Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1280 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1280 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16510/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
Fallimento COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE del dr. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Foggia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
-controricorrenteavverso il decreto del Tribunale di Foggia di cui al procedimento n.
61/2016 depositato il 30/05/2022;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Foggia, con l’impugnato decreto, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98 l.fall. proposto da NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, ammetteva, in collocazione chirografaria, al passivo del Fallimento COGNOME NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE del dr. NOME COGNOME, il credito di € 61.392,89 vantato dall’opponente per attività di consulenza ed assistenza fornita alla fallita allo scopo di fronteggiare la situazione debitoria in cui versava il COGNOME.
1.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, riteneva provate, anche alla luce dell’espletata prova testimoniale, le prestazioni professionali profuse dal ricorrente e quantificava il compenso in € 98.950, pari a quanto richiesto nella domanda di ammissione allo stato passivo, somma dalla quale andavano detratti gli acconti ricevuti per € 37.557,11; veniva, invece, escluso l’importo di € 21.769,00 richiesto a titolo di Iva perché non pagata dal COGNOME, in mancanza di prova di emissione di fattura in data precedente il fallimento.
1.2 Rilevavano i giudici circondariali che, ai fini del riconoscimento del privilegio, l’opponente avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza dell’impiego di energie lavorative ed apporti individuali nell’impresa di cui egli era titolare, secondo i caratteri della professionalità, della personalità e della prevalenza rispetto ad altre eventuali attività economiche dell’attività di impresa; ed avrebbe dovuto dimostrare anche che nell’impresa il lavoro aveva avuto funzione preminente sul capitale, vale a dire che il lavoro costituiva il fattore quantitativamente maggioritario e causale nella gestione caratteristica dell’impresa. Tali circostanze non erano state neppure dedotte e comunque la relativa prova non era stata fornita.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; il Fallimento
ha svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c.: si sostiene che il Tribunale avrebbe defalcato (dalla richiesta di € 98.950,00) l’importo di € 37.557,11 di cui alle precedenti fatture di acconto, omettendo di considerare quanto emerso dalle osservazioni ex art. 95 l.fall., dal ricorso ex art. 98 l.fall. e dalla memoria conclusiva del 30.8.2021 e cioè che l’importo di € 37.557,11 già era stato detratto dal maggior importo di € 136.507,00, ragion per cui la somma di € 98.050,00 era quella da ammettere allo stato passivo, senza ulteriori riduzioni.
1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale non ha omesso alcun fatto decisivo, avendo detratto l’importo di € 37.557,11 dalla somma di € 98.950,00 richiesta dal ricorrente con la domanda di ammissione al passivo senza indicazione di alcuna decurtazione.
1.2 Non rileva che il creditore abbia, dapprima con le osservazioni al progetto e poi con il ricorso in opposizione, richiesto la maggior somma di € 136.507,11, dal quale andava detratto l’acconto di € 37.557,11.
1.3 Al riguardo, questa Corte ha affermato che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2, l.fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non può essere modificata con un ampliamento del “petitum” o una variazione della “causa petendi”, ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di rinuncia parziale della pretesa (cfr. Cass. 37802/2022, vedi anche Cass. 4418/2025).
Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751 bis , comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il Tribunale errato nel non ritenere integrati i requisiti della professionalità, personalità ed individualità dell’opera prestata dal dr. COGNOME, che emergevano chiaramente dalle risultanze della prova per testi.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2. Va precisato che nella controversia in esame l’elemento rilevante, ai fini del riconoscimento del privilegio, non è costituito dall’impiego o meno da parte del RAGIONE_SOCIALE di mezzi e personale nell’espletamento della propria attività di consulenza ed assistenza , ma dalla corrispondenza o meno della prestazione d’opera profusa dal ricorrente all’attività di offerta di servizi dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di cui egli era titolare.
2.3 Ebbene, risulta dal documento richiamato dallo stesso ricorrente (a pag. 12) e prodotto in questa sede (doc. 8, all. 2, n. 8) che NOME COGNOME, dottore in farmacia, fosse titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE con attività di « mediatore immobiliare e mandato a titolo oneroso, mediatore creditizio ».
2.4 Questa Corte ha recentemente affermato che «il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. presuppone che il credito al compenso sia maturato in capo al professionista non già per lo svolgimento da parte dello stesso di una qualsivoglia attività che gli abbia a qualsiasi titolo attribuito il diritto a ricevere un compenso, come, in particolare, l’attività di mediazione svolta in punto di fatto da un AVV_NOTAIO, ma per il compimento da parte dello stesso di attività qualificabili, appunto, come “prestazioni dei professionisti” in quanto riconducibili a quelle (e solo a quelle) che lo stesso, quale professionista, in ragione dello statuto normativo cui è assoggettato, è abilitato a svolgere» (cfr. Cass. 4650/2025).
2.5 Nel caso di specie la prestazione di consulenza ed assistenza finanziaria concretamente espletata dal ricorrente finalizzata alla
ristrutturazione del debito dell’imprenditore poi fallito non rientrava né nell’attività di farmacista , né in quella mediatore immobiliare o creditizio che il COGNOME era abilitato a svolgere.
3. Il terzo motivo oppone la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, dPR 633/1972 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver errato il Tribunale nel ritenere necessaria, ai fini del riconoscimento del credito per rivalsa Iva e dunque per la sua ammissione al passivo fallimentare, l’emissione di fattura in assenza di pagamento; ciò sul rilievo che il credito per rivalsa Iva sorge per il semplice fatto che il cedente abbia eseguito una prestazione di servizi o abbia effettuato una cessione di beni nei confronti del cessionario e non è, pertanto, condizionato all’emissione della fattura.
3.1 Anche questo motivo non merita accoglimento.
Questa Corte, infatti, ha chiarito che «la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso costituisce una facoltà concessa ai prestatori di servizi, ma che la stessa costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito da rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, pur se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso» (cfr. Cass. 22276/2016, 1034/2017 e 10069/2024).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente