Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33351 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33351 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17891/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
TABLE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 203/2021 depositata il 17/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nell’anno 2011 fu erogato alla RAGIONE_SOCIALE un finanziamento di 300.000,00 EUR parzialmente garantito dal RAGIONE_SOCIALE di cui alla l. n. 662 del 1996.
Nel 2016 RAGIONE_SOCIALE presentò una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, con piano comprendente, al chirografo, anche il residuo del finanziamento anzidetto.
Il concordato fu omologato a marzo 2017.
Nel maggio dello stesso anno la Banca del Mezzogiorno, gerente il RAGIONE_SOCIALE di garanzia, comunicò che la garanzia era stata escussa su richiesta della banca finanziatrice, per la somma di 140.109,86 EUR in valuta 30-1-2017, con conseguente suo diritto di surrogazione nelle ragioni della detta banca sino a concorrenza del menzionato importo, ma col privilegio riconosciuto al credito (di natura pubblica) dall’ art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni in l. n. 33 del 2015.
A ottobre del 2017 RAGIONE_SOCIALE ricevette da RAGIONE_SOCIALE la prevista cartella di pagamento e propose opposizione alla stessa, sostenendo, per quanto ancora interessa, la natura chirografaria del credito, stan te l’inopponibilità del privilegio al ceto creditorio e comunque l’inapplicabilità del medesimo in caso di surrogazione.
Radicatosi il contraddittorio, l’adito tribunale di Torino accertò invece la natura privilegiata del credito, asserendo la natura di interpretazione autentica del citato art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015.
Il gravame della RAGIONE_SOCIALE è stato accolto dalla corte d’appello di Torino nei soli limiti della rideterminazione della sorte oggetto del privilegio, al netto degli oneri di riscossione e dei diritti di notifica.
La corte d’appello , per la parte che qui unicamente interessa, ha confermato la natura privilegiata del credito rilevando che il giudice di primo grado, sebbene dopo una previa sottolineatura del carattere interpretativo del l’art. 8 -bis del d.l. n. 3 del 2015, aveva riconosciuto il privilegio in quanto già conseguente all’anteriore d.lgs. n. 123 del 1998, vigente all’epoca di concessione della garanzia.
Avverso tale statuizione è adesso proposto ricorso per cassazione a opera della RAGIONE_SOCIALE in due motivi, illustrati da memoria.
La Banca del Mezzogiorno ha replicato con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 169 legge fall., la ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto esercitabile l ‘ azione ‘ di regresso o surroga ‘ nei confronti di una società in concordato preventivo da parte di coobbligato/fideiussore (nella specie, la Banca del Mezzogiorno) che ha soddisfatto solo parzialmente il creditore principale.
Il motivo è inammissibile.
La sostanza della critica è che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio secondo il quale è inammissibile la surrogazione allorché il pagamento effettuato da un coobbligato o da un fideiussore non sia stato interamente satisfattivo della pretesa creditoria.
La questione però è nuova, perché non risulta che un eguale profilo sia stato sollevato mediante i motivi d’appello.
Dalla sentenza si evince che il tema era stato prospettato solo in comparsa conclusionale.
La corte d’appello ha dato risposta al rilievo, ma senza che ciò abbia alcuna importanza in vista del ricorso per cassazione.
Difatti la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (v. Cass. Sez. 1 n. 2023222, Cass. Sez. 3 n. 16582-05).
L’attuale motivo di ricorso, investendo considerazioni motivazionali che non avrebbero dovuto neppure essere fatte, rimane inammissibile perché -giuste o sbagliate che fossero quelle considerazioni – involge una questione non ritualmente sottoposta al giudizio d’appello.
II. -Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1203 cod. civ. in relazione all’art. 168, terzo comma legge fall., per avere la sentenza erroneamente ritenuto la natura privilegiata del credito fatto valere dalla Banca del Mezzogiorno in quanto esercitato con l’azi one di surroga, quando invece tale azione afferiva ai diritti del creditore principale già considerato nel concordato preventivo in via chirografaria.
Il secondo motivo è inammissibile perché in contraddizione con quanto emerge dalla sentenza.
La ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia fatto insorgere un diritto di prelazione dopo l’apertura della procedura di concordato , in violazione dell’art. 168, terzo comma, legge fall.
Questo perché la corte avrebbe erroneamente ritenuto la natura privilegiata del credito fatto valere da Banca del Mezzogiorno siccome esercitato con la surroga nei diritti del creditore principale già ammesso in via chirografaria.
Di contro l’apertura della procedura concorsuale determina l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione sorte successivamente a essa.
Sicché a giudizio della ricorrente, essendo stato il pagamento posteriore all ‘ apertura del concordato, il solvens non avrebbe potuto che surrogarsi nei diritti del creditore chirografario, subentrando nella medesima posizione giuridica: quindi non avrebbe potuto far valere altro che il credito originario di natura chirografaria.
III. – È tuttavia risolutivo osservare che la ricorrente non tiene conto di quanto di diverso affermato dal giudice del merito in punto di fatto.
La corte d’appello ha premesso che il tribunale aveva qualificato la fattispecie come afferente a un credito assistito da privilegio ‘già in base a quanto disposto dal precedente d.lgs. n. 123 del 1998 , vigente all’epoca di concessione della garanzia ‘ .
Tale valenza la corte d’appello ha esplicitamente condiviso.
In questo senso la sentenza ha assunto a ratio non il profilo della surrogazione, ma unicamente quello dell’inerenza del privilegio al titolo spendibile dal prestatore della garanzia, secondo la legge vigente al momento.
IV. – Indipendentemente – allora da ogni considerazione circa l’essere quella in esame una prelazione correlata alla natura pubblica dell’intervento , va escluso in radice il presupposto della censura, giacché non può discorrersi, in base all’accertamento di fatto operato dal giudice del merito (e in questa sede non sindacato sul l’unico versante possibile, qual è quello della motivazione), d ell’ acquisizione di un diritto di prelazione in epoca successiva alla domanda di concordato.
V. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì