Credito Risarcitorio e Fallimento: la Cassazione Prende Tempo
L’ordinanza interlocutoria n. 8250 del 27 marzo 2024 della Corte di Cassazione mette in luce un complesso nodo giuridico: la gestione del credito risarcitorio nel contesto di un fallimento, quando la sua stessa esistenza dipende da un altro giudizio ancora in corso. Con questa decisione, la Suprema Corte ha scelto la via della prudenza, rinviando la causa per allinearsi a future pronunce su casi analoghi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contratto d’appalto stipulato tra un’Autorità Portuale e una società, successivamente dichiarata fallita. L’Autorità aveva avviato una causa ordinaria per far dichiarare la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto, a causa di una presunta invalidità della polizza fideiussoria presentata dalla società appaltatrice come garanzia.
Contestualmente, nel procedimento fallimentare, l’Autorità Portuale ha chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito risarcitorio, derivante proprio dall’inadempimento contrattuale. Il Tribunale di Siracusa, con un decreto, aveva gestito la questione in un modo che è stato poi impugnato dal Fallimento.
Il Fallimento ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando un quesito fondamentale: è corretto ammettere al passivo un credito risarcitorio il cui fondamento (la risoluzione del contratto) è ancora sub iudice in un altro processo? Oppure bisognerebbe attendere l’esito del giudizio ordinario prima di procedere?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Prima Sezione Civile della Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria, un provvedimento che non decide nel merito ma gestisce lo svolgimento del processo. La Corte ha riconosciuto che la questione sollevata dal ricorso è di grande rilevanza e si intreccia con altre tematiche simili, già portate all’attenzione della pubblica udienza con precedenti ordinanze (tra cui le nn. 30503/2023, 30573/2023, 30547/2023 e 13544/2023).
Questi casi riguardano proprio l’assetto dei rapporti tra una domanda di risoluzione contrattuale pendente davanti al giudice ordinario e la successiva domanda di ammissione al passivo dei crediti che ne deriverebbero. La giurisprudenza della stessa Sezione ha offerto, in passato, soluzioni non sempre univoche (si citano le sentenze Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore.
Di fronte a questa interferenza e alla possibilità di decisioni contrastanti, la Corte ha ritenuto indispensabile attendere le pronunce che scaturiranno dalla pubblica udienza sui casi analoghi. Pertanto, ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Questa mossa strategica mira a garantire coerenza e uniformità nell’interpretazione della legge su un punto così delicato.
Le Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria n. 8250/2024, pur non risolvendo la controversia, offre un’importante lezione di metodo processuale. Sottolinea come la Suprema Corte operi per evitare la frammentazione della giurisprudenza su questioni complesse, specialmente quando queste toccano l’intersezione tra diritto civile, commerciale e fallimentare. La decisione di attendere è un segnale della volontà di pervenire a un orientamento consolidato sul rapporto tra giudizio ordinario e procedura concorsuale. Per le parti coinvolte e per gli operatori del diritto, ciò significa che la soluzione sul credito risarcitorio in pendenza di giudizio sulla risoluzione contrattuale è rimandata, ma con la prospettiva di una decisione più ponderata e armonizzata con i principi generali del sistema.
Qual è la questione principale affrontata dalla Cassazione in questa ordinanza?
La questione principale è se un credito risarcitorio, derivante dalla richiesta di risoluzione di un contratto, possa essere ammesso al passivo del fallimento di una delle parti mentre il giudizio sulla risoluzione stessa è ancora pendente in sede ordinaria.
Perché la Corte ha deciso di rinviare la decisione?
La Corte ha rinviato la decisione perché ha rilevato che la questione sollevata interferisce con altri casi simili già devoluti alla pubblica udienza. Per evitare pronunce contrastanti e garantire uniformità di giudizio, ha ritenuto opportuno attendere le decisioni relative a tali casi.
Cosa significa ‘rinvio del ricorso a nuovo ruolo’?
Significa che la trattazione della causa è stata sospesa e posticipata a una data futura. La Corte riprenderà in esame il ricorso solo dopo che saranno state decise le altre cause pendenti sulla medesima questione giuridica, al fine di assicurare una decisione coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25759-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SIRACUSA depositato il 5/6/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso proposto dal Fallimento pone la seguente questione: se e in che modo, a fronte della pendenza in sede ordinaria della domanda con cui l ‘ Autorità committente aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’annullamento e/o la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita per l’invalidità della p olizza fideiussoria a tal fine consegnata dall’aggiudicatrice, possa essere ammesso al
passivo il credito risarcitorio conseguentemente vantato dall’Autorità committente senza attendere, come ha fatto il decreto impugnato, l’esito del giudizio ordinario in ordine a lle domande ivi proposte;
ritenuto che tale questione interferisce con quelle già devolute alla pubblica udienza a seguito delle ordinanze interlocutorie n. 30503/2023, n. 30573/2023, n. 30547/2023 nonché n. 13544/2023, concernenti l’assetto dei r apporti tra domanda di risoluzione del contratto proposta innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori e che, a fronte delle differenti soluzioni offerte al riguardo dalla Sezione (cfr., in tal senso, Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020), s ‘ impone, in attesa delle relative decisioni, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima