Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2510 Anno 2023
2029
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8722/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDICOGNOME presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE) di
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
– Controricorrente
–
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2069/2018 depositata il 03/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME (odierno resistente; di seguito: “il COGNOME“) convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE) (odierno ricorrente; di seguito: “il RAGIONE_SOCIALE“) al fine di sentir condannare al pagamento della somma complessiva di euro 368.400,00 – oltre alle spese del precedente procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo – a titolo di risarcimento per i danni occorsi alla coltivazione (per una parte ad agrumeto, ed altra a mandorleto e oliveto) esistente sul fondo agricolo di sua proprietà, a causa dello sversamento delle acque provenienti dai canali di scolo dell’autostrada GLYPH Siracusa-Gela, GLYPH realizzati GLYPH dal GLYPH RAGIONE_SOCIALE e asseritamente lasciati incompleti dallo stesso.
Il COGNOME lamentò che, stante il mancato completamento dei canali di scolo, a causa delle precipitazioni meteoriche le acque finirono per allagare il fondo, precludendo svolgimento delle normali attività culturali, perdita dei frutti, moria delle piante, nonc determinando la necessità di consistenti opere di bonifica al fine di recuperare l’ormai compromessa capacità vegeto-produttiva del fondo.
Nel costituirsi, il RAGIONE_SOCIALE contestò la domanda contro deducendo che nella realizzazione dell’opera pubblica erano state rispettate le previsioni progettuali, comprese quelle relative alla reggimento azione dell’acqua piovane, e contestando al contempo la quantificazione del danno richiesto.
Il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda per difetto di prova, sul presupposto della mancata produzione del progetto di realizzazione del tratto autostradale in questione e, conseguentemente, della mancata prova dell’errore progettuale che avrebbe dato causa ai lamentati danni, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza propose appello il COGNOME, deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che a fondamento della domanda si era dedotto non tanto un errore progettuale quanto, piuttosto, il fatto che, nella realizzazione di quel tratto autostradale, il RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al completamento dei canali di scolo e di convogliamento delle acque meteoriche che, per tale ragione, avevano finito con il riversarsi sul fondo dell’appellante determinando i denunziati danni.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 2069/2018 in data 18/9/2018, depositata in data 3/10/2018, oggetto di ricorso, ha accolto il gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME della somma di euro 107.034,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda (secondo i criteri indicati in parte motiva) ed alle spese processuali.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di gravame formulata da parte appellata, ha posto la circostanza che, sia che si volesse ricondurre la fattispecie all’art. 2051 cod. civ. o all’art. 2043 cod. civ., risul certa e comprovata la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE quanto ai danni arrecati al fondo di COGNOME, essendo emerso dalla CTU che l’acqua che ha invaso il fondo derivava da due canali posti a monte dell’autostrada Siracusa-Gela e che peraltro, nel corpo della relazione, il CTU precisò che lo sversamento dell’acqua ha peggiorato la situazione del fondo per circa il 50-70% “e ciò in dipendenza di autonomi fenomeni di saturazione del fondo stesso dovuti sia all’esistenza di un vicino torrente sia per l’inidoneità dei fossati smaltimento delle acque in esso realizzati”.
Con riferimento alla stima dei danni subiti dal COGNOME, la Corte territoriale ha affermato che il danno subìto, sulla scorta delle risultanze delle indagini tecniche espletate sia in primo che in secondo grado, andasse quantificato in complessivi euro
152.905,00, da ridurre in via equitativa del 30%, con conseguente determinazione finale di euro 107.034,00, devalutata sino al momento della domanda e poi rivalutata in base agli indici Istat, con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate di anno in anno.
Avverso la sentenza di appello il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ, “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 342 bis c.p.c. – inammissibilità improcedibilità dell’atto di appello”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto procedibile e ammissibile l’atto di appello del COGNOME nonostante risultasse che con tale atto l’appellante si era limitato a muovere censure generiche e aspecifiche, senza contestare in alcun modo i punti e le tesi argomentative poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ, “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e 2051 c. c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte territoriale omesso di individuare – stante la mancanza di una chiara opzione in tal senso da parte dell’attore nell’atto introduttivo del giudizio – se la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE dovesse essere qualificata come ipotesi di responsabilità civile generica, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., o piuttosto come ipotesi di
responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., e per avere di conseguenza ritenuto comprovata la responsabilità senza verificare la sussistenza della negligenza del RAGIONE_SOCIALE e il nesso di causalità tra il comportamento di quest’ultimo e i danni lamentati dal COGNOME.
In sostanza, nelle tesi del ricorrente, l’erroneità della sentenza impugnata consisterebbe nel non aver individuato la fattispecie di responsabilità in forza della quale il RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato tenuto a risarcire il danno lamentato dal COGNOME.
Al riguardo il ricorrente deduce che i presupposti della responsabilità per custodia (art. 2051 cod. civ.) e della responsabilità per fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) sono differenti. responsabilità da cose in custodia ha natura rigorosamente oggettiva – prescindendo dalla colpa del danneggiante -, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il custode la cosa stessa, nonché la natura intrinseca dell’opera a cagionare il danno. Per altro verso, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. richiede la colpa/negligenza del danneggiante, nonché, ovviamente, del nesso di causa tra la condotta di quest’ultimo e il danno prodotto.
Sicché, deduce il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto dapprima verificare la sussistenza della negligenza del RAGIONE_SOCIALE, per poi accertare il nesso di causalità tra il comportamento negligente e i danni lamentati dal COGNOME (così alle pp. 18-25 del ricorso).
GLYPH Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5, cod. proc. civ, “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e 2051 c. c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. per avere la Corte territoriale omesso di considerare l’elaborato della
CTU nella parte in cui esso specifica che la situazione disastrosa della coltivazione ha avuto origine dal comportamento negligente del COGNOME e dalla conformazione del terreno, e che, in ogni caso, le piante sarebbero morte indipendentemente dall’acqua proveniente dai terreni limitrofi e originata dai canali di scolo dell’autostrada.
Secondo il ricorrente, la condotta negligente del COGNOME avrebbe dovuto essere considerata quale causa esclusiva dell’evento.
Deduce inoltre il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare che lo sversamento dell’acqua dai canali di scolo sui fondi limitrofi all’autostrada si è verifi anche in seguito ad eccezionali precipitazioni atmosferiche idonee ad assurgere a caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità.
Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ, “Art. 360 c.p.c., comma 1, 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il ricorrente denuncia il vizio in rubrica per avere la Corte territoriale omesso di considerare i rilievi del RAGIONE_SOCIALE volti a evidenziare che la quantificazione del danno, contenuta nell’ATP e posta a base del calcolo del quantum debeatur da parte della Corte territoriale, venne operata non tenendo in considerazione, come invece ha fatto il CTU nella sua relazione in secondo grado, che il COGNOME aveva ripristinato il fondo, sostenendone i relativi costi, solo ed esclusivamente per mq. 11.922 e non per l’intera estensione, pari a mq. 19.960.
Sul primo motivo di ricorso. Come correttamente rilevato dal controricorrente, il motivo in esame propone irritualmente una eccezione radicalmente nuova e mai avanzata nella fase di merito. Infatti, dalla stessa espositiva del ricorso si ricava che nell comparsa di costituzione in appello il RAGIONE_SOCIALE eccepì l’inammissibilità dell’appello del COGNOME in quanto quest’ultimo “si limitava a fornire una rilettura di una parte delle vicende di causa
senza però specificare né le violazione di legge nelle quali sarebbe incorso il Tribunale (c. d. fase rescindente); né i criteri giuridici c avrebbero dovuto essere applicati (c. d. fase rescissoria); né gli elementi probatori che dovrebbero determinare la modifica della sentenza impugnata” (così a p. 15, primo capoverso, del ricorso).
In sostanza, l’eccezione di inammissibilità formulata in secondo grado si riferiva ad una supposta genericità e insufficiente articolazione delle ragioni di doglianza sottese all’appello.
Nel motivo di ricorso in esame l’inammissibilità dell’appello viene invece prospettata sotto profili differenti. Sostiene infatti il ricorre che “essendo pacifico che la sentenza del giudice di primo grado abbia evidenziato l’assenza di prova del nesso di causalità e della colpa del CAS per l’incompleta realizzazione dei canali di scolo, il COGNOME avrebbe dovuto formulare specifici motivi di appello su questi punti della sentenza, che allo stato non si ravvisano posto che nell’atto di appello (il COGNOME, n.d.r.) si limita a: (a) effettuare una critica sull’espressione letterale “errore progettuale” utilizzata da giudice in sentenza (…); (b) riproporre uno stralcio della relazione del c.t.u. senza tuttavia confutare e/o argomentare alcuna critica in fatto ed in diritto sul punto nevralgico della sentenza (l’assenza di prova del nesso di causalità e la responsabilità dell’Ente corrente)” (così alle pp. 17-18 del ricorso). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il motivo in esame risulta pertanto in contrasto con il principio pacifico per cui nel giudizio di legittimità non può essere proposto alcun motivo che comporti l’estensione della materia del contendere, oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che sia oggetto di una preclusione specifica derivante dal giudicato interno (come nel caso di specie). Si vedano, ex multis, Cass., Sez. V, 12/8/2004, n. 15673; Cass., Sez. I, 16/9/2002, n. 13470: “In sede di legittimità non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto e di temi di contestazione diversi da quelli propost
nel giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili di uf ovvero, nell’ambito delle questioni trattate, di profili nuovi di dirit ma sulla premessa che le nuove questioni e i nuovi profili di diritto si debbano considerare compresi nel dibattito, perché fondati sugli stessi elementi di fatto già dedotti”.
In aggiunta, il motivo non si correla con la motivazione della sentenza impugnata, non contenendo alcuna critica specifica al seguente passaggio motivazionale “In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame per ritenuta violazione dell’art. 342 c.p.c. formulata da parte appellante atteso che nell’atto introduttivo risultano sufficientemente esposti sia i motivi profili doglianza che parte appellante ha formulato alla sentenza di prime cure sia le argomentazioni dirette a contestare le ragioni espresse dal Tribunale” (così a p. 4, primo § relativo ai motivi della decisione).
Sul secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso, la censura non si correla con la motivazione della sentenza impugnata. Si legge infatti a p. 5, terz’ultimo §, della sentenza: “Osserva al riguardo questa Corte che – sia che si voglia riferire la fattispecie al dispost di cui all’art. 2051 codice sia che la si voglia inquadrare nell’alveo dell’art. 2043 cod, civ. – all’esito dei compiuti accertamenti tecnic risulta, in ogni caso, certa e comprovata la responsabilità del consorzio quanto ai danni arrecati al fondo COGNOME“.
Tale conclusione viene motivata dalla Corte territoriale con riferimento all’esito delle indagini tecniche eseguite: (i) nella fase accertamento tecnico preventivo che ha preceduto quella di merito (CTU COGNOME, che accertò la riconducibilità dei danni alle opere eseguite dal consorzio); (il) nella CTU acquisita in grado di appello, comunque confermativa del nesso causale tra l’immutazione dello stato dei luoghi operata dal consorzio e il conseguente aggravamento delle acque riversate sul fondo del COGNOME.
Di tali risultanze la Corte territoriale dà articolato e compiut conto nella motivazione: «Ed invero, di seguito alle indagini tecniche
eseguite in primo grado (nella fase di a.t.p. che ha preceduto quella di merito) dal c.t.u. dr. AVV_NOTAIO – le cui conclusioni, p ragionevolezza dell’analisi, percorso argomenta tivo nonché supporti documentali che le sorreggono, vanno senz’altro condivise – è emerso che l’acqua che ha invaso il fondo COGNOME deriva da due canali posti a monte dell’autostrada Siracusa-Gela nel tratto Rosolini-Noto e, segnatamente, sia dal primo di essi (anche per gli sversamenti conseguenti alla inadeguatezza del contiguo dispertitore) che, soprattutto, dal secondo il quale convogliando le acque nei fondi a ridosso della sede stradale fa sì che le acque stesse, attraversando quelli più a monte, finiscono poi con il confluire nel terreno del COGNOME (cfr. ctu depositata il 26.01.2010, pagg. 6 e ss.). Peraltro, nel corpo della medesima relazione, il c.t.u. dr. AVV_NOTAIO ha, altresì, avuto modo di precisare che quanto al fondo COGNOME “…l’acqua proveniente dall’autostrada ha peggiorato la situazione per circa il 50- 70%..” (cfr. ctu, pag. 8 e ss.): e ciò dipendenza di autonomi fenomeni di saturazione del fondo stesso dovuti sia all’esistenza di un vicino torrente sia all’inidoneità d fossati di smaltimento delle acque in esso realizzati» (così alle pp. 5 -7 della sentenza).
6.1 Al riguardo va inoltre osservato che, nel vigore del “novellato” testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., “la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del dett recepimento”, dovendo il ricorrente indicare – a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – “il «fatto storico», il cui esame si stato omesso, il «dato», testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»”, adempimenti che questa Corte ha escluso essere stati correttamente compiuti qualora, come avvenuto pure nel caso in esame, nella
“articolazione delle censure” non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le propr valutazioni (…) alle conclusioni dei consulenti”, senza che siano “precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte” .
Sul terzo motivo di ricorso. Il terzo motivo di ricorso va soggetto ai medesimi rilievi formulati con riferimento al secondo. Esso appare inoltre, all’evidenza, finalizzato a sottoporre una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Sul quarto motivo di ricorso. Il quarto motivo di ricorso denuncia una supposta violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i rilievi del RAGIONE_SOCIALE sulla quantificazione del danno, che avrebbero fatto emergere l’erroneità della sua quantificazione.
In disparte il fatto che, anche in questo caso, sotto le mentite spoglie della denuncia di un’omessa pronuncia, viene sollecitato un inammissibile riesame del merito della controversia, va osservato che la motivazione della Corte territoriale va immune dalle critiche mosse dal ricorrente.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza “In relazione a tali risultanze di indagine ed al necessario fine di pervenire ad una stima dei danni complessivamente subiti dal COGNOME anche in riferimento al ripristino della produttività del fondo e mancati ricav al netto dei costi ed oneri di gestione, nel presente grado si è disposta ulteriore c.t.u. integrativa a mezzo dello stesso AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che – di seguito ad indagine immune da censure e condivisa dal collegio per gli applicati criteri di stima per il riferimento alla r superficie di reim pianto (di estensione minore rispetto a quella
accertata dalla prima CTU) – ha determinato, relativamente al quinquennio necessario all’entrata in produzione dell’arancio qualità “Newhall” impiantato dal COGNOME ed in riferimento ad una resa media di circa q.li/ha 300, nel quinquennio stesso, un utile complessivo medio, al netto di costi e spese, un complessivo utile medio, al netto di costi e spese, di C. 23.905,00 (C. 4.781,00 X 5). Discende che, sulla scorta delle risultanze delle indagini tecniche espletate sia nel primo che nel presente grado di giudizio, il danno subito dal COGNOME va quantificato in complessivi C. 152.905,00. Detto ammontare complessivo del danno – in considerazione di quanto accertatosi in sede di c.t.u. circa il fatto che l’allagamento del fondo COGNOME sia da ascriversi in misura prevalente all’acqua proveniente dall’autostrada e, parzialmente, anche a fenomeni di autonoma saturazione del fondo stesso – va, tuttavia, equitativamente ridotto nella misura percentuale del 30%, con conseguente determinazione finale della somma capitale risarcitoria di C. 107.034,00 al cui pagamento in favore del COGNOME va condannato il RAGIONE_SOCIALE” (sentenza, da ultimo § di p. 6 a penutlimo § di p. 7).
Il ricorso è pertanto infondato, essendo infondati tutti i motivi su quali si fonda.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del resistente NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in eur 2.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spes forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contribu unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2022.