Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9105/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Tiburtina scarl in Amministrazione Straordinaria, intimata-
Avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 760/2020 depositato il 24/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Credito Siciliano (successivamente incorporato in Credito Valtellinese spaRAGIONE_SOCIALE con domanda presentata in data 19/1/2018 chiese che fosse ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata semplicemente ‘Procedura’), in prededuzione, il credito di € 3.138.254,99 derivante da saldo debitorio del c/c 9121939 acceso dall’amministratore giudiziario che era stato autorizzato ex art. 56 d.lvo 59/2011 al subentro nelle linee di credito in essere con la banca istante.
2 Il Giudice Delegato, ammise il credito nella misura richiesta ma in chirografo, anziché in prededuzione, essendo il rapporto ed il credito sorti anteriormente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
3.Il Tribunale di Catania, con decreto del 24/01/2020, rigettava l’opposizione.
3.1 Queste le argomentazioni poste a sostegno della decisione del Collegio etneo: i) il credito azionato dalla Banca non era sorto nel corso della procedura di amministrazione straordinaria; ii) solo l’espressa volontà manifestata dal commissario straordinario di voler subentrare nel contratto attribuisce al contraente in bonis il diritto di essere soddisfatto in prededuzione anche per le prestazioni effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale e, nel caso di specie, non era intervenuta alcuna esplicita dichiarazione del commissario straordinario di subentro nel contratto concluso in precedenza dalle parti; iii) non è stata inserita nel d.lvo 270/1999 alcuna norma di carattere generale che valorizzi l’eventuale utilità che la procedura possa aver tratto da rapporti contrattuali sorti in data antecedente alla sua apertura; iv) la possibilità di riconoscere la prededucibilità al credito sorto in altra precedente procedura volta alla soluzione della crisi di impresa non era nella fattispecie praticabile in quanto l’amministrazione giudiziaria, disciplinata dagli artt. 34 e segg. d.lvo 159/2011, mira
non a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza ma a consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra da influenze di organizzazioni criminali; v) le disposizioni del d.lvo 159/2011 che fanno riferimento al credito prededucibile sono strutturate per essere applicate nell’ambito del procedimento di prevenzione e non fuori da questo.
4 Credito Valtellinese RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; la Procedura non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lvo 270/99 e 111, comma 2, l.fall. per avere il Tribunale errato nell’aver escluso l’applicazione alla procedura di amministrazione straordinaria della disciplina della prededuzione prevista dall’art. 111 l.fall., disposizione espressamente richiamata dall’art. 67, comma 2, d.lvo 270/1999.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.lvo 159/2011 e 111 l.fall., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., : si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i crediti riconosciuti prededuttivi nella procedura delle misure di prevenzione conservano tale prerogativa anche nella successiva ed eventuale procedura fallimentare : opinare in senso contrario significherebbe privare di qualsiasi tutela i contraenti dell’impresa assoggettata a misura penale ; l’obiettivo della misura antimafia non è solo quello di sottrarre le imprese al controllo mafioso ma anche quello di conservare la funzionalità, i valori e gli asset proprio come avviene nel concordato con continuità aziendale.
1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lvo 159/2011 e 111 l.fall., in relazione all’art.360, comma 1,
c.p.c.: si ascrive al Tribunale di non aver considerato che in tema di prededuzione la procedura del ‘Codice Antimafia’ è retta dalle stesse norme delle procedure concorsuali fallimentari ed affini sicchè vi è un rapporto di contiguità e consecuzione tra i sequestri e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
1.3 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, d.l. 134/ 2008, 50 e 51, d.lvo 270/99, e 111, comma 2, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente negato la prededucibilità del credito della banca in ragione della mancata esplicita dichiarazione di subentro nel contratto da parte del commissario straordinario essendo invece tale circostanza irrilevante in ragione della prosecuzione ex lege del rapporto e della necessità di assicurare la tutela del contraente anche in assenza della formale e definitiva scelta degli organi dell’amministrazione straordinaria.
2 I primo, il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto in quanto investono la questione inerente la consecuzione tra la procedura di amministrazione giudiziaria delle imprese sottoposte alle misure di prevenzione antimafia, ai sensi d.lvo 159/2011, e quella di amministrazione straordinaria, sono infondati.
2.1 Al riguardo questa Corte (cfr. Cass, nr. 34266/2024) ha affermato il seguente principio cui va data continuità «Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex D.L. n.347 del 2003)».
2.2 Il nucleo argomentativo della pronuncia è il seguente: è vero che le norme 54, 56 e 61 D.Lgs. n. 159 del 2011 ricalcano la disciplina contenuta negli artt. 72 e 111 l.fall. sulla prededuzione e gli effetti del subentro del curatore nei contratti in corso, tuttavia il
carattere prededucibile di un credito non ha valenza sostanziale ma è un elemento processuale, con la conseguenza che tale connotazione del credito rimane confinata entro il perimetro della procedura in cui viene a maturare. Né può parlarsi di consecuzione tra la procedura dell’amministrazione giudiziaria e l’amministrazione straordinaria perché (come correttamente rimarcato dal Tribunale) diverse sono le finalità delle due procedure, la prima tende a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati dalla disponibilità di determinati soggetti a procedura ed è improntata ad una logica conservativa dei beni, in attesa dell’emanazione del provvedimento ablativo finale disponente confisca, la seconda è destinata a regolamentare l’insolvenza dell’imprenditore di gr andi dimensioni.
3 Neppure il quarto motivo merita accoglimento.
3.1 Giova ricordare che il d.lgs. n. 270 del 1999, art. 50 dispone che «1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario ». La l. 27 ottobre 2008, n. 166, art. 1-bis (di conversione, con
modificazioni, del d.l. 28 agosto 2008, n. 134), ha sancito che « La disposizione di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 50, comma 2 va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, commi 1 e 2 ».
3.2 Si afferma, quindi, la regola per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d’insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria; al commissario viene attribuito il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto, ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest’ultimo continua dunque ad avere esecuzione: un subingresso della procedura nel contratto può configurarsi, pertanto, solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dall’organo della procedura.
Risulta di tutta evidenza come una simile disciplina si diversifichi in maniera sensibile da quella fallimentare attualmente in vigore che prevede la sospensione ex lege del rapporto finché il curatore non decida di subentravi o di sciogliersene.
Le ragioni di tale diversità di trattamento risiedono nella difforme natura del fallimento e dell’amministrazione straordinaria: strettamente liquidatoria e satisfattiva, nel primo caso; recuperatoria e comunque conservativa nel secondo, da attuarsi attraverso la continuazione dell’attività d’impresa sub specie di prosecuzione finalizzata alla cessione (art. 27, comma 2, lett. a) e/o di ristrutturazione volta al risanamento (art. 27, comma 2, lett. b).
3.3 La giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario (Cfr. Cass. 3193/2016 ,1195/2018 19146/2022 e 23889/2023), la sola che consente il pagamento in prededuzione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni eseguite prima dell’apertura della procedura; quelli invece maturati successivamente, vanno pagati in prededuzione ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, art. 52 a tenore del quale « i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma della L.Fall., art. 111, comma 1, n. 1) anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria ».
2.3 Nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che il credito della banca ricorrente era interamente maturato prima dell’apertura della procedura concorsuale e il subentro nel contratto di conto corrente non era stato esplicitamente manifestato dal commissario.
2.4 La ricorrente non ha contestato tali circostanze, precisando che il credito di € 3.138.514,99, derivava dal saldo debitorio al 20/6/2017 e limitandosi ad affermare che le linee di credito erano a disposizione dell’amministrazione straordinaria.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla è da statuire sulle spese non avendo la Procedura svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 maggio