Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27890/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA n. 1212/2022 depositata il 14/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto un’ azione di accertamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE c.p., nonché nei confronti del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale, chiedendo dichiararsi la natura prededucibile del proprio credito di € 638.206,73, quale credito derivante da opere svolte in esecuzione di contratto di subappalto sottoscritto in data 5 aprile 2013 con RAGIONE_SOCIALE oltre al credito di € 108.517,00 per opere successive alla verifica finale dell’opera in data 24 marzo 2015 . Le opere realizzate attenevano a opere di impiantistica nell’ambito di un appalto privato stipulato da un condominio per la ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma Abruzzo del 2009, il cui credito per € 638.206,73 era stato « riconosciuto dagli organi concorsuali », ma collocato al chirografo nel piano concordatario.
Come risulta dalla sentenza impugnata, le fatture emesse non risultavano scadute alla data dell’ultima autocertificazione del 28 gennaio 2015, a termini di quanto previsto da ll’art. 11, comma 11bis d.l. n. 76/2013, conv. dalla l. n. 99/2013.
Il Tribunale di L’Aquila ha accertato la natura prededucibile del credito di € 638.206,73 e ha collocato al chirografo l’ulteriore credito di € 108.517,00 , osservando -quanto al credito prededucibile -che opera l’art. 11, comma 11 -bis cit., trattandosi di crediti il cui pagamento costituisce condizione necessaria per conseguire il pagamento da parte del committente e, quindi, di credito funzionale alla procedura concordataria dell’appaltatore .
La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello principale della società in c.p. quanto al credito di € 108.517,00 (« il preteso credito di € 108.517 non trovava giustificazioni di sorta ») e ha rigettato nel resto
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l’appello principale della società in concordato, nonché l’appello incidentale della creditrice. Ha ritenuto il giudice di appello -per quanto qui rileva -che il credito del subappaltatore è funzionale alla procedura concordataria, in quanto l’art. 11, comma 11 -bis d.l. cit. rende esigibile il credito dell’appaltatore verso il committente a condizione che il committente renda una certificazione relativa al l’avvenuto pagamento dei subappaltatori.
Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che tale norma, la quale configura l’autocertificazione del pagamento del subappaltatore quale condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore principale, si applichi anche ai crediti non ancora scaduti, relativi agli ultimi mesi di lavori in subappalto. Il giudice di appello -richiamandosi a certa giurisprudenza di questa Corte -ha ritenuto che il pagamento del subappaltatore costituisca credito funzionale agli interessi della procedura. Sotto questo profilo, il giudice di appello ha rilevato come non vi sia prova del pagamento all’appaltatore da parte del committente, circostanza che attribuisce rilevanza, in termini di funzionalità agli interessi della procedura, al pagamento del subappaltatore ai fini del pagamento dell’ultimo SAL da parte del committente.
Propone ricorso per cassazione la società in RAGIONE_SOCIALE affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il creditore , che deposita memoria, quest’ultima peraltro inammissibile in quanto tardiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall. e dell’art. 11, comma 11 -bis d.l. n. 76/2013, conv. dalla l. n. 99/2013, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto prededucibile il credito del subappaltatore sul presupposto che il committente condominio non avrebbe pagato l’appaltatore in assenza
del l’autocertificazione del pagamento del subappaltatore, quale condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore . Osserva il ricorrente che la norma in oggetto esclude espressamente l’autocertificazione del pagamento dei fornitori ai fini del pagamento della rata finale; farebbe, pertanto, difetto in questo caso la condizione di esigibilità valorizzata dalla sentenza impugnata ai fini dell’attribuzione della natura prededucibile al credito del subappaltatore. Osserva, inoltre, come la ratio della norma, la quale -analogamente a quanto avviene per i subappalti negli appalti pubblici (d. lgs. n. 163/2006, al quale sono succeduti il d. lgs. n. 50/2016 e il d. lgs. 36/2023) -tutela il tempestivo completamento dell’opera e solo indirettamente il credito del subappaltatore. Si osserva, infine , come l’appaltatore non possa considerarsi un creditore funzionale alla procedura concorsuale.
Va preliminarmente rigettata la censura di inammissibilità del ricorso, non trattandosi di valutazioni in fatto bensì di interpretazione di norme di legge.
Il ricorso è fondato. Le disposizioni che creano alterazioni al principio della garanzia patrimoniale vanno intese restrittivamente, con particolare riferimento alle norme che, creando una antergazione di un creditore alla massa, non possono che costituire previsione eccezionale e di stretta interpretazione, attesa la deroga al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ. (Cass., n. 21156/2022). Ne consegue che di una disposizione che attribuisca (direttamente o indirettamente) una collocazione privilegiata o in anteclasse ad altri creditori deve darsi una interpretazione che non estenda l’applicazione a ipotesi non espressamente previste da lla norma.
27890/2022 R.G. 4. L a norma di cui all’art. 11, comma 11 -bis d.l. n. 76/2013, conv. dalla l. n. 99/2013, dispone che « i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono
effettuati, (…) solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall’impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L’autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento ».
L’interpretazione letterale della norma attribuisce natura di condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore alla autocertificazione del pagamento dei subappaltatori scaduti nei precedenti SAL e con esclusione dell’ultima rata , così escludendo -in tesi -il presupposto in base al quale è stata riconosciuta la prededuzione del credito del controricorrente, in quanto credito non scaduto all’epoca dell’ultima autocertificazione .
Né può darsi lettura estensiva della prededucibilità del credito del subappaltatore, argomento ampiamente speso dalla sentenza impugnata, in forza della dedotta funzionalità del credito del subappaltatore agli interessi della procedura concordataria. In primo luogo, come evidenzia il ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte -per quanto in tema di appalto pubblico (Cass., Sez. U., n. 5685/2020) -ha evidenziato che la tutela del subappaltatore viene attuata con modalità diverse dalla prededuzione, come il pagamento diretto da parte della stazione appaltante, come previsto dall’art. 71, par. 3, Dir. 2014/24/UE. Tale giurisprudenza riconosce, tuttavia, che nel caso in cui la stazione appaltante eserciti autotutela (eccezione di inadempimento) sui pagamenti a eseguirsi nei confronti dell’appaltatore sino all’eventuale pagamento del subappaltatore, il pagamento del subappaltatore assurge al rango di condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore . Al contrario, ove « il suddetto potere non venisse esercitato oppure non fosse suscettibile di produrre in concreto effetti paralizzanti nei confronti dell’appaltatore, non vi sarebbe ragione di favorire il pagamento del credito del
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subappaltatore» (Cass., Sez. U., n. 5685/2020, cit.). Secondo questa interpretazione, l’ eccezione di inadempimento del committente o della stazione appaltante fondata sul mancato pagamento del subappaltatore ad opera dell’ appaltatore in concordato preventivo può astrattamente comportare il riconoscimento della natura prededucibile al credito del subappaltatore.
Peraltro, lo strumento funzionale alla sterilizzazione dell’ eccezione di inadempimento per mancato pagamento del subappaltatore non è la prededuzione del credito del subappaltatore ma il suo effettivo pagamento. Il pagamento del credito del subappaltatore deve, difatti, precedere il pagamento da parte del committente, laddove la prededuzione del credito crea una mera (benché ragionevole) aspettativa di soddisfacimento (futuro) del credito stesso, in quanto lo anterga alla futura soddisfazione di altri creditori (Cass., n. 18837/2020). Trattandosi di ragionevole aspettativa di soddisfacimento del credito, la prededuzione non consente, in quanto tale, di rimuovere le condizioni in base alle quali viene formulata l’eccezione di inadempimento.
Per rimuovere in sede concorsuale il presupposto in base al quale viene articolata l’eccezione di inadempimento sarebbe necessario, invero, il pagamento del credito concorsuale, evento per il quale si rendono necessari altri strumenti, quali l’autorizzazione alla erogazione di un finanziamento prededucibile che consenta all’appaltatore in c.p. di pagare il subappaltatore, ovvero l’autorizzazione giudiziale al pagamento del medesimo creditore concorsuale, ove funzionale alla procedura concorsuale (art. 182quinquies , commi primo e quinto l. fall., artt. 99 e 100 CCII).
Diversamente, la prededuzione del credito dell’appaltatore potrebbe essere richiamata indirettamente a supporto della natura funzionale di questo credito nel concordato preventivo, ove la funzionalità venisse intesa non soltanto con riferimento al nesso tra
l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito del subappaltatore, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto astrattamente utile alla gestione concorsuale.
Tuttavia, tale interpretazione non è più sostenibile alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prededuzione funzionale va ancorata, in modo specifico e non in astratto, a una valutazione di « inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa » (Cass., Sez. U., n. 42093/2021). In assenza di tale inerenza necessaria del pagamento del credito del subappaltatore ai fini della conservazione dei valori aziendali dell’impresa , non vi è più spazio per il riconoscimento della prededuzione funzionale per il credito del subappaltatore.
Deve, pertanto, concludersi che, a termini dell’art. 11, comma 11bis d.l. n. 76/2013, non può riconoscersi natura prededucibile al credito del subappaltatore per fatture non ancora scadute al la data dell’ultima autocertificazione rilasciata dall’impresa affidataria dei lavori precedente la rata finale del pagamento. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
Il ricorso va accolto, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi la domanda di accertamento della prededuzione del residuo credito in oggetto. Le spese dell’intero giudizio, attesa l’evoluzione progressiva della giurisprudenza di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
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La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di accertamento della prededuzione del credito di € 638.206,73; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.