Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 11062/2020 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO NOME COGNOME (cod. fiscale CODICE_FISCALE) e AVV_NOTAIO NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in atti.
-controricorrente –
contro
Fallimento società RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso il decreto n. 2425/2020 del Tribunale di Benevento, depositato in data 31/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in opposizione allo stato passivo del 2.01.2019, l ‘AVV_NOTAIO – sul presupposto di essere stato ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE n. 2/2017 per un importo pari ad euro 39.150 – aveva chiesto: (i) la riforma del decreto del g.d. del 13 giugno 2017 di approvazione dello stato passivo, con il riconoscimento del richiesto privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. al credito già ammesso in via chirografaria; (ii) la riforma del decreto del 28 novembre 2018 (con il quale era stato approvato lo stato passivo delle domande tardive) , con l’esclusione dei crediti professionali riconosciuti invece, in via prededuttiva, a NOME ed NOME COGNOME per l’attività di assistenza al concordato preventivo, anche nella fase di risoluzione dello stesso.
I l Tribunale rigettava l’opposizione dello COGNOME, perché l’attività prestata era stata quella di amministratore della società e non già quella di consulente professionale della stessa (con la conseguente insussistenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c.) e perché, in relazione all ‘impugnativa svolta contro i COGNOME, l’ammontare del credito era conforme a quanto convenzionalmente pattuito nell’art. 3 dell’incarico professionale ed in quanto il concordato era stato infine omologato.
Il decreto, pubblicato il 31/1/2020, è stato impugnato da ll’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ed il AVV_NOTAIO NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il Fallimento società RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l ‘AVV_NOTAIO lamenta ‘Violazione o falsa applicazione del disposto degli articoli 2230, 2233, 2751 bis numero 2 del codice civile e degli articoli 112, 132, 158, 244 del codice di procedura civile – Attività
istruttoria – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: attività professionale prestata -Consulenza – Privilegio – Prova per testimoni -Attività forense giudiziale -Privilegio -Prova documentale – Prova per testimoni -Omissione attività istruttoria -Mancata motivazione -Decisione presa da giudice poi astenutosi -Nullità’.
1.1 In ordine al primo motivo di ricorso – riguardante la decisione (decreto n. 2425/2020) resa dal Tribunale di Benevento in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dall’AVV_NOTAIO per la riforma del decreto del g.d. del 13 giugno 2017 l’opponente aveva già proposto altra identica opposizione avverso il medesimo decreto del g.d., esitata nel decreto emesso in data 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Benevento (Rg n. 3267/2017, cron. n. 6898/2018) ed avente il medesimo esito decisorio della pronuncia qui oggetto di ricorso per cassazione.
1.2 Occorre, pertanto, cassare senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, u ltimo comma, cod. proc. civ., il decreto qui impugnato, limitatamente alle statuizioni rese in ordine a ll’opposizione allo stato passivo proposta, perché un simile giudizio non poteva essere introAVV_NOTAIOo o comunque proseguire, stante la già intervenuta opposizione avverso il medesimo decreto del g.d., opposizione quest’ultima che si trovava già nella fase della riserva decisoria e che si è conclusa con un provvedimento oggetto di ricorso per cassazione (rubricato al n. 10903/2019 R.G.), chiamato e già esaminato nell’odierna camera di consiglio.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la ‘Violazione o falsa applicazione del disposto dell’articolo 111, comma 2, Legge Fallimentare e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia -Natura prededucibile del credito – Requisiti per la prededucibilità – Collegamento occasionale e funzionale con la procedura concordataria – Utilità dell’attività prestata per la procedura concordataria. Insussistenza -Mancata verifica
dell’utilità per la procedura concordataria – Risoluzione del concordato Mancata esecuzione della prestazione’ .
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta un vizio di ‘Violazione o falsa applicazione del disposto dell’articolo 111, comma 2, Legge Fallimentare e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia -Natura prededucibile del credito – Requisiti per la prededucibilità – Collegamento occasionale e funzionale con la procedura concordataria – Utilità dell’attività prestata per la procedura concordataria. Insussistenza -Mancata verifica dell’utilità per la procedura concordataria -Omologazione del concordato –
Insufficienza ‘.
3.1 Il secondo e terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente (stante la identità di questioni prospettate) – sono fondati.
Si discute del riconoscimento della prededuzione in favore di due professionisti che avevano operato per l’assistenza a lla società in relazione alla sua ammissione al concordato preventivo.
La laconica motivazione spesa dal tribunale – che fonda la sua ragione decisoria sul solo profilo dell’intervenuta omologazione del concordato – si pone in contrasto con i principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
È stato infatti affermato, in materia di concordato preventivo, che il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6059 del 6/3/2025, conforme a Cass., Sez. U., n. 42093/2021).
4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la ‘Violazione o falsa applicazione del disposto degli articoli 2702, 2704 del codice civile e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile – Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia – Incarico professionale – Mancanza di data certa -Interpretazione del contratto -Mancanza di motivazione su un punto decisivo’. Sostiene, in particolare, il ricorrente che il Tribunale di Benevento, con il decreto cron. n. 2425/2020, non abbia correttamente giudicato laddove h a ritenuto accertata l’esistenza del credito dei AVV_NOTAIOri NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo omesso di accertare l’effettiva opponibilità dell’incarico professionale al fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
5. Con il quinto motivo si denuncia, inoltre, la ‘Violazione o falsa applicazione del disposto degli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 2702, 2704 del codice civile e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia – Incarico professionale -Interpretazione del contratto: mancanza del criterio ermeneutico Limiti pattuiti: mancato esame, mancata motivazione’. Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata non abbia affatto preso in considerazione l’eccezione relativa all’interpretazione delle clausole contenute nell’incarico professionale conferito agli intimati, che prevedeva che i professionisti, in caso di risoluzione del concordato, avevano diritto solo agli acconti.
6. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘Violazione o falsa applicazione del disposto degli articoli 2479, 2475- bis, 1362, 1363, 1364, 2702, 2704 del codice civile e degli articoli 112 e 132 del codice di procedura civile – Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancanza di motivazione su di un punto decisivo della controversia – Incarico professionale -Limiti ai poteri degli amministratori -Limiti legali: sostanziale modificazione d ell’oggetto sociale, rilevante
modificazione dei diritti dei soci -Invalidità e/o inefficacia dell’incarico professionale -Limiti statutari: agire intenzionalmente in danno, comportamento complessivo, prova, mancata motivazione, invalidità dell’incarico professionale’ . In tesi di parte ricorrente la decisione impugnata non avrebbe affatto preso in considerazione l’eccezione relativa all’invalidità del contratto di conferimento dell’incarico professionale , per mancanza dei poteri di stipula da parte degli amministratori.
6.1 I motivi sono inammissibili per mescolanza dei vizi proposti nella medesima doglianza.
Sul punto giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (così,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; nello stesso senso Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021).
In realtà, il ricorrente mescola – a differenza dei primi tre motivi di ricorso in modo inestricabile il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con quello di omesso esame di fatti decisivi, senza che sia possibile una enucleazione separata delle due tipologie di vizi denunciati, rendendo così la doglianza, complessivamente articolata, non intellegibile.
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso, con rinvio al tribunale per un nuovo esame della questione relativa al riconoscimento della prededuzione alla luce dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla decisione resa in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo; accoglie, rispetto al giudizio di impugnazione dei crediti ammessi, il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo, cassa con rinvio il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Benevento che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME