Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5716 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5462/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA
Oggetto: Contratti bancari – Mutuo – Interessi – Convenzionali – Moratori – Cumulo – Superamento tasso- soglia di legge
R.G.N. 5462/2021
Ud. 14 febbraio 2025
CC
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 782/2020 depositata il 12/08/2020.
Esaminate le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 782/2020, pubblicata in data 12 agosto 2020, la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA CA.RI.RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEP.ARAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 641/2017 del 21 luglio 2017 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo originariamente concluso da NOME COGNOME con la stessa BANCA CA.RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME avevano proposto opposizione al precetto loro notificato, in qualità di eredi di NOME COGNOME col quale veniva intimato il pagamento del residuo debito derivante da un mutuo stipulato dal de cuius e dal saldo del conto corrente ipotecario collegato.
Avevano dedotto, fra l’altro, che alla data della stipulazione del mutuo erano stati convenuti interessi superiori al tasso soglia di legge in quanto il tasso di interesse pattuito, se sommato al tasso di mora,
alle spese per istruttoria, per assicurazione ed alle altre spese risultava maggiore del tasso soglia fissato pro tempore .
Avevano quindi chiesto di dichiarare la nullità del contratto di mutuo e, in ogni caso, delle clausole di determinazione degli interessi, con condanna della banca opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni.
Disattese integralmente le domande in prime cure, la Corte d’appello di Genova ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME limitatamente al profilo concernente la pattuizione degli interessi.
Esaminando il tenore letterale della clausola del contratto di mutuo che disciplinava la produzione di interessi moratori, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione per cui nel concreto il contratto di mutuo veniva a configurare un meccanismo di sommatoria tra interessi moratori ed interessi convenzionali, consentendo la produzione dei primi anche sui secondi, con la conseguenza che la sommatoria dei tassi di interesse per le due categorie di interessi veniva a risultare superiore al tasso soglia di legge.
Osservato, quindi, che la banca appellata non aveva dato alcuna dimostrazione de ll’assenza di un cumulo tra interessi di mora ed interessi corrispettivi, limitandosi a contestazioni generiche riferite a orientamenti giurisprudenziali, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato la nullità della clausola del contratto di mutuo, mentre ha disatteso i motivi di gravame che investivano il rigetto delle ulteriori domande formulate dagli appellanti.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre ora BANCA RAGIONE_SOCIALE
Resistono con controricorso NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. in relazione all’art. 2, comma 4, Legge n. 108/1996.
La ricorrente deduce che la Corte d’appello, al fine di verificare il superamento del tasso soglie, avrebbe erroneamente operato una sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi, nonostante la diversa funzione svolta dalle due tipologie di interessi.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4; 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.
Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha argomentato che l’odierna ricorrente non aveva dimostrazione all’assenza dell’avvenuto cumulo tra interessi di mora e interessi corrispettivi.
La ricorrente deduce la erroneità di tale affermazione, argomentando di avere svolto difese con le quali si contestava l’affermazione degli odierni controricorrenti.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, primo comma; 1469bis ; 1815, secondo comma, c.c.
Deduce la ricorrente che la Corte d’appello, dichiarando la nullità della clausola del contratto di mutuo in tema di interessi moratori, avrebbe omesso di riconoscere la debenza degli interessi corrispettivi che da soli erano ben al di sotto del tasso soglia.
Il ricorso è, nel complesso, inammissibile.
2.1. L’inammissibilità del primo mezzo discende dal fatto che lo stesso non viene a confrontarsi con quella che è la ratio effettiva della decisione impugnata.
Si deve, infatti, rilevare che la Corte territoriale non ha affermato in astratto la necessità di verificare il rispetto del tasso-soglia di legge procedendo in ogni caso alla sommatoria del tasso di interessi convenzionale con il tasso di interessi moratori -come invece sembra opinare la ricorrente -ma ha operato un accertamento concreto in fatto, tramite l’interpretazione delle clausole contrattuali, giungendo alla conclusione per cui nello specifico le parti avevano pattuito un meccanismo di calcolo degli interessi che veniva a determinare il cumulo diretto dei due tassi di interesse -convenzionale e moratorio -in tal modo determinandosi un tasso complessivo che veniva a superare il tasso-soglia di legge.
Risulta, quindi, non pertinente il richiamo, operato anche dal Pubblico Ministero, all’orientamento di questa Corte , a mente del quale la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora (Cass. Sez. U Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 e, più recentemente, Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021).
A venire in rilievo nella presente sede, infatti, non è il principio generale appena richiamato -dal quale questa Corte non intende
discostarsi, condividendolo anzi pienamente -bensì lo specifico accertamento in fatto operato dalla Corte di merito in ordine alla concreta operatività del rapporto tra le parti, e cioè un accertamento che non risulta sindacabile in sede di legittimità.
Ciò, a maggior ragione ove si consideri che la ricorrente non ha censurato adeguatamente quello che è il punto di partenza del ragionamento seguito dalla Corte d’appello, e cioè l’interpretazione della specifica clausola del contratto , essendo l’errore interpretativo ipotizzato dal solo Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte, senza che tuttavia possa valorizzarsi minimamente tale tesi al di fuori della formulazione di uno specifico mezzo di gravame da parte della ricorrente.
2.2. In ordine al secondo motivo -anch’esso inammissibile vi è da rilevare, in primo luogo, una marcata disomogeneità della censura la quale, pur se rubricata con riferimento al difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., si sviluppa poi disorganicamente con deduzioni riferite alla violazione dell’art. 2697 c.c. , oltre a diffondersi sulla valenza di prove documentali depositate nei gradi di merito, peraltro genericamente individuate, in violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.
Tanto basterebbe ad evidenziare l’inammissibilità del mezzo che, ulteriormente, non risulta ancora una volta in grado di intercettare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Ciò, peraltro, non esime questa Corte dall’evidenziare ancora sia la palese infondatezza della censura di difetto di motivazione -avendo la Corte territoriale adeguatamente e coerentemente motivato le proprie conclusioni, al di là del merito delle medesime e traducendosi la censura medesima in una inammissibile sollecitazione a procedere ad un sindacato di merito della decisione – sia la concreta assenza di
alcuna inversione degli oneri probatori in spregio alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sol che si consideri che la Corte territoriale ha ritenuto -peraltro conformandosi al principio enunciato da Sez. U – , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 -che vi fosse prova della concreta applicazione di un cumulo tra interessi moratori e compensativi con accertamento che -si ribadisce -non è stato adeguatamente censurato nella presente sede di legittimità.
2.3. L’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso deriva, invece, dal fatto che lo stesso viene ad impugnare una statuizione che non risulta adottata né esplicitamente né implicitamente dalla Corte territoriale.
Quest’ultima, invero, era chiamata a verificare la validità del precetto notificato agli odierni controricorrenti ed ha assolto tale compito dichiarando la nullità del precetto medesimo in quanto basato anche su una clausola ritenuta nulla, senza tuttavia in alcun modo procedere ad un accertamento del credito di cui l’odierna r icorrente poteva ritenersi titolare e senza in alcun modo statuire sulla debenza distinta degli interessi corrispettivi e moratori, essendosi limitata a dichiarare illegittimo il solo cumulo diretto degli stessi.
È quindi evidente l’inammissibilità del motivo di ricorso, non avendo la ricorrente interesse ad impugnare una statuizione meramente presunta e concretamente non esistente.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
La richiesta statuizione di distrazione può essere accolta in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità ma non anche -seppur richiesto -con riferimento ai precedenti gradi di giudizio, in
relazione ai quali la richiesta non può essere formulata nella sede di legittimità.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore di procuratori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 febbraio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME