Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10652 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23161/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
STUDIO COGNOME COMMERCIALISTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI ROMA n. 41815/2020 depositato il 11/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il G.D. del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza dello RAGIONE_SOCIALE Professionale di insinuazione, in prededuzione, al passivo della RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria del credito (d’ora in poi ‘RAGIONE_SOCIALE‘) di € 101.578,13, sul rilievo che tale credito era sorto precedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria e che non si poneva in un rapporto di stretta funzionalità con detta procedura.
Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11.10.2023, in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dallo Studio RAGIONE_SOCIALE, ha ammesso quest’ultima al passivo della predetta procedura di amministrazione straordinaria in prededuzione ex art. 161 comma 7° e 111 L.F. per il credito dell’importo di € 101.578,13 maturato tra la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo ‘con riserva’ e la data di ammissione della ‘Condotte’ alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il giudice del merito ha riconosciuto al credito vantato dall’opponente il rango della prededuzione, non in quanto sorto in funzione di procedure concorsuali, ma perché così qualificato da una specifica disposizione di legge ex art. 111 L.F., essendo sorto
per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso, a norma dell’art. 161 comma 7° L.F., e data la continuità tra la procedura concordataria e e quella di Amministrazione Straordinaria aperta.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la ‘Condotte’ affidandolo ad un unico articolato motivo. Lo studio COGNOME ha resistito in giudizio con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 161 comma 7° L.F., per avere il Tribunale ammesso al passivo un credito sorto durante il periodo concordatario nonostante la relativa fase non sia mai stata aperta.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha riconosciuto al credito dell’opponente il rango prededucibile nonostante lo stesso non avesse collegamento alcuno con una procedura di concordato preventivo, non essendo il piano concordatario mai stato presentato e non essendo la procedura di concordato preventivo mai stata aperta, con conseguente difetto del nesso di funzionalità.
Infine, la ricorrente, nel richiamare un precedente di questa Corte in tema di prededuzione derivante da atti legalmente compiuti dall’imprenditore, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere la prededuzione atteso che, da un lato, il credito non discendeva da un atto legalmente compiuto, in quanto privo di autorizzazione, e, dall’altro, la procedura di concordato preventivo non era mai stata aperta.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto al credito dello studio COGNOME il rango della prededucibilità, avendo rinvenuto nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento di una fattispecie di prededuzione
di fonte legale, derivando il credito da atti legalmente compiuti dal debitore, a norma dell’art. 161 comma 7 L.F.
Il giudice di merito ha infatti, precisato che, nella specie, ‘ non si tratta di crediti di professionisti sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato ma di crediti sorti nell’esercizio dell’attività nel corso della procedura concordataria (seppur in effetti mai aperta) in occasione o in funzione di procedure concorsuali, bensì di crediti prededucibili sempre ex art. 111 l.f. ma perché così qualificati da una specifica disposizione di legge ‘.
Il Tribunale di Roma, ha, tuttavia, ricondotto il credito dello studio COGNOME all’interno degli atti legalmente compiuti ex art. 161 comma 7 L.F. senza accertare se la prestazione da cui lo stesso è sorto rientrasse tra gli atti ordinaria o straordinaria amministrazione, secondo la distinzione focalizzata da questa Corte nell’ordinanza n. 14713/2019 , ribadita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42093/2021.
In particolare, l’ordinanza n. 14713/2019, nel porsi la questione in ordine ai requisiti che devono caratterizzare i crediti derivanti da “atti legalmente compiuti ‘ dall’imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato, ha precisato che, << a tale specifico fine il significato della locuzione non può disgiungersi dalla distinzione operata nel medesimo contesto dell'art. 161, settimo comma, tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione, solo i primi liberamente suscettibili di essere compiuti dal debitore, giacché i secondi implicano di essere previamente autorizzati dal tribunale, e peraltro solo se "urgenti"….. Il che equivale a dire che l'eccedenza in concreto dalla ordinaria amministrazione viene a dipendere dalla oggettiva idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui
tutela la misura della preventiva autorizzazione è predisposta. Per cui se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'impresa strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che – ancorché comportanti una spesa – lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti'.
Con particolare riferimento alla fase di preconcordato, questa Corte, nella predetta ordinanza, ha, inoltre, affermato che ' è certamente concessa al debitore la facoltà di compiere atti di gestione dell'impresa, senza necessità di autorizzazione, ma pur sempre tenendo conto del fine primario di conservazione dell'integrità e del valore patrimoniale. Ché altrimenti vano sarebbe parlare di rilevanza dell'atto secondo il criterio -tratto dal predominante indirizzo giurisprudenziale sopra citato -della idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori '.
Peraltro, proprio con riferimento ad un caso, assimilabile a quello di cui è causa, in cui oggetto di esame era un credito derivante da un'azione giudiziale promossa dal debitore senza autorizzazione, ha evidenziato, sul punto, che ' E non a caso, di recente, seppure ai fini della revoca dell'ammissione ai sensi dell'art. 173 legge fall. a fronte di azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza autorizzazione, si è inteso precisare che la relativa valutazione da parte del tribunale va condotta caso per caso, secondo "la specifica finalità che l'atto (..) risulta perseguire rispetto all'obbiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori" (v. Cass. n. 2664618)….'.
Orbene, anche con riferimento al caso di specie -prestazione di assistenza e rappresentanza in ambito contenzioso tributario, segnatamente, l'impugnazione di avvisi di accertamento – questo
Collegio condivide pienamente l'impostazione già espressa da questa Corte secondo cui la valutazione di fatto in ordine alla idoneità di un atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, o, viceversa, a realizzare la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio dell'impresa deve essere compiuta caso per caso: non si può presumere in astratto che il promuovimento di un'azione giudiziaria al fine di far accertare l'insussistenza di un debito erariale sia riconducibile tout court agli atti di ordinaria amministrazione, e ciò solo per la finalità di conservazione del patrimonio, potendo tale iniziativa condurre anche ad un incremento del passivo. Ne consegue che il Tribunale deve compiere una valutazione di fatto alla luce degli elementi esistenti nel caso concreto.
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha omesso ogni valutazione, affermando apoditticamente che il credito rientrava tra quelli derivanti da 'atti legalmente compiuti', senza neppure precisare se la prestazione da cui è sorto il credito oggetto della richiesta di prededuzione fosse o meno un atto di ordinaria di amministrazione ed eventualmente perché.
Con il ricorso incidentale lo studio COGNOME ha dedotto degli artt. 3 comma 3 e 6 comma 3 del DPR n. 633/1972 con riferimento
all'estensione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
Lamenta lo studio ricorrente che il Tribunale di Roma ha erroneamente individuato il momento perfezionativo e costitutivo dell'insorgenza del credito di rivalsa IVA per prestazioni professionali, rilevando che, alla luce della disciplina di cui al DPR n. 633/1972, il concetto di 'effettuazione' della prestazione non deve essere inteso in senso 'comune e generico' , ma in senso 'tecnico', facendo riferimento per le prestazioni di servizi al momento di intervenuto pagamento del corrispettivo, secondo la definizione dell'art. 6 legge cit. , che testualmente recita: ' le
prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo '.
4. Il ricorso incidentale è infondato.
Questa Corte ha costantemente enunciato (vedi, ex plurimis, Cass. n. 8222/2011; conf. Cass. n. 1034/2017; Cass. n. 6245/2018; Cass. n. 42072/2021) il principio di diritto secondo cui ' la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso'.
Il Tribunale di Roma ha fatto una corretta applicazione di tale principio, individuando come evento generatore del credito di rivalsa IVA, ai fini dell'ammissione allo stato passivo della procedura dell'amministrazione straordinaria, quello di esecuzione (e conclusione) della prestazione professionale, che, nel caso di specie, era antecedente all'1.1.2018.
Il richiamo della ricorrente incidentale alla normativa tributaria e alle pronunce della sezione tributaria di questa Corte non è pertinente , rilevando, in questo settore, l'atto di pagamento del corrispettivo ai fini dell'individuazione del momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta , sì che possa, di conseguenza, essere emessa fattura ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972. Tale problematica è estranea a quella, oggetto di causa, del rango del credito ammesso al passivo.
Il decreto impugnato va quindi cassato limitatamente alla statuizione sulla prededuzione, con rinvio al Tribunale di Roma, in