Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28236 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32368/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo Studio AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
avverso decreto di Tribunale Milano n. 7219/2020 depositato il 12/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 12/11/2020, ha respinto l’opposizione al decreto di esecutività AVV_NOTAIOo stato passivo AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e finalizzata a ottenere il riconoscimento AVV_NOTAIOa natura prededucibile del credito, ammesso in via chirografaria, di € 1.119.509,26 ,vantato a titolo di risarcimento danni per condotta di abuso di posizione dominante realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE.
2. Il Tribunale ha osservato, per quanto di interesse in questa sede : a) che, ai sensi del comma 1 ter. conv. con modificazioni dalla , norma speciale e di stretta interpretazione in quanto la prededuzione ha come effetto l’alterazione AVV_NOTAIOa par condicio creditorum , i crediti anteriormente sorti sono prededucibili nel solo caso AVV_NOTAIOa compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.m. del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità AVV_NOTAIO‘attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale
prevista dal medesimo decreto legge; b ) che, quanto al requisito oggettivo, le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali venivano individuate in quelle essenziali per la catena produttiva in cui erano utilizzate le materie prime originarie, prodotte in loco (il cosidetto ‘coke’) o raffinate (il c.d. processo di agglomerazione) le quali venivano convogliate nell’altoforno da dove fuoriusciva la ghisa liquida, che a sua volta veniva immessa nell’acciaieria e, all’esito del processo di colata continua, veniva trasformata in bramma di acciaio; c) che andava esclusa dall’ambito AVV_NOTAIOe ‘prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali’ quelle riguardanti attività esterne al sopradescritto processo di produzione del ‘primo acciaio’; d) che nel caso concreto, non sussisteva il requisito oggettivo in quanto la ricorrente non agiva quale fornitrice in base ad un rapporto negoziale intercorso con RAGIONE_SOCIALE ma deduceva una pretesa creditoria risarcitoria fondata su titolo giudiziale che era completamente estranea all’ambito di applicazione AVV_NOTAIOa normativa speciale; e) che la ricorrente non aveva neppure fornito la prova AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIO‘elemento dimensionale, e cioè di essere una piccola o media impresa (PMI), essendosi limitata a produrre bilanci AVV_NOTAIOa società riferiti ad annualità antecedenti alla messa in stato di RAGIONE_SOCIALE. 3 COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base tre motivi; la procedura ha svolto attività difensiva con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, comma 1 c.p.c e 3 comma 1 ter d.l. 347/2003, in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c.: deduce la ricorrente di avere, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, assolto all’onere di provare i requisiti soggettivi e dimensionali di PMI,
anche afferenti all’epoca nella quale la pretesa risarcitoria sarebbe sorta, attraverso la produzione AVV_NOTAIO‘atto di appello; avrebbero, quindi, errato i giudici di prime cure a ritenere che la qualità di piccola e media impresa si potesse provare esclusivamente attraverso i bilanci.
1.1 Il secondo motivo oppone l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalle risultanze AVV_NOTAIOa CTU redatta nel giudizio di appello dove era emerso che RAGIONE_SOCIALE fosse una piccola impresa in quanto, nei sei anni dal 2002 al 2007, aveva avuto un fatturato complessivo inferiore ai 20 milioni di Euro e si reggeva sul piano organizzativo esclusivamente sull’apporto del lavoro personale AVV_NOTAIO‘amministratore unico.
1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e AVV_NOTAIO‘art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 c.p.c: la ricorrente lamenta che il Tribunale, nell’avere escluso la prededuzione di RAGIONE_SOCIALE sulla base AVV_NOTAIO‘errata interpretazione AVV_NOTAIOa disposizione speciale che limita il beneficio solamente ai titolari di imprese di autotrasporto che hanno eseguito prestazioni necessarie alla continuità AVV_NOTAIO‘attività di impianti produttivi essenziali alla produzione del c.d. primo acciaio escludendolo per le imprese di autotrasporto che hanno operato al di fuori di tale, avrebbe dato luogo una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento.
2 Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente, secondo il principio AVV_NOTAIOa ragione più liquida, è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi AVV_NOTAIO‘impugnato decreto.
2.1 Il Tribunale, infatti, dopo aver passato in rassegna la normativa speciale evidenziandone il carattere eccezionale che ne impone una interpretazione restrittiva, ha escluso in radice la sussumibilità del credito fatto valere dalla ricorrente in una AVV_NOTAIOe ipotesi previste dagli art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e 8 comma 1 bis del d.l. 91/17.
2.2 Ciò perché la normativa speciale riconosce la prededuzione a piccole e medie imprese sulla base di un rapporto contrattuale e commerciale di fornitura di merci o servizi o di prestazioni di autotrasporto.
2.3 Orbene, l’impugnato decreto ha accertato, sulla base AVV_NOTAIOe deduzioni AVV_NOTAIOa stessa ricorrente e sulla scorta AVV_NOTAIOe risultanze AVV_NOTAIOa sentenza prodotta, che RAGIONE_SOCIALE non era fornitrice di RAGIONE_SOCIALE ma, al contrario, era sua cliente poiché acquistava dalla stessa prodotti che venivano rivenduti a terzi.
2.4 Il credito fatto valere da RAGIONE_SOCIALE ha natura risarcitoria in quanto deriva da un accertamento giudiziale di abuso di posizione dominante da parte di RAGIONE_SOCIALE che ha portato alla condanna di quest’ultima al pagamento in favore AVV_NOTAIOa danneggiata AVV_NOTAIOa somma, fatta valere con l’insinuazione allo stato passivo, a titolo di risarcimento danni.
Il fatto costitutivo del credito di COGNOME è stato, quindi, correttamente ritenuto dal Tribunale completamente avulso dall’ambito di applicazione AVV_NOTAIOa fattispecie, sotto il profilo del requisito oggettivo, di cui all’art.3 comma d.l. citato.
3 Il primo e il secondo motivo sono parimenti inammissibili per carenza di interesse.
3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità AVV_NOTAIOe censure mosse ad una AVV_NOTAIOe rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività AVV_NOTAIOe altre, alla cassazione AVV_NOTAIOa decisione stessa ( cfr. tra le tante Cass. 11493/2018 e 18641/2017).
3.2 Nella fattispecie, dichiarato inammissibile il motivo che investe una AVV_NOTAIOe riferite ragioni, costituita dalla carenza del requisito oggettivo per il riconoscimento AVV_NOTAIOa prededuzione, restano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, che contestano la ritenuta mancata prova del requisito soggettivo giacché anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione di una decisione destinata a rimanere ferma sulla base AVV_NOTAIOa ratio ritenuta corretta.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che liquida in complessive € 8 .200, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2024