Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2467/2023 proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIO, la rappresenta e difende;
-ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto nr. 3620/2022 pronunciato in data 22/12/2022 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 14 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato semplicemente « RAGIONE_SOCIALE») chiese che fosse ammesso al passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria RAGIONE_SOCIALE ( « breviter» «RAGIONE_SOCIALE») il credito dell’importo di € 85.073,10, oltre IVA, interessi di cui al d.lgs. 231/02, in via principale, in prededuzione, in via subordinata al privilegio per capitale ed interessi ai sensi dell’art. 2761 c .c., in via ulteriormente subordinata, al chirografo, derivante dal contratto di appalto stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE di cui faceva parte RAGIONE_SOCIALE e l’ente appaltante RAGIONE_SOCIALE della Grande Jamahiryya Araba di Libia RAGIONE_SOCIALE per la costruzione dell’autostrada Imsaed Ras Ijdeir.
2 Il Giudice Delegato dispose l’ammissione del credito per € 85.073,10, oltre IVA, in via chirografaria, e per € 11.015,96, sempre in via chirografaria per interessi, escludendo, quindi, sia la prededuzione che il privilegio per carenza dei presupposti di legge.
3 Sull’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, ha ammesso in prededuzione, ex articolo 161, comma 7°, e 111 l.fall., il credito di €. 8.093,05, già riconosciuto in via chirografaria, rigettando nel resto l’opposizione e confermando quanto già disposto nello stato passivo con riguardo al residuo importo e all’ammissione in via chirografaria.
3.1 Il Tribunale rilevava: i) che, non essendo l’organo commissariale subentrato al contratto di appalto, non poteva essere riconosciuta la prededuzione per il credito maturato anteriormente all’apertura della procedura; ii) che non poteva applicarsi al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOorziato e alla procedura di insolvenza il diritto libico che prevede per il recesso dal contratto
l’intervento dell’autorizzazione dell’ente appaltante; iii) c he, con riferimento al credito di €. 8.093,05 per somme maturate tra gennaio e luglio 2018, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e prima della apertura dell’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, andava riconosciuta la prededuzione ai sensi dell’articolo 161, comma 7 l.fall., secondo il quale dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 l.fall. i crediti di terzi, eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 l. fall.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il motivo del ricorso principale denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 111, co. 1 e 2, e 161, co. 7, l. fall., in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ammesso al passivo in prededuzione il credito sorto durante il periodo concordatario senza che lo stesso avesse i requisiti dell’occasionalità e della funzionalità che attribuiscono la qualità di credito prededucibile ai sensi dell’art. 111 l.fall. e senza che vi fosse stata apertura della procedura per effetto della rinuncia alla domanda da parte del debitore. Si sostiene, altresì, ai fini della valutazione della natura degli « atti legalmente compiuti», dalla cui esecuzione sorgono i crediti prededucibili ex art. 161 7° comma l.fall., che il RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito alcuna indicazione né del piano che andava predisponendo né delle attività concretamente compiute dopo la presentazione della domanda di concordato « in bianco».
2 Il motivo è fondato.
2.1 Il Tribunale ha riconosciuto la prededuzione del credito maturato dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva non in quanto sorto « in occasione ed in funzione delle procedure concorsuali » ma perché « così qualificato da una specifica disposizione di legge » individuata nell’art. 161 7° comma l.fall., a tenore del quale « i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art 111 ».
2.2 Le AVV_NOTAIOiderazioni sopra svolte trovano autorevole conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite nr 42093/2021 che sul punto afferma « la norma si palesa pertanto come un esempio di prededuzione di fonte legale, accentuando – per il preciso riferimento alla gestione -un profilo distinto e più circoscritto rispetto agli altri due parametri, invece orientati ad una relazione con le procedure concorsuali; essa opera a tutela dei terzi che, davanti ad un imprenditore con domanda iscritta al registro delle imprese, sono incentivati a fornirgli beni o servizi non tanto funzionali all’accesso o al rafforzamento del concordato, bensì alla sopravvivenza della sua attività commerciale».
2.3 Questa Corte ha ulteriormente chiarito che solo i crediti di terzi scaturenti da «atti legalmente compiuti» dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco sono prededucibili ai sensi della L. Fall., art. 111; per tali atti dovendosi intendere, oltre che quelli di straordinaria amministrazione, previamente autorizzati dal tribunale, anche gli atti di gestione dell’impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della AVV_NOTAIOervazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio con la precisazione che la necessità di valutare l’atto in coerenza con la situazione nella quale lo stesso è stato posto in essere impone al debitore l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta o anche sul contenuto del piano in via di formazione. In mancanza di una
minima discovery, vale a dire una certa qual indicazione, finanche nel caso solo di massima, ma comunque idonea a segnalare il tipo di proposta che si intenda presentare, così da stabilire almeno verso quale forma di concordato l’imprenditore abbia inteso indirizzarsi, l’atto incidente sul patrimonio non può che AVV_NOTAIOiderarsi, ai fini dell’insorgenza di un AVV_NOTAIOeguente credito prededucibile, come eccedente l’ordinaria amministrazione, (cfr. Cass. 14713/2019, 16531/2022 e 9166/2023).
