Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12467 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2028/2018 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
– controricorrente avverso il decreto nr cron. 10344/2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 4/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione ex art. 99 l. fall . proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso il credito insinuato dal professionista per € 70.000, oltre Iva e Cap, in prededuzione o in privilegio ex art 2751 bis nr 2 c.c., per compensi conseguenti a prestazioni di assistenza e rappresentanza consistenti nella predisposizione della domanda prenotativa di concordato preventivo, delle relazioni informative periodiche, dell’istanza di proroga del termine e del piano e della proposta concordataria nonché della memoria illustrativa e della partecipazione all’udienza camerale.
I giudici dell’opposizione rilevavano che non era stata fornita la prova dell’esecuzione da parte dell’AVV_NOTAIO delle prestazioni professionali dedotte con l’insinuazione allo stato passivo anche per l’impossibilità di distinguerle da quelle degli altri professionisti che pure avevano chiesto di essere ammessi al passivo
2.1 Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE riteneva, inoltre, fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che la domanda e il piano concordatario, allestiti da un gruppo di professionisti tra i quali l’odierno ricorrente, non aveva superato il vaglio di ammissibilità del Tribunale. Ciò in quanto, per effetto delle carenze e degli errori, direttamente imputabili anche al professionista ricorrente, evidenziate dalla Corte d’Appello che aveva rigettato il reclamo alla sentenza di fallimento, la proposta
non era conforme al modello legale ed era radicalmente inidonea ad assolvere la funzione causale del concordato.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 244 c.p.p. (rectius c.p.c.) in combinato disposto con gli artt. 98 e 99 l.fall. in relazione alla declaratoria di inammissibilità delle prove costituende articolate dal ricorrente»; si contesta la mancata ammissione della prova per testi in quanto articolata, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, su specifici fatti e circostanze.
1.1 Il secondo motivo deduce «violazione e falsa applicazione dell’art 111 co, 2 l fall., ed omesso e travisato esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., quanto alla confermata esclusione del credito del professionista ricorrente»; si argomenta che ogni singola prestazione eseguita dal legale è documentalmente provata ed è distinta rispetto a quelle degli altri professionisti con conseguente riconoscimento del credito in prededuzione ex art 111 l.fall; si sostiene, inoltre, da parte del ricorrente che, stante la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione professionale resa dall’AVV_NOTAIO, ha errato la Corte nel denegare il diritto al compenso spettante professionista per l’opera svolta, sulla base del mancato accoglimento della proposta concordataria e, quindi, sul mancato raggiungimento del risultato finale.
1.2 Il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione dell’art . 2751 bis c.c. e omesso e travisato esame circa fatti decisivi per il
giudizio in relazione all’art. 360 , comma 1, nr 5 c.p.c. quanto alla confermata esclusione del credito del professionista ricorrente».
2 Ragioni di logicità e di economicità impongono di esaminare prioritariamente il secondo e il terzo motivo che sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi del Tribunale.
2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza che ha trovato conferma in un recente arresto delle Sezioni Unite il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti, sulla base delle prove, ancorché non evidenti, fornite in giudizio, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore (Cass. SU n. 42093 del 2021).
2.2 E’ stato anche precisato che il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. SU n. 42093 del 2021; in motiv. vedi anche Cass. 35553/2023).
2.3 Ciò premesso, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto non sussistente il credito professionale azionato dal COGNOME non per il solo
fatto che la domanda di ammissione al concordato non sia stata accolta e, quindi, il risultato finale non sia stato raggiunto (e comunque, va ribadito, almeno la prededucibilità del credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura postula che il debitore sia stato poi ammesso alla procedura di concordato: Cass. SU n. 42093/21, cit.), ma perché la proposta e il piano erano costellati da una impressionante serie di errori, lacune e deficienze, addebitabili alla inadempiente condotta dei professionisti che avevano concorso alla loro stesura (incompletezza e contraddittorietà del business plan, previsione di liquidazione di tutti gli asset aziendali nonostante fosse stata presentata una proposta di concordato con continuità aziendale ex art 186 bis l.fall., inconciliabilità della gara competitiva da svolgersi nello stabilimento di Vigarano Mainarda con la continuazione dell’utilizzo del cespite da parte di RAGIONE_SOCIALE, formazione di due diverse classi di creditori privilegiati aventi il medesimo grado e illegittima offerta di pagamento in percentuale di creditori di diverso grado, mancata distinzione della previsione temporale di vendita degli immobili, violazione della disposizione di cui all’art 186 bis comma 2 lett c) l.fall. in tema di moratoria non superiore ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, contraddizione sul valore di un immobile tra la relazione dell’attestazione che lo dichiara inservibile in quanto danneggiato dal sisma del 2012 e il piano che lo valuta in € 382.000, omessa indicazione della sorte dei contratti pendenti e dei creditori rispetto ai quali NOME era datrice di ipoteca dell’immobile di Vigarano Mainarsa).
2.4. Le elencate criticità sono state accertate dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna nr.552/2017, depositata il 1/3/2017 che ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE e dal legale rappresentante della società alla sentenza che contestualmente dichiarava l’inammissibilità della domanda di concordato ed del fallimento di RAGIONE_SOCIALE; il ricorrente non le ha contestate nello
specifico limitandosi ad affermare che avverso la sentenza della corte bolognese era stato proposto ricorso per Cassazione.
2.4 Orbene nelle more del presente giudizio questa Corte si è pronunciata sul ricorso rigettandolo con ordinanza nr. 17103 depositata in data 15/6/2023.
3 Il primo motivo con il quale è contestata la legittimità del rigetto delle richieste di prova per testi sull’esecuzione delle prestazioni resta assorbito dalla esclusione del credito per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento.
4 Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2024.