Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 2543  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 27921 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo -p.i.v.a. P_IVA -in  persona  dei  liquidatori  giudiziali  ragionier  NOME  COGNOME,  AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dottor NOME COGNOME ed in persona del liquidatore NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Arezzo, alla INDIRIZZO, presso l o RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – in proprio e quale RAGIONE_SOCIALE dello  RAGIONE_SOCIALE COGNOME  RAGIONE_SOCIALE (già  RAGIONE_SOCIALE) -p.iP_IVAv.a. P_IVA elettivamente  domiciliato  in  Empoli,  alla  INDIRIZZO,  presso  lo
RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 2007 -30.8/15.9.2022 della Corte d’Appello di Firenze, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso in data 20.12.2011 al Tribunale di Arezzo la ‘ RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Indicava tra i propri creditori chirografari, per l’importo di euro 140.400,00 , oltre  accessori, lo  ‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
NOME COGNOME, in proprio e quale componente dello ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -antecedentemente all’omologazione del concordato conveniva dinanzi al Tribunale di Arezzo la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Chiedeva accertarsi e darsi atto della natura privilegiata del credito.
Resisteva la ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona  del suo legale rappresentante e dei liquidatori del concordato.
Adduceva, peraltro, che ‘l’unico titolare del credito era lo RAGIONE_SOCIALE,  cosicché  allo  stesso  non  poteva  essere  riconosciuto  il  privilegio preteso dall’attore’ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. l’attore precisava che ‘ non [aveva] speso il nome dello RAGIONE_SOCIALE e dunque che non [aveva] agito anche in nome di quest’ultimo ; (…) per quanto la prestazione [fosse] stata
esclusivamente personale, in virtù del rapporto associativo la fatturazione (…) [era] stata svolta a nome dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Con sentenza n. 315/2017 il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda.
Assumeva che l’attore non ave sse provato la titolarità del credito azionato, ‘in quanto il relativo rapporto risultava intercorso con lo RAGIONE_SOCIALE a cui egli, quale professionista RAGIONE_SOCIALE partecipava’ (così sentenza d’appello, pag. 4) .
NOME COGNOME proponeva appello.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante e dei liquidatori del concordato.
Con sentenza n. 2007 dei 30.8/15.9.2022 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame e, per l’effetto, accertava che il credito del complessivo importo di euro 169.884,00, iscritto a nome dello RAGIONE_SOCIALE nell’elenco delle passività del concordato della ‘RAGIONE_SOCIALE, è assistito dal privilegio generale ex art. 2751 bis , n. 2, cod. civ. e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.
Evidenziava la Corte di Firenze che NOME COGNOME era senz’altro titolare del credito azionato, ‘ non potendosi ravvisare tale titolarità sostanziale in capo allo RAGIONE_SOCIALE  cui  il  medesimo  partecipa’ (così  sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava segnatamente che non esisteva ‘un soggetto o un ente ulteriore rispetto ai singoli componenti , dotato di un patrimonio separato’ (così sentenza d’appello, pag. 11) , siccome l’associazione tra professionisti non è configurabile ‘ come centro di imputazione di interessi né come ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale’ (così sentenza d’appello, pag. 11) .
Evidenziava dunque che NOME COGNOME era legittimato ad agire ‘ in proprio e  quale  RAGIONE_SOCIALE  dello  RAGIONE_SOCIALE‘,  onde  far  valere  un credito personale svolto in ambito associativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
Evidenziava  per  altro  verso,  la  corte,  che  era  immeritevole  di  seguito l’eccezione  di  inesatto  adempimento  sollevata  dall’appellata  sRAGIONE_SOCIALE,  siccome formulata  in  maniera  generica  ed  in  difetto  di  addebiti  circostanziati (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) .
Evidenziava infine che era sicuramente da riconoscere la natura privilegiata dell’azionata pretesa creditoria (cfr. sentenza d’appello, pag. 16) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona dei liquidatori giudiziali e del suo liquidatore; ne  ha  chiesto  in  base  a  tre  motivi  la  cassazione  con  ogni  conseguente statuizione.
NOME  COGNOME,  in  proprio  e  quale  RAGIONE_SOCIALE  dello  RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME (già  RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME, COGNOME  NOME  e  COGNOME  NOME) ,  ha  depositato  controricorso;  ha  chiesto  dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 36 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che ha errato la Corte di Firenze allorché, difformemente da ll’elaborazione  giurisprudenziale  di  legittimità,  ha  affermato  che  lo  RAGIONE_SOCIALE non può costituire un autonomo centro di imputazione di interessi (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deduce che viceversa le associazioni professionali non riconosciute, qual è lo RAGIONE_SOCIALE cui è RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, ben possono essere titolari di rapporti giuridici e dunque di crediti (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce quindi che, ai fini dell’imputazione o meno del credito azionato allo RAGIONE_SOCIALE  di  cui  NOME  COGNOME  è  partecipe,  la  corte d’appello avrebbe dovuto attendere alla disamina , segnatamente, dell’art. 5 dello statuto dello RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 8 dell’atto di modifica dello statuto (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360., 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di Firenze non ha tenuto conto che alla puntualizzazione cui l’attore ha fatto luogo con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., può essere attribuito un unico significato, ossia che NOME COGNOME ha azionato un credito proprio (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce  quindi  che,  siccome  il  credito  azionato  spetta all’associazione RAGIONE_SOCIALE,  ‘ bene aveva fatto il Tribunale a respingere la  domanda’ (così ricorso, pag. 8) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2751 bis , n. 2, cod. civ. e dell’art. 2 d.lgs.
n. 139/2005; ai sensi dell’art. 360., 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce, nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che ai fini del riconoscimento del privilegio occorre che la prestazione sia stata svolta personalmente e  che  sia  ‘di pertinenza ‘  del  singolo RAGIONE_SOCIALE  ovvero  che  la prestazione sia frutto in modo preponderante dell’attività personale e non sia da ascrivere all’attività organizzata in forma di impresa (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce poi, per un verso, che è priva di qualsivoglia  riscontro  probatorio l’affermazione della Corte di Firenze secondo cui la circostanza per cui lo RAGIONE_SOCIALE è composto unicamente da quattro professionisti, denoterebbe la prevalenza  del  carattere  personale  dell’attività  svolta  rispetto  all’elemento organizzativo (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce poi, per altro verso, che NOME COGNOME non ha né allegato né provato circostanze tali da cui può desumersi la pertinenza del credito azionato alla sua sfera personale e l’estraneità allo RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 10) ; che , anzi, l’art. 5 dello statuto dello RAGIONE_SOCIALE e l’art. 8 dell’atto di modifica dello statuto dimostrano non solo che gli associati hanno conferito all’Associazione i crediti derivanti dall’attività RAGIONE_SOCIALE che avrebbero svolto, ma dimostrano altresì che gli associati si sono impegnati a non svolgere attività RAGIONE_SOCIALE al di fuori dell’Associazione (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
I  rilievi  postulati  dalla  delibazione  dei  motivi  di  ricorso,  tendono,  per ampia  parte,  a  sovrapporsi  e  a  riproporsi;  il  che  suggerisce  la  disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare nei termini ed alla stregua delle argomentazioni che seguono.
Senza dubbio questa Corte opina nel senso che lo RAGIONE_SOCIALE,  ancorché  privo  di  personalità  giuridica,  rientra  a  pieno  titolo  nel
novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (cfr. Cass.  (ord.)  26.1.2022,  n.  2332;  Cass.  (ord.)  10.4.2018,  n.  8768,  ove  si specifica che lo RAGIONE_SOCIALE, è dotato di capacità di stare in giudizio  in  persona  dei  suoi  componenti  ovvero  di  chi  ne  abbia  la  legale rappresentanza secondo l ‘ art. 36 cod. civ.).
In tal guisa, certo, non possono essere condivise talune affermazioni della Corte di Firenze.
Segnatamente l’affermazione secondo cui ‘le associazioni non riconosciute non costituiscono entità autonome e distinte dai propri membri consistendo in una mera gestione contabile per dividere le spese e le entrate mentre i singoli professionisti mantengono la titolar ità del rapporto di prestazione d’opera’ (così sentenza d’appello, pag g. 10 – 11) .
Ciò nondimeno la legittimazione di NOME COGNOME è stata ineccepibilmente riscontrata dalla corte di merito.
Sia, in primo luogo, con riferimento al profilo della ‘ legitimatio ad causam ‘ (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132, secondo cui la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l ‘ atto introduttivo del giudizio, nell ‘ ambito d ‘ una preliminare valutazione formale dell ‘ ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del
contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio) .
Difatti,  la  corte  distrettuale  ha  puntualizzato  che  ‘sussiste  sotto  il  profilo assertivoprocessuale legittimazione attiva del COGNOME a proporre la domanda’ (così sentenza d’appello, pag. 10) e che il COGNOME aveva ‘ agito vantando un diritto proprio sotto il profilo della legittimazione processuale a stretto rigore’ (così sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Del resto, la ricorrente, con il secondo motivo, adduce che alla precisazione della domanda cui NOME COGNOME ha fatto luogo con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., ‘non può che essere attribuito il significato che appare letteralmente e, cioè, che il COGNOME ha agito per ottenere tutela di un credito proprio’ (così ricorso, pag. 8 . ‘Nella prima memoria istruttoria depositata in primo grado, il dottAVV_NOTAIO COGNOME aveva precisato/modificato la domanda, chiarendo che la stessa era stata proposta in proprio’: così memoria ricorrente, pag. 4 ) .
Sia, in secondo luogo, con riferimento al profilo della effettiva titolarità da parte di NOME COGNOME del diritto di credito che costui ha azionato a suo nome (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla ‘ legitimatio ad causam ‘, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371 – 01), secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore alleg arla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373 – 01),
secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa).
Difatti,  la  corte  territoriale ha  puntualizzato  che  NOME  COGNOME  ‘risulta essere anche titolare di tale diritto’ (così sentenza d’appello, pag g. 11 – 12) .
16. A tal ultimo riguardo, in particolare, la valutazione ‘in fatto ‘ della Corte fiorentina  risulta  congrua  ed  esaustiva,  in  ogni  caso  immune  da  qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Infatti, la Corte toscana, seppur in sede di delibazione dei profili attinenti all’invocato privilegio, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo ovvero ha puntualizzato che il verbale del consiglio di a mministrazione del 23.7.2009 riferiva testualmente: ‘il AVV_NOTAIO propone di dare incarico al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, già nostro consulente da anni, per la ristrutturazione di tutto il gruppo sia da un punto di vista societario, che finanzia rio’ (cfr. sentenza d’appello, pagg. 16 17) .
Ed  ha  soggiunto  che  ‘dalla  documentazione  fornita  dalla  società  emerge quindi  che  era  stato  individuato  un  consulente,  nella  cui  persona  i  soci riponevano  peculiare  fiducia  e  non  uno  ‘ (così  sentenza d’appello, pag. 17) .
17. In pari tempo, la ricorrente invano prospetta che la Corte di Firenze , ‘per valutare se nel caso di specie il credito azionato fosse o non fosse dell’associazione RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME è membro, (…) non avrebbe potuto prescindere dall’esame dello Statuto interno dell’Associazione (…), e dalla sua modifica (…), che erano versati in atti (…)’ (così ricorso, pag. 6; cfr. memoria della ricorrente, pag. 7) . Invano prospetta che la Corte di Firenze ha omesso la disamina della documentazione, all’uo po allegata, tra cui la relazione
datata 8.12.2009 e la relazione datata 6.6.2011, da cui sono desumibili elementi chiaramente sintomatici del conferimento dell’incarico RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 6) . Invano prospetta che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in prime cure per nulla valgono a dimostrare che l’impegno RAGIONE_SOCIALE è stato assunto da NOME COGNOME al di fuori dell’associazione RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 7) .