2.4 Si richiede, quindi, al giudice pur sempre di verificare che il debitore non abbia abusato del concordato preventivo, aumentando la sfera della prededuzione e, quindi, anche alterando la par condicio creditorum, poiché è assolutamente ovvio il danno che i creditori anteriori possono subire per effetto del depauperamento dell’attivo (e della correlata riduzione della garanzia patrimoniale) che deriva da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili (cfr. Cass. 14713/2019).
2.5 Tali principi, che il Collegio condivide e intende ribadire anche in questa sede, non sono stati correttamente applicati dal Tribunale, che non ha compiuto alcuna concreta verifica in ordine alla derivazione da un atto legalmente compiuto del credito per prestazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine fissato per la presentazione del piano e della proposta e l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, del quale si chiede l’ammissione al passivo in prededuzione.
2.6 In particolare, è pacifico il mancato intervento di una preventiva autorizzazione da parte del tribunale L. Fall., ex art. 161, comma 7, dell’atto da cui trae origine il credito; non è stato, altresì, fornito alcun elemento idoneo a provare la natura ordinaria, non necessitante dell’autorizzazione del giudice delegato, dell’atto nella sua declinazione di attività di gestione dell’impresa, indispensabile o funzionale alla AVV_NOTAIOervazione dell’integrità e del
valore del suo patrimonio e coerente con il tipo di proposta che il debitore intendeva presentare o con il contenuto del piano che stava predisponendo e che non risulta essere mai venuto ad esistenza stante la successiva rinuncia alla domanda di ammissione al concordato preventivo.
3 Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente deduce v iolazione degli art. 132 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 4 c.p.c.; il Tribunale di Roma avrebbe omesso di motivare in merito alla circostanza per cui, nel progetto di stato passivo del 15 febbraio 2019, i Commissari di RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato di non avere ancora sciolto la riserva in relazione al subentro o meno nel rapporto AVV_NOTAIOortile con il RAGIONE_SOCIALE, con la AVV_NOTAIOeguenza che avrebbe dovuto trovare accoglimento la richiesta del RAGIONE_SOCIALE di ammissione in prededuzione condizionata del credito ex art. 51, comma terzo, Legge Prodi bis per Euro 76.980.05 .
4 Il secondo motivo prospetta la medesima censura sotto il vizio dell’ omesso esame di un fatto decisivo rilevante in relazione all’art. 360 nr. 5 c.p.c.
5 Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 1362, comma primo e 1363 c.c. in relazione al nr. 3 dell’art. 360 c.p.c. per avere il Tribunale escluso la richiesta del RAGIONE_SOCIALE di ammissione in prededuzione condizionata del credito ex art. 51, comma terzo, Legge Prodi bis per Euro 76.980.05, non tenendo conto del complessivo assetto negoziale scelto e perseguito dalle parti, nonché il contesto dell’intera operazione da esse compiuta, ed in particolare del fatto che l’atto del 26 settembre 2013, con cui è stato costituito il RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la realizzazione del primo lotto (Sezione Al MarjEmssad dell’autostrada costiera Ras EjdyerEmssad in Libia), richiedeva il AVV_NOTAIOenso dell’Ente Appaltante ai fini del recesso di RAGIONE_SOCIALE dal rapporto AVV_NOTAIOortile con il RAGIONE_SOCIALE.
6 Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 50 e 51 della Legge Prodi bis, nonché dell’art. 74 L. Fall. e art. 1 -bis della Legge n. 166/2008 in relazione al nr. 3 dell’art. 360 c.p.c. per avere Tribunale di Roma errato nel confermare l’esclusione del credito del RAGIONE_SOCIALE in prededuzione condizionata, dal momento che -non avendo i Commissari validamente manifestato la loro volontà di sciogliere il rapporto AVV_NOTAIOortile ex art. 50 Legge Prodi bis, in mancanza del AVV_NOTAIOenso dell’Ente Appaltante rispetto al recesso di RAGIONE_SOCIALE dal rapporto AVV_NOTAIOortile -deve necessariamente trovare applicazione l’art. 51 della stessa legge, con AVV_NOTAIOeguente ammissione in prededuzione condizionata dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE siccome derivanti da un contratto a prestazioni continuate o periodiche ai sensi dell’art. 74 L. F all.
7 Il primo, il secondo e il quarto motivo sono inammissibili perché il Tribunale ha dato atto, e la circostanza è ammessa dalla stessa opponente nel ricorso ex art 98 l.fall., che « in data 5/10/2018 i Commissari hanno espressamente comunicato lo scioglimento dal contratto ex art 50 della Prodi bis ».
8 Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi : nessuna attività interpretativa dell’atto di costituzione del RAGIONE_SOCIALE ha compiuto il Tribunale , che si è limitato ad affermare l’inopponibilità delle clausole rispetto alla scelta del commissario e, in ogni caso, l’inapplicabilità del diritto libico alle procedure di insolvenza assoggettate alla legge italiana 9 In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere