Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 10903/2019 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
–
ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO.
-controricorrente – contro
AVV_NOTAIO NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
contro
AVV_NOTAIO (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ.
-controricorrente –
-contro
Fallimento società RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso il decreto emesso in data 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Benevento (Rg n. 3267/20179, cron. n. 6898/20189);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE per euro 39.150, oltre interessi ed accessori di legge, a titolo di compensi professionali assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
I l g.d. ammetteva l’istante al passivo nella misura richiesta, ma in via chirografaria.
1.1 L ‘AVV_NOTAIO proponeva dunque opposizione, deducendo di aver svolto attività continuativa per conto della società, consistita nella redazione di verbali di assemblea e consiliari, nonché in attività consulenziale in materia societaria.
Il Tribunale, tuttavia, nel provvedimento sopra indicato n. 6898/2018 non condivideva la prospettazione difensiva del ricorrente opponente, evidenziando che le fatture esibite dal creditore istante erano state emesse
non già a titolo di compenso professionale, bensì a titolo di ‘compenso amministratore’, come tale non assistito, per costante giurisprudenza di legittimità, dal richiesto privilegio generale di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c.
1.2 In relazione, poi, alle proposte e contestuali impugnazioni avanzate dall’AVV_NOTAIO, avverso i provvedimenti di ammissione dei terzi , il Tribunale ricordava e rilevava che: (i) il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO era stato ammesso al passivo in prededuzione per l’importo di euro 17.000, per il compenso professionale maturato per la redazione della perizia ex art. 161, 3 comma, l. fall., allegata all ‘ originaria domanda proposta dalla società; l’AVV_NOTAIO contestava tuttavia tale ammissione in via prededuttiva; occorrendo svolgere una valutazione di ‘adeguatezza funzionale’ del credito rispetto al raggiungimento degli scopi della procedura (scrutinio da verificarsi ex ante ), si doveva respingere l’impugnazione, perché, anche a voler ritenere che l’utilità tratta dalla prestazione del professionista fosse apprezzabile in concreto ed ex post , la domanda di concordato aveva superato il vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, era stato approvato dai creditori e comunque omologata con decreto del 27 marzo 2013 dallo stesso Tribunale, non potendosi dunque revocare in dubbio l’intrinseca ‘adeguatezza funzionale’ della prestazione effettuata; (ii) l’AVV_NOTAIO era stato ammesso al passivo per la complessiva somma di euro 12.802,82, in via prededuttiva, a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva svolta nell’interesse della procedura; -l’AVV_NOTAIO, impugnante ex art. 98 l. fall., contestava, invece, sia la fondatezza del credito che la sua natura prededuttiva; -il Tribunale rigettava tuttavia anche tale profilo di impugnazione, ritenendo che ‘l’esecuzione della prestazione non (era) oggetto di contestazione’, la determinazione del compenso e ra da ritenersi congrua e che non poteva essere messa in dubbio la natura prededucibile del credito, riguardando lo stesso ‘attività difensiva svolta nell’interesse del liquidatore della società in concordato, post omologa’; (iii) l’AVV_NOTAIO era stato ammesso al passivo per euro 86.000 in prededuzione (per l’attività svolta per l’assistenza alla presentazione della domanda nella procedura di concordato preventivo e per quella prestata in corso di procedura) e per euro 25.000, in via privilegiata ex ar t. 2751 bis n. 2 c.c., per l’attività professionale
svolta antecedentemente all ‘ introduzione della procedura di concordato; – il Tribunale respingeva anche in questo caso le contestazioni svolte dallo COGNOME, in quanto non era in contestazione lo svolgimento dell’attività professionale (peraltro anche in questo caso documentalmente provata) e perché comunque era da riconoscersi la prededuzione in relazione alle attività svolte dopo la proposizione della domanda di concordato; (iv) il Tribunale, tuttavia, non accoglieva la domanda risarcitoria da lite temeraria, non avendo riscontrato la ricorrenza del dolo ovvero della colpa grave ex art. 96 cod. proc. civ..
Il decreto, pubblicato in data 27 febbraio 2019, è stato impugnato da ll’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO hanno resistito con controricorso.
Il Fallimento società RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difesa.
AVV_NOTAIO, controricorrente, ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2751 bis n. 2 c.c. e degli artt. 112, 132, 244 c.p.c. nonché l’ ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Attività professionale prestataConsulenza-PrivilegioProva per testimoni’. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della richiesta di mezzi istruttori e della possibilità di provare per testimoni la natura della prestazione effettuata e la natura privilegiata del credito ed erroneamente non avrebbe ammesso la prova articolata, la quale, invece, aveva un’astratta idoneità a dimostrare la natura privilegiata del credito insinuato.
1.1 Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
1.1.1 Quanto ai primi non può non rilevarsi come il motivo sia stato sviluppato richiedendo un nuovo apprezzamento della quaestio facti , tramite la rilettura degli atti istruttori. Ed invero il Tribunale ha operato un accertamento in fatto quanto alla natura della prestazione eseguita dal professionista in favore della
società debitrice, ritenendola riconducibile allo svolgimento dell’attività di amministratore della società, ed ora il ricorrente pretenderebbe un nuovo scrutinio fattuale su tale profilo, scrutinio che, tuttavia, è inibito a questa Corte di legittimità.