Invero, in questi termini, sovviene l’elaborazione di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato  – è il caso de quo –  comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415) .
Ossia l’insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
18. In maniera parimenti ineccepibile e congrua la Corte di Firenze ha fatto luogo al riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis , n. 2, cod. civ.
Va debitamente premesso che nella specie non interferiscono le puntualizzazioni operate di recente da questa Corte e con la sentenza n. 29371 del 13.11.2024 e con la sentenza n. 32737 del 16.12.2024.
Nella  fattispecie  dapprima  scrutinata  da  questo  Giudice,  invero,  il  credito ‘spetta[va] (alla titolarità o alla legittimazione) dello RAGIONE_SOCIALE [ricorrente in cassazione] , che [aveva], dunque, la legittimazione a farlo valere in giudizio’ (così in motivazione Cass. n. 29371/2024) .
Nella  fattispecie  successivamente  scrutinata  da  questo  Giudice,  invero,  il credito spettava alla cooperativa ricorrente in cassazione ,  ossia  ‘il  giudice  di primo grado [aveva] accertato che il rapporto RAGIONE_SOCIALE si era instaurato tra la società fallita e RAGIONE_SOCIALE] (…) non solo alla luce dell’atto di conferimento dell’incarico (…) ma anche di tutti gli altri documenti esaminati’ (così in motivazione Cass. n. 32737/2024) .
19. Ebbene, nella presente fattispecie la Corte di Firenze ha riscontrato, alla stregua della documentazione allegata, con valutazione ‘in fatto’ parimenti esente da qualsiasi forma di ‘anomalia motivazionale’ , che la prestazione RAGIONE_SOCIALE de qua agitur era ‘di pertinenza’ di NOME COGNOME siccome, lo si è detto, costui in proprio e non lo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva ricevuto incarico -e che NOME COGNOME aveva personalmente atteso all’adempimento d ell’incarico (cfr. sentenza d’appello, pag g. 16 – 17) .
Ulteriormente, la corte di merito ha chiarito che lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era costituito da appena quattro professionisti, il che forniva riscontro della prevalenza del carattere personale dell’attività rispetto all’elemento organizzativo, elemento organizzativo la cui valenza nella specie era stata del tutto marginale e si era risolta nell’utilizzo degli strumenti tecnici computer, stampanti, etc. -di cui ogni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dispone; che pertanto non si era al cospetto di un credito d’impresa (cfr . sentenza d’appello, pag. 17) .
20. D’altra parte, con il terzo mezzo di impugnazione la società parimenti si duole per l’erronea valutazione degli esiti istruttori (‘dalla copiosa
documentazione in atti (…) è emerso che in realtà il rapporto RAGIONE_SOCIALE si è instaurato con lo RAGIONE_SOCIALE e le prestazioni professionali in oggetto sono state svolte nell’ambito e grazie alla struttura dello RAGIONE_SOCIALE medesimo. Cosicché, i corrispettivi relativi a tali prestazioni hanno costituito la remunerazione complessiva delle varie voci di costo sostenute dall’Associazione, di cui solo una componente è costituita dal lavoro dell’RAGIONE_SOCIALE‘: così ricorso, pag. 10) .
Di talché sovviene l’elaborazione di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) .
Ossia l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la  valutazione  delle  risultanze  processuali  e  la  ricostruzione  della  fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti  da  questi  ultimi  è  preclusa  in  sede  di  legittimità (cfr.  Cass.  (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
In  dipendenza  del  rigetto  del  ricorso  la  ricorrente  va  condannata  a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
co ndanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, a rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai  sensi  dell’art.  13, 1°  co. quater ,  d.P.R.  n.  115/2002  si  dà  atto  della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte