Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18032 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3249/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME STUDIO LEGALE COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 10744/2020 depositato il 23/12/2020;
lette le conclusioni ex art. 380-bis 1 c.p.c. del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con decreto del 15/02/2016 la Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto, per la durata di sei mesi, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia) dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche e imprenditoriali esercitate da RAGIONE_SOCIALE nonché il sequestro del capitale sociale ai sensi del successivo art. 34, comma 9; misure entrambe poi revocate in data 21/03/2017.
1.1. -Con provvedimento del 08/06/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, su sua richiesta, l’ammissione di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003 (cd. Legge Marzano). Quindi, con sentenza del 20/06/2017 il Tribunale civile di Catania ha dichiarato lo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 4 d.l. cit. e dell’art. 8 d.lgs. n. 270 del 1999.
1.2. -In data 18/01/2018 RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ammettersi al passivo della procedura di amministrazione straordinaria, in prededuzione, il credito di € 129.407,24 a titolo di corrispettivo per forniture effettuate, già risultante dall ‘elenco dei creditori precedentemente depositato ai sensi dell’ art. 182-bis l.fall.
1.3. -Il Giudice delegato ha ammesso il credito limitatamente a ll’importo di € 30.801,58 « in via chirografaria senza il riconoscimento della prededuzione non essendo stati prospettati elementi in fatto o in diritto a sostegno di una simile qualità nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, tenuto conto peraltro della non sufficienza ai fini della prova del credito dell’eventuale riconoscimento da parte dell’imprenditore in bonis ».
1.4. -La creditrice ha proposto opposizione avverso lo stato passivo, chiedendo: in via preliminare, l’accantonamento ex art. 113 l.fall., in vista di eventuali riparti, dell’importo complessivo del credito, in attesa della definizione del giudizio di opposizione; nel merito, l’ammissione al passivo del credito di € 129.407,24, di cui € 98.605,66 in via chirografaria ed € 30.798,90 in prededuzione.
1.5. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Catania, nella contumacia della procedura di Amministrazione giudiziaria, ha accolto l’opposizione limitatamente all’ammontare del credito -ammesso per l’intero , a ll’esito di prova testimoniale -ma ha confermato il diniego della prededuzione, poiché, pur trattandosi di credito sorto nell’ambito d ell’ amministrazione giudiziaria, su richiesta dell’amministratore giudiziario e previa autorizzazione del giudice delegato, e pur sussistendo «una marcata analogia nella disciplina» delle procedure di prevenzione e amministrazione straordinaria, tuttavia: i) non trovano applicazione gli artt. 50, 51 e 52, d.lgs. 270/1999, i primi due in assenza di subentro del Commissario straordinario nei rapporti contrattuali sorti nel corso della procedura di prevenzione, il terzo poiché non si tratta di crediti sorti nel corso dell’amministrazione straordinaria; ii) non trova applicazione l’art. 111, comma 2, l.fall., fermo restando che «analoga previsione non è stata inserita nel d.lgs. 270/1999»; iii) non può essere riconosci uta nell’a mministrazione straordinaria la prededucibilità concessa nella precedente amministrazione giudiziaria, in ragione della diversità di ratio delle due procedure, la prima diretta «a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o insolvenza», la seconda «a consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra di influenze della criminalità»; iv) non vengono in rilievo gli artt. 54 e 61, d.lgs. 159/2011, trattandosi di disposizioni «strutturate per essere applicate nell’ambito del procedimento di prevenzione e non fuori da questo». Il tribunale ha altresì respinto la richiesta di accantonamento perché non rientrante tra le ipotesi tipiche dell’art. 113 l.fall.
1.6. –RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria. La procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. -Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 113 l.fall., poiché, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il
caso rientrerebbe nel l’ipotesi tipica di cui al n. 3) della norma citata, con conseguente diritto all’ accantonamento sino al giudicato endofallimentare sul credito in questione.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
L’art. 113 l.fall. disciplina le ripartizioni parziali e dispone che «devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori ammessi con riserva; 2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione».
È vero che la domanda è stata accolta in parte, sul quantum , con provvedimento non ancora passato in giudicato.
Ma a rilevare non è tanto il fatto che si tratti di ipotesi tipiche, quanto il fatto che la norma riguarda il procedimento di riparto e non il procedimento di formazione dello stato passivo.
Difatti, per come disciplinato, l’accantonamento è una misura che non può essere disposta in via generale ed astratta, già in sede di verifica dei crediti, ma va applicata in concreto solo in relazione alle quote che, in sede di riparto parziale, andrebbero assegnate ai creditori che versino in quelle ipotesi predeterminate.
Di qui l’inammissibilità ab origine della richiesta.
3. -Con il secondo motivo, che censura la violazione degli artt. 111 l.fall., 8 d.l. n. 347/2003, 34, 54, 61 d.lgs. n. 159/2011, 50, 51 e 52 d.lgs. n. 270/1990, si deduce che un credito sorto come prededucibile nell’ambito di un’amministrazione giudiziaria non può perdere il proprio status di credito prededucibile per il solo fatto che la ratio sottesa alla amministrazione giudiziaria sarebbe diversa a quella sottesa alla amministrazione straordinaria, dovendosi piuttosto avere riguardo alla ratio della prededuzione.
3.1. -Il motivo è infondato.
3.2. -Come di recente affermato da questa Corte nell’ambito di analoga opposizione allo stato passivo della medesima procedura di amministrazione straordinaria, «il fenomeno della consecuzione
delle procedure non è configurabile tra il procedimento di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria» (nel caso di specie disposta ai sensi del d.l. n. 347 del 2003), «stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l’art. 111, comma 2, l. fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso» (Cass. 34266/2024).
3.3. -Tale conclusione si salda al solido insegnamento per cui, affinché ricorra il fenomeno della cd. consecutio tra due procedure concorsuali, occorre che le stesse siano «volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa» (Cass. Sez. U, 42093/2021).
Difatti la prededuzione -per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine -sopravvive in una successiva e diversa procedura concorsuale solo se fra le stesse sussista una consecuzione, nel senso che la precedenza di pagamento riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza solo «se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo» (Cass. 26159/2024).
3.4. -Il punto qualificante di questo approdo nomofilattico è insomma che l ‘amministrazione giudiziaria non appartiene al genus delle procedure concorsuali, poiché costituisce una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione di quella stessa attività imprenditoriale già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, ma al di fuori del contesto d ell’illegalità e delle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette.
3.5. -Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi già affermati.
Ai sensi del l’art. 111, comma 2, l. fall., «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge».
Escluso, come detto, che l’amministrazione giudiziaria rientri nel novero delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, non v’è alcuna specifica disposizione di legge che attribuisca la prededuzione proiettandola al di fuori della stessa.
Lo testimonia anche il diverso tenore letterale dell’ art. 61, comma 3, d.lgs. 159/2011 (« sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione ») rispetto all’art. 20, d.lgs. 270/1999 , cui rinvia l’art. 8, d.l. 347/2003 ( « i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare ») ed al successivo art. 52 (« i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria »).
4. -Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il tribunale disposto che «le spese di lite, nella contumacia dell’amministrazione straordinaria, sono irripetibili, perché la prova dell’esecuzione della prestazione è stata raggiunto solo in questo giudizio». In realtà, per un verso la deduzione di prova testimoniale nella fase di opposizione allo stato passivo sarebbe fisiologica, in quanto non espletabile nella precedente fase di accertamento del passivo; per altro verso l’opponente aveva già prodotto la documentazione attestante che il credito era stato già riconosciuto dal debitore in bonis , e tale riconoscimento sarebbe stato sufficiente, diversamente da quanto opinato dal giudice delegato prima e dal tribunale poi.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
4.2. -Come noto, in tema di spese processuali il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 16404/2023), mentre esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 8421/2017, 24502/2017; cfr. Cass., Sez. U, 32061/2022). In particolare, l’accoglimento della domanda in misura ridotta non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 13827/2024). Tanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca, quanto la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 2149/2014, 30952/2017, 14459/2021).
-Segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese.
-Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2025.