Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5304 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5304 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26761/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – controricorrente – e contro
NOME
– intimata –
;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un immobile urbano sito in Riesi, citarono in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, affermando che i lavori di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione eseguiti da questi ultimi nell ‘ immobile confinante avevano causato un cedimento delle fondazioni e conseguenti lesioni all ‘ edificio di loro proprietà; domandarono la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti;
–NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituirono contestando integralmente le domande e sostenendo di aver eseguito i lavori con la massima cautela, senza l ‘ ausilio di mezzi meccanici, proprio per evitare danni all ‘ immobile confinante; asserirono, inoltre, che le lesioni lamentate erano preesistenti e dovute a infiltrazioni di acqua piovana;
-il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 376 del 9 giugno 2015, ritenendo non provato il nesso causale tra i lavori eseguiti dai convenuti e le lesioni all ‘ immobile, rigettò le domande degli attori e li condannò alle spese di lite;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello, lamentando la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e l ‘ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, insistendo per l ‘ ammissione di una consulenza tecnica d ‘ ufficio;
-la Corte d ‘ appello di Caltanissetta, ammessa la consulenza tecnica d ‘ ufficio, con la sentenza n. 173 del 27 maggio 2022, così decise: « condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido tra loro, al pagamento, in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, della somma di €.3.500 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda (10.09.2013 ) alla pubblicazione della presente sentenza, come specificato in motivazione, ed oltre interessi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Condanna gli appellati, in solido tra loro al
pagamento di 2/3 delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio come liquidate in parte motiva, spese che compensa quanto al restante 1/3. Pone definitivamente a carico degli appellati le spese della espletata CTU, liquidate come da decreto in atti. »;
-avverso tale decisione, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-ha resistito con controricorso NOME COGNOME;
–NOME COGNOME non ha svolto difese nel giudizio di legittimità;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/1/2026, il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, secondo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo i ricorrenti deducono « Nullità della sentenza in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 61 cpc in relazione all ‘ art. 2697 e 2051 CC Motivazione illogica e contraddittoria », per avere la Corte d ‘ appello ammesso la consulenza tecnica d ‘ ufficio in violazione dei principi sull ‘ onere della prova, utilizzandola per colmare lacune probatorie della parte attrice, senza che fosse stato dimostrato il nesso causale tra i lavori e i danni lamentati;
-il motivo -con cui, nella sostanza, si deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto fondata su una C.T.U. ‘ esplorativa ‘ -è inammissibile;
-si osserva, infatti, che il potere del giudice di merito di esaminare le risultanze istruttorie e di vagliarne l ‘ idoneità probatoria comprende anche quello di disporre o di negare la consulenza tecnica d ‘ ufficio -che sui predetti elementi probatori si debba basare -richiesta da una delle parti;
-in altre parole, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d ‘ ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della motivazione, nel senso che la scelta di non avvalersi
di un consulente dev ‘ essere adeguatamente motivata attraverso la dimostrata capacità di soluzione, sulla base di corretti criteri, di problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione;
-la Corte territoriale ha spiegato, sia pur succintamente, il ricorso alla consulenza tecnica d ‘ ufficio, attribuendo rilievo ad alcuni elementi già acquisiti: « A fronte delle predette dichiarazioni e degli elementi probatori contenuti nella consulenza di parte, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la consulenza tecnica d ‘ ufficio sulla base del principio di prova fornito, al fine di poter meglio verificare la fondatezza ‘ tecnica ‘ delle affermazioni attoree e, soprattutto, la possibilità di verificare la presenza del caso fortuito interruttivo del nesso causale tra danno e condotta. »;
-rispetto a tale motivazione, tutt ‘ altro che illogica, la parte ricorrente si è limitata ad affermare apoditticamente che non c ‘ erano elementi sufficienti a giustificare l ‘ ammissione della consulenza tecnica d ‘ ufficio, così pretendendo inammissibilmente da questa Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie;
-parimenti inammissibile è la censura di nullità della consulenza tecnica d ‘ ufficio (« Merita pertanto di essere accolto il presente motivo di ricorso con conseguente nullità della CTU in quanto meramente esplorativa e ammessa in violazione dei principi dell ‘ onere della prova per come enucleati dalla Suprema Corte. »), dato che il ricorso non chiarisce se tale eccezione è stata tempestivamente formulata in appello (Cass. Sez. U., 01/02/2022, n. 3086, ha confermato l ‘ orientamento tradizionale che esige la formulazione dell ‘ eccezione di nullità nella prima difesa successiva al deposito);
-col secondo motivo i ricorrenti deducono la « Nullità della sentenza con riferimento al capo riguardante le spese legali in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 92 cpc omessa valutazione di una circostanza rilevante », per avere la Corte d ‘ appello erroneamente compensato le spese legali per un terzo, nonostante la prevalente
soccombenza della parte attrice, che aveva visto accolta solo una minima parte della sua domanda;
-il motivo è manifestamente inammissibile;
-la parte ricorrente sostiene che vi è stata una reciproca soccombenza in quanto la domanda attorea è stata accolta solo in parte e « pertanto sul punto è stata accolta la domanda di accertamento negativo » dei convenuti;
-non consta dal ricorso, né dagli atti di causa suscettibili di esame da parte di questa Corte, che gli odierni ricorrenti abbiano mai proposto un ‘ azione di accertamento negativo, essendosi invece limitati a contrastare la richiesta risarcitoria avversaria, la quale è stata accolta parzialmente;
-contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, proprio l ‘ accoglimento parziale esclude che l ‘ attore possa essere condannato al pagamento delle spese legali: « In tema di spese processuali, l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un ‘ unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. » (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01);
-col terzo motivo i ricorrenti deducono la
;
-la censura è infondata;
-come più volte statuito da questa Corte, « Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale » ( ex multis , Cass. Sez. 5, 26/06/2025, n. 17275, Rv. 675157-01);
-nella fattispecie in esame è evidente che il dispositivo -che pone a carico degli appellati (gli odierni ricorrenti) il costo della consulenza -non si pone in contrasto con la motivazione, la quale individua inequivocabilmente NOME COGNOME e NOME COGNOME come soccombenti: la frase « vanno poste definitivamente a carico degli appellanti le spese di C.T.U. » è, dunque, frutto di un errore materiale, risultando con evidenza dal provvedimento che il predetto onere era da intendersi a carico degli appellati soccombenti;
-in conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate -secondo i parametri normativi e in considerazione dell ‘ effettiva attività svolta -nella misura indicata nel dispositivo, e dunque escludendo il compenso per la memoria illustrativa, la quale non ha alcun contenuto aggiuntivo rispetto al controricorso;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.486,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)