Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34520 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1495-2017 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1635/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/07/2016 R.G.N. 978/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 1635 del 2016, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza d i prime cure di rigetto
Oggetto
R.G.N. 1495/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
della domanda proposta dal medesimo COGNOME, tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal primo ottobre 2008, avendo raggiunto, al 30 settembre 2008, l’età di 57 anni e potendo contare su 1860 contributi in forza del cumulo gratuito dei contributi versati presso gestioni differenti;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva negato tale ultimo requisito, riconoscendo 1330 contributi settimanali e quindi non considerando la contribuzione versata presso la gestione separata e quella presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Previdenza per i RAGIONE_SOCIALE;
ad avviso della Corte territoriale, la tesi sostenuta dall’appellante, relativa ad una applicazione al caso di specie dell’art. 16 l. n. 233 del 1990 con il cumulo totale della contribuzione versata, non trovava fondamento nel sistema normativo vigente, posto che il versamento dei contributi presso la gestione separata in caso di mancato raggiungimento del diritto a pensione presso la medesima gestione, dava solo diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione e, per un certo periodo, alla restituzione dei contributi versati. Il cumulo dei contributi versati presso l’ AGO con quelli versati nella gestione speciale, ai sensi dell’invocato art. 16 l. n. 233 del 1990, era consentito solo per liquidare pensione presso la gestione speciale ed unicamente per conseguire la pensione di vecchiaia e di inabilità o l’ assegno di invalidità e pensione ai superstiti; la pensione di anzianità, ai sensi della l. n. 42 del 2006 richiedeva invece 2080 contributi settimanali. Peraltro, ai sensi dell’art. 71 l. n. 388 del 2000 (attuata con D.M. n. 57 del 2003) la totalizzazione dei periodi assicurativi presso gestioni pensionistiche diverse avrebbe richiesto che il lavoratore non avesse maturato il diritto pensione presso alcuna gestione ed era consentito per ottenere la pensione di vecchiaia o di inabilità e non quella di anzianità; il capo di domanda relativo alla considerazione dei contributi versati mediante ricongiunzione, era poi stato correttamente rigettato in assenza di preventivo espletamento della procedura amministrativa, né si evidenziava, all’esito dell’esame
complessivo della domanda, alcun profilo di incostituzionalità del tessuto normativo richiamato;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME Di COGNOME sulla base di tre motivi;
resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
il Collegio ha disposto il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
CONSIDERATO che :
con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 16 l. n. 233 del 1990, dell’art. 7 l. n. 388/2000, dell’ art. 1 d.lgs. n. 42/2006, commi da 239 a 246 e della legge n. 228 del 2012, posto che erroneamente si era ritenuto non utilizzabile il sistema del cumulo gratuito in relazione all’evoluzione normativa correlata alla precarietà RAGIONE_SOCIALE posizioni contributive; il motivo è infondato ed in parte inammissibile là dove denuncia la violazione di un complesso di norme in maniera indistinta ed in parte neanche applicabili ratione temporis alla concreta fattispecie;
va infatti ricordato che la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità fu presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 11 giugno 2008, con richiesta di decorrenza dal primo ottobre 2008; la domanda giudiziale fu proposta il giorno 8 aprile 2011, per cui non si vede in quale maniera la sentenza impugnata avrebbe potuto violare la legge n. 228 del 2012 che è entrata in vigore, a i sensi dell’art. 1, comma 561, il 1° gennaio 2013, e che infatti non ha formato oggetto dei motivi d’appello ma è solo stata citata dalla Corte territoriale per spiegare l’ insussistenza di dubbi sulla incostituzionalità del complesso normativo richiamato dalla parte;
per i pr ofili relativi alla violazione dell’art. 16 l. n. 233 del 1990, va poi ricordato che questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 30343 del 18/12/2017, ha affermato che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art. 16 della l. n. 233 del 1990 si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni) cumulando
periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (nella specie, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), rispetto ai quali è invece applicabile la totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42 del 2006 (che ha abrogato e sostituito la l. n. 388 del 2000), utilizzabile quando il cumulo non sia previsto, e non possa pertanto operare all’interno della gestione considerata, ed è rimedio inappropriato solo nel diverso caso in cui sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie;
dunque, nel caso di specie, correttamente è stata negata l’applicabilità dell’art. 16 l. n. 233 del 1990 , posto che il ricorrente pretende di cumulare agli altri anche contributi versati alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
neppure risulta realizzata la dedotta violazione del D.lgs. n. 42 del 2006, art. 1, il quale recita: “1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerati ve della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una RAGIONE_SOCIALE predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere
un’anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente D.Lgs., preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.”. Al detto D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 4, comma 1, è stabilito:” 1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo”;
dunque, oltre alla necessità, ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione, di far riferimento alle regole stabilite in ciascuna gestione , è necessario il requisito anagrafico dell’aver compiuto 65 anni di età ovvero quello di fruire di 40 anni di contribuzione, pari a 2080 contributi settimanali;
tali requisiti certamente non erano presenti al momento di presentazione della domanda (28 aprile 2011) posto che il ricorrente è nato il DATA_NASCITA e lo stesso ha agito per ottenere il cumulo gratuito per un totale di 1860 contributi settimanali;
con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1 e 4 l. n. 45 del 1990 in ragione della affermata ininfluenza, al fine di vagliare la fondatezza del capo di domanda relativo alla ricongiunzione, del mancato espletamento del procedimento di ricongiunzione;
il motivo è infondato;
il procedimento relativo alla ricongiunzione dei contributi versati presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Ragionieri è presupposto necessario
perché si determini l’effetto costitutivo del trasferimento della contribuzione e non può formare oggetto di un mero accertamento giudiziale, in via incidentale, rispetto alla domanda di pensione di anzianità basata anche su tale contribuzione;
in tal senso Cass. n. 29767 del 2022 ha, in modo condivisibile, affermato che in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altri entri previdenziali, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, non basta la proposizione, in qualunque momento antecedente l’attribuzione della pensione, della domanda di ricongiunzione dei pregressi periodi di assicurazione, occorrendo, invece, il perfezionamento del negozio di ricongiunzione ed il tempestivo adempimento dello stesso; nel caso di specie, il ricorrente pretende che sia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , a prescindere dal perfezionamento del procedimento di ricongiunzione, a calcolare come utili i contributi versati presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Ragionieri ma ciò, per quanto detto non è ammissibile, se non altro, perché il soggetto obbligato a porre in essere gli atti propedeutici alla ricongiunzione dei contributi ivi versati è la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Ragionieri che non è stata neanche evocata in causa;
con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 6 Regolamento CE n. 883/2004 e dell’art. 12 Regolamento CE n. 987/2009, della cui applicazione la Corte d’appello non aveva per nulla dibattuto nonostante la esplicita richiesta della parte; il motivo è del tutto privo di specificità, con riguardo al disposto dell’art. 366 c.p.c., dal momento che afferma essere stata chiesta sin dal ricorso introduttivo di primo grado la considerazione anche di contributi versati in Svizzera, ma il ricorso non riporta tale dato, né si specificano i precisi contenuti; la questione peraltro non è stata esaminata dalla sentenza impugnata, per cui è impossibile per questa Corte esprimere un giudizio sulla riferita questione;
in ultima analisi, viene riproposta la questione di legittimità dell’art. 16 l. n. 233 del 1990 in relazione all’art.
costituzionale 36 Cost.;
la questione non presenta il fumus necessario, essendo la motivazione adombrata, relativa ad una generica irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori iscritti alla gestione separata rispetto a quelli iscritti alle gestioni autonome, già stata esaminata negativamente dalla Corte costituzionale; invero, è stato affermato che i vari sistemi previdenziali non possono essere comparati tra loro (C. Cost. n. 8 del 2012) ed inoltre (C. Cost. n. 198 del 2002) che la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale, la scelta circa la sua estensione – al di là della ipotesi, contemplata nella sentenza n. 61 del 1999, del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna RAGIONE_SOCIALE gestioni alle quali è stato iscritto -è riservata alla discrezionalità del legislatore e dal momento che il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica è comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente, della pensione supplementare RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che assicura l’utilizzo di tutti i periodi, anche brevi, coperti da contribuzione;
peraltro, proprio in considerazione della discrezionalità che connota le scelte legislative in materia e che giustifica la modifica nel tempo RAGIONE_SOCIALE stesse, Corte cost. n. 104 del 2022 ha rilevato che < i l legislatore, però, si è fatto carico, in termini più generali, della sempre più frequente interazione della Gestione separata con le diverse forme di assicurazione obbligatoria previste nell'ambito RAGIONE_SOCIALE singole categorie perseguendo la finalità di consentire il cumulo di tutte le posizioni contributive accantonate durante la vita lavorativa per conseguire un unico trattamento pensionistico, ha introdotto – accanto agli istituti, sperimentati da tempo, quali la ricongiunzione dei contributi e la loro totalizzazione nell'erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni – l'istituto del cumulo gratuito (art. 1, comma 239, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Leggi di stabilità 2013""),
prevedendone, da ultimo, proprio l'estensione alle casse professionali (art. 1, comma 195, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019")];
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre