Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17843/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 2549/2018 depositato il 03/05/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo d i RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione coatta amministrativa, proposta da RAGIONE_SOCIALE , ammettendo al chirografo un’ulteriore somma a titolo di interessi moratori maturati ante procedura ex art. 1, comma 2, d.lgs. 231/02, ma respingendo la richiesta di riconoscimento della prededuzione sul credito, insinuato a titolo di subappalto, per la ritenuta non applicabilità dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) in caso di fallimento (o altra procedura analoga) del subcommittente, in quanto norma finalizzata non già a rafforzare l’interesse privato del subappaltatore, bensì l’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera pubblica, che viene meno in caso di fallimento, stante la prevalenza della disciplina fallimentare.
A tali argomentazioni giuridiche il tribunale ha aggiunto che, dalla lettera della stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE) del 7/06/2017 (doc. 2, ritenuto ammissibile sebbene tardivo, in quanto di formazione successiva alla scadenza del termine del 5/06/2017) emerge che la stessa committente aveva ritenuto che il pagamento del corrispettivo all’appaltatore RAGIONE_SOCIALE non fosse condizionato alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori, proprio a causa dell ‘intervenuta ammissione alla procedura di LCA.
-Sopravvenuta la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione in cinque mezzi, cui RAGIONE_SOCIALE in LCA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo, rubricato ‘ violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 111 l.f., 118 co. 3, d.lgs. 163/06, 115 cpc, 2697 cc e dei contratti inter partes (art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.) ‘ , il Fallimento ricorrente deduce che l’art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, espressamente richiamato nei contratti inter partes , sarebbe applicabile anche in caso di fallimento o LCA del committente, e che, essendo pacifica la conseguente sospensione
dei pagamenti da parte del committente pubblico RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, ne deriverebbe anche la prededucibilità del credito ex art. 111 l.fall., ancorché di natura concorsuale, in quanto funzionale al miglior soddisfacimento della massa dei creditori.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta lo stesso errore denunziato col primo sotto il diverso profilo del l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la non contestata sospensione dei pagamenti da parte del committente pubblico in favore dell’appaltatore , che verrebbe per legge ‘sbloccata’ proprio dal pagamento in prededuzione del subappaltatore, con conseguente vantaggio per la massa dei creditori de ll’appaltatore in LCA .
2.3. -Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per v iolazione dell’art. 99 , commi 6 e 7, l.fall. e dell’art. 153 c.p.c., per avere il tribunale utilizzato ai fini della decisione il doc. 2 tardivamente prodotto di cui si è detto sopra, dopo aver erroneamente rimesso in termini RAGIONE_SOCIALE nonostante il ritardo le fosse imputabile, per essersi attivata verso RFI solo pochi giorni prima della scadenza del termine per la relativa produzione.
2.4. -Il quarto mezzo, proposto in subordine al terzo, denuncia l’errore già prospettato col primo , sotto il diverso profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 111 comma 6 Cost. e 115 c.p.c., a fronte di una motivazione asseritamente inesistente o apparente, perché frutto del travisamento del contenuto della lettera di RFI del 7/06/2017, che solo in via dubitativa si prospettava l’ipotesi che il pagamento del corrispettivo all’appaltatore non fosse subordinato al pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
2.5. -Ancora in subordine rispetto al terzo motivo, e facendo valere lo stesso errore denunziato con il primo e il quarto, ilo quinto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 118 comma 3 d.lgs. 163/06, 111 l.fall., nonché ‘ dei contratti inter partes ‘ , per avere il tribunale travisato il contenuto della suddetta lettera di RFI del 7/06/2017 anche con riguardo all’asserita irrilevanza delle fatture quietanzate, fermo restando che mai il tribunale avrebbe potuto fondare la decisione sulle soluzioni ivi ipotizzate, in quanto contra legem .
-Il primo motivo è infondato, con assorbimento dei restanti quattro.
3.1. -L’ infondatezza emerge alla luce del sopravvenuto indirizzo nomofilattico in base al quale «in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa ‘in bonis’ e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della ‘par condicio creditorum’ e dell’ordine delle cause di prelazione» (Cass. Sez. U, 5685/2020; conf. Cass. 24472/2021, 23522/2022, 23447/2022), senza che il ricorso offra ragioni per discostarsi da tale orientamento, ormai consolidato.
3.2. -Nel quadro ermeneutico così ridelineato, risulta evidentemente irrilevante il fatto di cui, con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame.
3.3. -La censura veicolata dal terzo mezzo risulta inconferente, poiché la decisione si fonda sulla ratio decidendi vanamente aggredita con il primo, rispetto alla quale l’ ulteriore argomentazione che il tribunale ha tratto dal documento di cui si contesta l’utilizzabilità è del tutto secondaria , ed espressamente addotta a conforto della propria lettura in diritto, come visto poi avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte.
3.4. -Analoga sorte spetta al quarto mezzo, che colpisce la stessa ratio decidendi aggredita col primo e si concentra sul documento inutilmente considerato nel terzo, facendo leva su un inesistente vizio della motivazione, che è invece palesemente esistente e al di sopra del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, 8053/2014), potendo dirsi apparente solo la motivazione che «pur
essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (da ultimo, ex multis , Cass. 5927/2023, 15135/2022, 37507/2022).
3.5. -Le stesse considerazioni valgono per il quinto ed ultimo mezzo, che condivide con il quarto anche l’inammissibilità della censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento del contenuto della lettera di RTI del 7/06/2017, alla luce della recente sentenza n. 5792 del 2024 con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso che il cd. travisamento della prova sia denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove il vizio concerna non già il fatto probatorio in sé, bensì -come nel caso in esame -la riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria che ne abbia tratto il giudice.
-Segue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese del presente giudizio, poiché l’indirizzo nomofilattico su cui si fonda la decisione si è venuto a consolidare dopo la proposizione del ricorso.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/06/2024.