Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 176 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 1048/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME domicilio digitale come in atti
-controricorrente – avverso la sentenza N. 2192/2023 emessa dalla Corte d’appello di Bologna, depositata in data 6.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.11.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 20.7.2017, la RAGIONE_SOCIALE venne ammessa dal Tribunale di Modena alla procedura di concordato preventivo in continuità d’impresa e la proposta venne omologata con decreto del 23.5.2018. Nell’ambito della procedura, il credito per prestazioni professionali vantato da NOME COGNOME, dottore commercialista, venne riconosciuto in misura pari ad € 70.659,92, anziché come richiesto in € 85.071,73 (comprensivi di accessori), e ne venne contestata la natura privilegiata ex art. 2751bis n. 2 c.c. Pertanto, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Modena, NOME COGNOME, socio dello Studio COGNOME RAGIONE_SOCIALE, ma agendo in proprio, contestò la collocazione del credito professionale dallo stesso vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’attività di assistenza e consulenza svolta in suo favore a partire dal 2009 e ne chiese l’accertamento, anche in relazione al rango privilegiato del credito vantato. Costituitasi la società, il Tribunale di Modena accolse le domande con ordinanza del 21.12.2020, ritenendo sussistente il credito del professionista nella misura richiesta e dichiarandone la natura privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., nonché condannando la società al relativo pagamento, oltre accessori. La RAGIONE_SOCIALE propose quindi appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Bologna, costituitosi il Rubbi, lo accolse parzialmente con sentenza del 6.11.2023, rigettando nel resto. In particolare, la Corte felsinea confermò la prima decisione in relazione al quantum condannatorio, ma la riformò in relazione alla natura del
N. 1048/24 R.G.
credito, di cui negò il carattere privilegiato, giacché esso non poteva ‘ che ricondursi all’associazione professionale ‘ di cui il COGNOME era socio.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denunc ia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 2751bis n. 2 c.c., con conseguente violazione dell’art. 2751 -bis n. 2 c.c. Sostiene il Rubbi di aver introdotto l’azione in proprio e che il Tribunale aveva accertato la titolarità del credito in capo ad esso ricorrente, sicché l’affermazione della Corte d’appello – laddove si riconduce il credito all’associazione professionale di cui il ricorrente è socio, e nel contempo si riafferma la titolarità del credito in capo allo stesso COGNOME – è erronea, così determinandosi la illegittima negazione della natura privilegiata del credito stesso.
1.2 Con il secondo motivo si denunc ia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., perché – una volta riconosciuto dal giudice d’appello che il credito è di esso ricorrente per prestazioni professionali svolte quale commercialista -lo stesso giudice non poteva imporgli alcun ulteriore onere probatorio al fine di dimostrare la spettanza del privilegio, dovendo semmai gravarsi la società dell’onere di dimostrarne la non spettanza.
2.1 -Va anzitutto premesso che l’azione proposta dal COGNOME in proprio è da considerare ammissibile. Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione per cui ‘ Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo ex art. 183 l.fall., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta; conseguentemente, detto provvedimento di omologazione non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste ‘ (così, da ultimo, Cass. n. 26560/2024).
Vanno anche disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla società, giacché le doglianze proposte dal ricorrente sono adeguatamente specifiche, individuando chiaramente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza e sottoponendola a ragionata critica, nel pieno rispetto dei dettami dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (sul tema, si vedano tra le altre: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 640/2019). 3.1 -Ciò posto, il primo motivo è fondato, nei termini di cui appresso.
Occorre muovere l’esame dall’accertamento, operato dal Tribunale di Modena, di un credito vantato dal commercialista NOME COGNOME verso RAGIONE_SOCIALE, di cui si è dichiarata anche la natura privilegiata ex art. 2751bis n. 2 c.c.
Ora, affrontando il gravame proposto dalla società al riguardo, la Corte felsinea ha senz’altro ribadito la sussistenza del credito, nei termini quantificati dal primo giudice, così rigettando il primo motivo d’appello ; la stessa Corte, nel prosieguo, ha però affermato che detto credito è riconducibile all’associazione professionale ‘ RAGIONE_SOCIALE ( che però non risulta aver agito in questo giudizio e quindi non ne è parte, benché avrebbe pure potuto esserlo, ai sensi dell’ art. 36 c.c.), sicché il credito stesso non può considerarsi privilegiato, difettando l’elemento della personalità esclusiva della prestazione. Afferma testualmente la Corte territoriale : ‘ Il credito azionato non può che ricondursi all’associazione professionale ‘.
3.2 -Ebbene, col motivo in esame il ricorrente sostiene che la pronuncia sia palesemente erronea, perché in motivazione si attribuisce in un primo tempo il credito al professionista, per le prestazioni da lui svolte (confermandosi, sul punto, la sentenza di primo grado), per poi ritenere che la prestazione di questi sia indistintamente riconducibile all’associazione professionale.
La doglianza, con ogni evidenza, è fondata. La Corte d’appello, nel dispositivo, testualmente ‘ dichiara che il credito del Rubbi come accertato dal Tribunale non è assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc ‘ , con
ciò significando che il credito del Rubbi è, in realtà, riferibile all’associazione professionale, come detto. Tuttavia, risulta palese come l’affermazione costituisc a un ossimoro: se il credito è del Rubbi, non può certo essere dell’associazione professionale , se non in via indiretta e su un piano del tutto estraneo al presente giudizio, per quanto possa evincersi dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte.
E ancora: posto che, come è pacifico, il COGNOME ha agito in proprio, affermare che il credito è riferibile a ll’associazione professionale equivale a dire che il COGNOME non è titolare del diritto vantato, sicché la domanda, come proposta (ed in assenza della spendita del nome dell’associazione, quale parte attrice, prescindendo da ogni altra considerazione), avrebbe dovuto a rigore essere rigettata nel merito, perché infondata (ossia, perché proposta da un soggetto non titolare del credito: si veda, sul punto, Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Anche in tal caso, dunque, la statuizione in esame si rivela inconcepibile già sul piano astratto, perché l’avvenuto accertamento del credito vantato dall’attore originario e solo da lui fatto valere non può logicamente condurre alla successiva affermazione della titolarità del credito stesso in capo ad un soggetto (l’associazione professionale) estrane o al giudizio.
4.1 -Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito.
5.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo resta assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si
N. 1048/24 R.G.
atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,