Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Ancona n. 459/2023, depositata il 14.3.2023;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20778/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l ‘indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
e nei confronti di
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da NOME COGNOME ai sensi del l’art. 67 del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza : c.c.i.i.).
Il diniego dell’esame nel merito de l gravame è stato motivato dal giudice a quo attribuendo a Italcredi RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE negligenza nell’erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall’art. 124 -bis T.U.B. (testo unico delle norme in materia bancaria, approvato, con d.lgs. n. 385 del 1993) , con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si è tratta la conseguenza che l’attuale ricorrente non fosse «legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.».
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
L’ altro soggetto intimato -un creditore intervenuto nel giudizio sul reclamo -non ha svolto difese.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la «violazione del d.lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 2».
La ricorrente osserva che la disciplina del c.c.i.i. impedisce al creditore corresponsabile del dissesto («che ha
colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all ‘ articolo 124 -bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385») di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi «la convenienza della proposta»; n on, invece, allorché l’opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall’art. 69, comma 1, c.c.i.i. («Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»).
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. La Corte d’Appello ha ritenuto -con accertamento che la ricorrente non condivide, ma che è insindacabile in questa sede -che «la società reclamante abbia colpevolmente determinato quantomeno l’aggravamento della situazione di sovraindebitamento» della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l’affermazione che « pertanto» RAGIONE_SOCIALE non era «legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.».
In tal modo, il giudice a quo ha violato -senza fornire alcuna argomentazione -il chiaro disposto dell’art. 69 , comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta», ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio
le loro difese contro l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.
Sotto questo profilo occorre osservare che i l testo dell’art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall’art. 11 , comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa al l’impossibilità di « far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nel l’art. 12 -bis , comma 3 -bis , della legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 4 -ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).
Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole ) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori).
1.1.2. Come si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata, RAGIONE_SOCIALE si era opposta all’omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un «atto in frode», avendo così essa «consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento». Pertanto, l’opposizione e il successivo reclamo non erano volti a contestare «la convenienza della proposta», bensì la sua legittimità. A torto o a ragione, qui non rileva, perché stabilirlo era appunto il compito assegnato dalla
legge alla Corte d’Appello, che invece non lo ha svolto, dichiarando il reclamo inammissibile.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio -mancato esame della meritevolezza della debitrice -d.lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 1».
2.1. Questo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente, perché la ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia affrontato nel merito il tema della meritevolezza della debitrice; omissione del tutto coerente con la premessa della dichiarazione di inammissibilità del reclamo, ma che ora dovrà essere altrettanto coerentemente colmata in sede di rinvio, data la cassazione della decisione di inammissibilità.
In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto:
« In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all ‘ articolo 124 -bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita -ai sensi dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i. -soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta ».
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del