controversia in primo grado dal Giudice di pace di Ostuni.
A tanto consegue che la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria deve essere riconosciuta in capo ad entrambi gli enti originariamente convenuti, ossia al Comune di Piedimonte San Germano e all’Ausl di Frosinone .
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto assume come oggetto della lamentata violazione della regola dell’onere della prova le prime due righe della pagina 6 della sentenza impugnata, che, ricollegandosi in forza del ‘pertanto’ a quanto esposto nella pagina precedente, non si prestano alla critica che il motivo svolge evocando i principi di Cass. n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 – 01) secondo la quale il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi. Nella specie il motivo non censura adeguatamente la motivazione della sentenza, alle pag. 5 e 6, che affermano l’insussistenza della prova del comportamento colposo da parte degli enti tenuti alla prevenzione randagismo.
In concreto , la motivazione sull’onere della prova è esposta dopo le prime due righe della pag. 6 e si chiude con la prima proposizione della pag. 7. Il motivo all’esame doveva farsi carico di essa mentre la ignora, non confrontandosi con le ragioni, diffusamente esposte dalla Corte d’appello in ordine alla non conducenza delle prove testimoniali richieste dal COGNOME. Alla pag. 35 del ricorso, terzultima e penultima proposizione, sono poste delle mere osservazioni circa la condotta difensiva dell’ASL e d el Comune, ma sempre senza pertinenza con la motivazione resa dalla Corte d’appello alle pagg. 5, 6 e 7.
Il terzo motivo non è accoglibile. Esso nuovamente assume come oggetto di critica una parte della motivazione senza farsi carico di
quello che viene dopo, salvo per la frase riportata a pag. 38 nella quarta proposizione, ove viene censurata la motivazione dove essa afferma che «i capitoli di prova limitavano l’indagine circa gli adempimenti connessi al randagismo al solo mese di luglio 2009 con ciò ipotizzando un’articolazione mensile delle relative incombenze che non trova sostegno in alcuna regolamentazione della materia» ma viene del tutto ignorato ciò che risulta enunciato, a torto o a ragione dopo tale parte. Ne deriva che il motivo risulta inammissibile.
Il quarto motivo , riguardante l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento incidentale del reato di lesioni colpose, rimane assorbito dalla sorte degli altri.
Stante l’inammissibilità del secondo e terzo motivo, con assorbimento del quarto, l’accoglimento del primo motivo non può comportare la cassazione della sentenza, atteso che il dispositivo di rigetto della domanda resta comunque fermo.
In conclusione, l’accoglimento del primo motivo non comporta la cassazione della sentenza impugnata, non risultando adeguatamente assolto l’onere della prova da parte del ricorrente nelle fasi di merito, così la decisione è di rigetto della domanda proposta in primo grado ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate, stante l’esito alterno delle fasi di merito e in considerazione del testo dell’art . 92, secondo comma, c.p.c., vigente al momento della notifica della citazione, risalente al luglio 2014, cosicché non risultava applicabile il disposto della detta norma come modificata dall’art. 13 del d.l. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10/11/2014 che richiede, ai fini della compensazione l’ «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo e il terzo motivo e assorbito il quarto motivo di ricorso;
conferma la sentenza impugnata in relazione al rigetto della domanda.
Compensa le spese di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di