Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2254 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2254 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29534/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1410/2022 rep. depositato dal Tribunale di Pordenone in data 16.11.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE per un credito di € 28.800,86, vantato a titolo di parziale restituzione della maggior somma versata in esecuzione di un decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE e contro il quale la ricorrente aveva proposto opposizione che, dopo essere stata parzialmente accolta dal Tribunale di Venezia, aveva trovato parziale riconoscimento di fondatezza anche davanti alla corte d’appello , con ulteriore riduzione del credito accertato rispetto all’importo ingiunto .
Il giudice delegato al fallimento ammise il credito al passivo, ma in via chirografaria, disattendendo la richiesta di riconoscimento della prededuzione, avanzata da RAGIONE_SOCIALE sulla base del rilievo che il pagamento della somma poi rivelatasi eccessiva era stato effettuato in pendenza della domanda di ammissione al concordato preventivo, che RAGIONE_SOCIALE aveva depositato al Tribunale di Pordenone.
Per insistere sul riconoscimento della prededuzione RAGIONE_SOCIALE propose opposizione allo stato passivo, che venne respinta dal collegio.
Contro il decreto del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il fallimento si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il presente processo ha ad oggetto, in particolare, il credito per la restituzione della somma risultata eccedente rispetto al debito effettivo in seguito alla sentenza adottata dalla Corte d’Appello di Venezia, mentre identica domanda di insinuazione al passivo era già stata proposta -e anch’essa
respinta -per l’eccedenza determinata all’esito del giudizio di primo grado sulla opposizione a decreto ingiuntivo, con riferimento alla quale RAGIONE_SOCIALE ha presentato analogo ricorso per cassazione che -dopo un apposito rinvio -viene separatamente trattato nella medesima adunanza odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 336, 653, comma 2, c.p.c. e 111 legge fall.».
La ricorrente contesta al Tribunale di Pordenone di avere erroneamente ricondotto il momento genetico del credito restitutorio al preesistente rapporto contrattuale (appalto), oggetto di controversia nella citata causa di opposizione a decreto ingiuntivo, invece che al tempo del pagamento rivelatosi poi parzialmente indebito.
Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’ art. 111 legge fall.».
Si censura la decisione del Tribunale di Pordenone per avere negato il rango prededucibile al credito ammesso al passivo nonostante esso sia sorto «in occasione» del concordato preventivo, ovverosia in pendenza della domanda depositata da RAGIONE_SOCIALE per l’ ammissione a quella procedura concorsuale.
Conviene prendere le mosse dall’esame del secondo motivo, il quale è infondato.
3.1. Secondo l’interpretazione dell’art. 111 legge fall. consolidata nella giurisprudenza di legittimità, il criterio della occasionalità tra fatto generativo del credito e procedura concorsuale non si esaurisce in una mera coincidenza cronologica, ma si connota, di norma, anche « per l’imputazione
del rispettivo titolo all’attività̀ degli organi della procedura stessa », poiché altrimenti risulterebbe « palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa » (Cass. S.u. n. 42093 del 2021).
Al di fuori dell’ambito degli atti compiuti dagli organi della procedura, ovverosia con riferimento agli atti compiuti dal debitore, diventa fondamentale la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con cui si individuano gli «atti legalmente compiuti» che -secondo il disposto dell’art. 161, comma 7, legge fall. -fanno sorgere «crediti dei terzi … prededucibili ai sensi dell’art. 111». E assume rilievo decisivo la precisazione che le nozioni di amministrazione ordinaria e straordinaria non hanno carattere assoluto, ma vanno definite in rapporto al contesto della crisi d’impresa e al tipo di iniziativa adottata dal debitore per porvi rimedio; di modo che atti che sarebbero di ordinaria amministrazione in un normale contesto di esercizio dell’impresa potrebbero non esserlo nel l’ambito della procedura concorsuale (Cass. n. 36370/2023). Per questo si è stabilito altresì che il giudizio sul carattere ordinario o straordinario dell’atto di amministrazione richiede che il debitore abbia assolto « l ‘ onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti » (Cass. n. 55/2025).
3.2. Nel caso di specie, a ben vedere, la fonte dell’obbligazione indicata da parte ricorrente non è un atto di amministrazione posto in essere dal debitore, bensì un
pagamento indebito eseguito in suo favore dal creditore, di cui quest’ultimo chiede la restituzione. Si tratta, pertanto, di un’obbligazione ex lege (art. 2033 c.c.), come tale estranea sia al concetto di amministrazione de l patrimonio e dell’impresa del debitore, sia, conseguentemente, anche alla distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Ai fini che qui interessano, non si tratta di un credito sorto «per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore» (art. 161, comma 7, legge fall.), ma di un credito sorto in conseguenza di un fatto verificatosi in mera coincidenza cronologica con la pendenza della domanda di concordato. Il che non basta per integrare gli estremi del credito sorto «in occasione» della procedura concorsuale, così come esso deve essere inteso ai sensi della citata giurisprudenza.
In care nza del requisito dell’occasionalità (rettamente intesa) di cui all’art. 111 legge fall. , il motivo di ricorso è infondato, anche a prescindere da una ulteriore considerazione che pare essere sfuggita sia al giudice del merito che alle parti in causa.
Per quanto è dato di apprendere dalla narrazione della vicenda contenuta negli atti di parte, RAGIONE_SOCIALE non venne mai ammessa al concordato preventivo, in quanto la sua domanda fu dichiarata inammissibile con decreto in limite ai sensi dell’art. 162 legge fall., con contestuale dichiarazione di fallimento. Ne segue che il credito di RAGIONE_SOCIALE mai avrebbe potuto essere ammesso in prededuzione nel fallimento, tenuto conto che il riconoscimento di tale rango al credito sorto «in occasione o in funzione» del concordato preventivo presuppone l’accertamento della consecuzione tra procedur e, la quale, a sua volta, « esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia
avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta » (Cass. S.u. n. 42093/2021).
L’infondatezza del secondo motivo rende inammissibile il primo, perché irrilevante, essendo inidoneo a scalfire la corretta e autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, ovverosia l’assenza del requisito dell’occasionalità , sia pur considerando che il credito insinuato al passivo sorse in pendenza della domanda per l’ammissione al concordato preventivo.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME