Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16710/2020 R.G. proposto da:
Faro soc RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, controricorrente-
nonchè contro
Assessorato Regionale Attivita’ Produttive Dipartimento Attivita’ Produttive, intimato-
Avverso la sentenza della Corte d’Appello Catania n. 768/2020 depositata il 28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 28/4/2020, rigettava il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE per azioni avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, su istanza di della soc. RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato lo stato di insolvenza ex art. 195 l.fall. della odierna ricorrente.
1.1 Il giudice di primo grado osservò che la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ostava alla dichiarazione dello stato di insolvenza in virtù della natura di mero accertamento della statuizione.
2 La Corte distrettuale perveniva alle medesime conclusioni attraverso una diversa argomentazione, ritenuta assorbente delle ragioni fornite dal primo giudice: in particolare i giudici catanesi rilevavano che la RAGIONE_SOCIALE essendo assoggettata, in quanto società cooperativa, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c ., era esclusa dal novero dei soggetti legittimati a far ricorso alla procedura concorsuale di definizione della crisi da sovraindebitamento.
3 La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte d’Appello rigettato il ricorso procedendo ad esaminare un profilo di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione non trattato e discusso nei giudizi di merito, senza aver provocato sul punto il contraddittorio delle parti e. quindi, ricorrendo alla sentenza ‘a sorpresa’ o della ‘terza via’.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi senza che rilevino le differenti modalità (in forma societaria o di cooperativa) con le quali viene esercitata l’attività di cui all’art 2135 c.c. ; ciò in quanto l’art. 7, comma 2 bis, l. 3/2012 non contiene alcuna limitazione alle cooperative agricole sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per non avere la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, affermato il principio di alternatività tra le procedure e, di conseguenza per non avere sospeso il giudizio di dichiarazione di insolvenza sino all’esito della procedura di composizione da sovraindebitamento.
2 La questione, prospettata nel secondo motivo, se l’imprenditore agricolo, organizzato, come nel caso di specie, in forma di cooperativa e, per tale motivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art . 2545 terdecies c.c., possa o meno, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 2 lett. a) e 2 bis art. 7 l. 3/2012, accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha rilevanza
nomofilattica; per cui si ravvisa l’opportunità che l’esame della stessa avvenga all’esito della pubblica udienza nella più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 aprile 2025