Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7610 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23716/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che l o rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LECCO n. 2715/2016 depositata il 11/08/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in due mezzi contro il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito Fallimento) volta ad ottenere l’ammissione in prededuzione del credito di euro 572.314,20 per spese -relative a sgombero e trasporto a Bari Lamasinata (BA) di alcuni vagoni ferroviari di sua proprietà, inventariati presso il sito di RAGIONE_SOCIALE Masnaga (LC), ove la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) svolgeva attività di rimessaggio in base a contratto d’appalto del 27.6.2005 -che il curatore aveva ritenuto non prededucibili e che, a fronte della domanda subordinata di ammissione al chirografo svolta nelle osservazioni al progetto di stato passivo, il giudice delegato aveva radicalmente escluso, in quanto « spese non documentate, non dettagliate, non autorizzate e divenute necessarie a seguito soppressione scalo ferroviario presso la fallita ad opera della società istante ».
1.1. -Il Fallimento ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), degli artt. 101 e 276 c.p.c. nonché dell’art. 9 9 l.fall., per avere il Tribunale di Lecco omesso di pronunciare sul primo motivo d ell’opposizione ex art. 98 l.fall., con cui RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato la questione preliminare di rito attinente alla mancanza di corrispondenza tra i motivi addotti dal curatore fallimentare per la esclusione del credito e quelli posti a base del decreto di esecutività dello stato passivo.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 38, 42, 81, 87-bis, 88, 89, 103 e 111 l.fall., dell’art. 1164 c.c., nonché degli artt. 101, 112, 113 e 116 c.p.c. ( in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere il tribunale « errato nella qualificazione giuridica dei fatti risultanti dagli atti e dai documenti di causa, peraltro alterati nella loro consistenza e nella loro
efficienza causale », in quanto RAGIONE_SOCIALE deteneva i beni di RAGIONE_SOCIALE in qualità di appaltatore, con precisi obblighi di custodia e restituzione, in forza sia del contratto di appalto (art. 3.2) che dell’art. 81 l.fall., « di tal che, già prima e a prescindere dagli atti posti in essere dalla Curatela con univoco intento di impossessamento e appropriazione (inserimento nell’inventario e avvio della procedura di vendita), gravava su essa RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, sul Fallimento la suddetta obbligazione di riconsegna, da farsi a sue cura e spese »; in altri termini, l’ inventariazione dei beni aveva integrato una condotta volta all’interversione del possesso, che aveva costretto RAGIONE_SOCIALE ad avanzare domanda di rivendica e istanza di sospensione delle operazioni di vendita, con conseguente trasferimento dell’obbligo restitutorio sulla curatela fallimentare, tenuta a rispondere del danno cagionato dalla sua illegittima condotta.
3. -Entrambi i motivi sono inammissibili.
-Con riguardo al primo, premesso che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 25154/2018), va rilevato innanzitutto che il tribunale, lungi dall’omettere di pronunciare, ha dichiaratamente ritenuto inutile farlo, dal momento che l’opponente si era limitata a chiedere la collocazione del credito in prededuzione, senza riproporre la domanda di ammissione al chirografo; ed infatti nel decreto impugnato si legge che, « stante l’anzidetta mancata richiesta di ammissione del credito al chirografo, non v’è poi necessità di indugiare sulla adeguatezza o meno della prova delle spese e risulta altresì superata ogni questione sulla non corrispondenza fra i motivi di esclusione individuati dal Curatore nel progetto di stato passivo rispetto a quelli enunciati dal G.D. con riguardo alla mancata documentazione delle spese ».
4.1. -Quanto all’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio -rafforzato dall’aggiunta del secondo comma nell’art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009 -esso investe solo le questioni di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, e le eccezioni rilevabili d’ufficio, ma non anche la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (Cass.
10353/2016, 14986/2022), mentre nel caso di specie viene in rilievo l’ idoneità del fatto costitutivo della pretesa avanzata (documentazione delle spese sostenute).
4.2. -In ogni caso, i vizi di nullità di un provvedimento si traducono in motivi di impugnazione, sicché, anche ad ammettere che la questione delle spese integrasse un ‘ eccezione, su essa RAGIONE_SOCIALE si è difesa con l’opposizione , e il tribunale le ha risposto.
-Il secondo mezzo, oltre a difettare di autosufficienza (con riguardo alla invocata clausola del contratto di appalto), afferisce all ‘esame dei fatti e alla valutazione delle risultanze istruttorie operati dal giudice di merito, come tali non sindacabili in questa sede (Cass. Sez. U, 34476/2019, 21973/2021), né tiene conto delle conseguenze dello scioglimento automatico del contratto di appalto ai sensi dell’art. 81 l.fall. (per cui nessun obbligo contrattuale potrebbe ricadere sulla curatela fallimentare) nonché , in via residuale, dei criteri dettati dall’art. 1182 c.c. circa il luogo di adempimento dell’obbligo di restituzione (ossia il luogo ove si trovava la cosa quando è sorta l’ obbligazione).
5.1. -A ciò si aggiunga che, con riguardo ai crediti sorti in occasione della procedura concorsuale, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il criterio della occasionalità va declinato non solo sul piano cronologico, ma anche con riguardo al l’imputazione del rispettivo titolo all’ attività degli organi della procedura (Cass. Sez. U, 42093/2021).
5.2. -A ben vedere, infatti, il credito in questione non deriva dal ritardo nella consegna dei beni, ma dalle spese sopportate per la loro rimozione e il loro trasporto in luogo decisamente lontano, discrezionalmente scelto da RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna incidenza della condotta del curatore. Si trattava semmai, di un credito che, avendo la sua genesi nell’inadempimento della società fallita, avrebbe potuto essere ammesso al chirografo, ma la relativa domanda non risulta proposta in sede di opposizione, né in questa sede la ricorrente si duole del fatto che il giudice non abbia ritenuto implicitamente contenuta detta domanda in quella di ammissione al passivo in prededuzione.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/01/2024.