1.1.2 Quanto ai profili di infondatezza, va osservato che la mancata ammissione delle prove fa seguito ad una decisione implicita di irrilevanza delle stesse, posto che il Tribunale ha affermato che ‘la prospettazione offerta da parte opponente non è condivisibile (dato che le fatture prodotte erano state emesse a titolo di compenso amministratore’ ). Ne consegue che non è dato riscontrare il denunciato mancato esame delle prove articolate in sede di giudizio di opposizione.
Con il secondo mezzo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., ‘Violazione e falsa applicazione del disposto dell’articolo 111, comma 2, Legge Fallimentare e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile -Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia -requisiti di prededucibilità -collegamento occasionale e funzionale con la procedura concordataria -utilità dell’attività prestata per la procedura concordataria. Insussistenza -Mancata verifica dell’utilità per la procedura concordataria Risoluzione del concordato -Mancata esecuzione della prestazione’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., ‘ per violazione o falsa applicazione del disposto dell’art. 111, comma 2, l. fall. e degli artt. 112 e 132 del cod. proc. civ. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia -Natura prededucibile del credito -requisiti per la prededucibilità -Collegamento occasionale e funzionale con la procedura concordataria -utilità dell’attività prestata per la procedura concordataria. Insussistenza -Mancata Verifica dell’utilità prestata per la procedura concordataria -Omologazione del concordato -Insufficienza’.
3.1 Il secondo e terzo motivo, che presentano profili di interferenza e dunque possono essere esaminati congiuntamente, sono invece fondati.
vari
Si discute del riconoscimento della prededuzione in favore di professionisti che avevano operato in favore della società in concordato.
Le posizioni vanno dunque distinte, seppure nell’ambito di una valutazione unitaria dei motivi di doglianza.
3.1.1 Per quanto concerne la posizione dell’AVV_NOTAIO, le doglianze sono fondate già in relazione al profilo della denunciata violazione di legge.
Sul punto in Tribunale motiva il riconoscimento della prededuzione all’AVV_NOTAIO, affermando sbrigativamente che ‘… in ragione della natura dell’attività svolta (attività difensiva svolta nell’interesse del liquidatore della società in concordato, post omologa) non può essere revocata in dubbio la natura prededucibile del cred ito’.
La motivazione che fonda la sua ragione decisoria sul solo profilo dell’attività difensiva svolta dal professionista ‘nell’interesse del liquidatore’ – si pone in aperto contrasto con i principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Occorre, infatti, ricordare che è stato recentemente affermato che ‘ in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 l.fall. e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’art. 111, comma 2, l.fall. ‘ (così espressamente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10307 del 18/04/2025). Nel caso in esame, risulta incontroverso che il credito professionale fosse maturato nella fase post omologa per l’esecuzione di un incarico professionale relativo al periodo in cui la società era tornata in bonis , di talchè non è dato comprendere la ragione (anche perché non spiegata nel decreto qui impugnato) per la quale occorresse riconoscere la richiesta prededuzione al credito già ammesso al passivo al rango chirografario.
3.1.2 Per quanto riguarda le posizioni del dottAVV_NOTAIO COGNOME e dell’AVV_NOTAIO , anche in tal caso le laconiche motivazioni spese dal Tribunale sembrano avviarsi verso una valutazione in concreto ed ex post , in relazione al profilo della utilità della prestazione (cfr. fol. 3 per la posizione di COGNOME e fol. 5 per quella di COGNOME), con ciò ponendosi, anche in tal caso, in evidente ed
insanabile contrasto con i principi affermati, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità.
È stato infatti affermato che, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6059 del 06/3/2025, conforme a Cass., Sez. U., n. 42093/20219).
A ciò va aggiunto che è stata riconosciuta nel decreto impugnato, senza alcuna ragione, la prededuzione anche alla prestazione professionale svolta dal difensore nel giudizio di risoluzione del concordato incardinato su domanda del creditore Banco di Napoli, risultando qui evidente che in tal caso la funzionalizzazione della prestazione non potesse essere indirizzata certo in favore dei creditori, stante l’esistenz a di un interesse contrapposto della società debitrice in concordato all’accoglimento della do manda di risoluzione. 4. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, numeri 3, 4 e 5 del codice di procedura civile, ‘violazione o falsa applicazione del disposto degli articoli 2702, 2704 del codice civile e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile -Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia-Incarico professionaleMancanza di data certa’.
Viene presentato dallo COGNOME anche un quinto mezzo, articolato come: ‘Violazione o falsa applicazione del disposto degli articoli 2702, 2704 del codice civile e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile -Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di
motivazione su di un punto decisivo della controversia -Incarico professionale -Mancato conferimento -mancanza di data certa’.
6.1 Gli ultimi due motivi sono inammissibili perché sulle questioni prospettate si è formato un giudicato.
Va infatti evidenziato che sulle questioni del conferimento dell’incarico all’AVV_NOTAIO e al AVV_NOTAIO COGNOME è oramai calato il giudicato cd. interno, posto che, in sede di impugnazione ex art. 98 l. fall., era stato contestato, per il COGNOME, solo il profilo della prededuzione e per l’AVV_NOTAIO solo entità del credito e la prededuzione.
Si impone, pertanto, la cassazione del decreto qui impugnato con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il quarto e quinto motivo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Benevento che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME