Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30106 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15138/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec:
EMAIL);
e
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA, FOWLER TERRY MARION;
-intimate- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 986/2023 depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1405/2019, accoglieva la domanda revocatoria della Banca Monte dei Paschi Di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., creditrice della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, promossa nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, in relazione all’atto con cui NOME COGNOME, che aveva prestato fideiussione a favore della società debitrice, aveva costituito ipoteca in favore della COGNOME per euro 365.000,00, ritenendo l’atto di costituzione dell’ipoteca un atto a titolo gratuito, posteriore al sorgere del credito della banca agente e pregiudizievole per le ragioni creditorie.
La Corte d’Appello di Firenze, riuniti gli atti di impugnazione proposti da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, rilevata la sopravvenienza della sentenza n. 3396/2022, con la quale il Tribunale di Firenze, definendo il giudizio di opposizione al decreto con cui era stato ingiunto alla società debitrice principale e ai fideiussori il pagamento di euro 177.531,52, aveva accertato l’inesistenza del credito della banca
ingiungente, nonché della sentenza n. 41994/2021 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte in tema di nullità derivata RAGIONE_SOCIALE fideiussioni ex art. 2 L. 287/1990 e ritenuto che la sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze potesse riflettersi su uno degli elementi costituitivi della domanda revocatoria, posto che la nozione di credito litigioso, rilevante ai fini della proposizione dell’azione revocatoria (secondo quanto statuito da Cass., Sez. Un., n. 9440/2004), avrebbe potuto considerarsi incompatibile con l’accertamento negativo del credito intervenuto in sede giudiziale e che la sentenza n. 41994/2021 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite potesse riflettersi sull’oggetto specifico del primo motivo dei due appelli, ha, dapprima, sollecitato le parti, ai sensi dell’art. 101 cod.proc.civ., a dedurre in merito e differito la discussione della causa. Ha deciso, quindi, la causa con la sentenza n. 986/2023, depositata il 10/05/2023, rigettando entrambi gli appelli. In particolare, ha disatteso l’eccezione di nullità della fideiussione sulla quale si fondava il credito della banca; ha ritenuto sussistente un credito eventuale a tutela del quale la banca aveva agito; ha escluso che l’atto impugnato in revocatoria dovesse considerarsi posteriore al sorgere del credito; ha respinto la tesi che l’ipoteca volontaria fosse da considerarsi atto a titolo oneroso e non gratuito.
NOME COGNOME proponeva ricorso per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, resisteva con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., con cui prospettava il rigetto del ricorso.
NOME COGNOME ha chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis, 2° comma, cod.proc.civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
In vista dell’odierna camera di consiglio, la ricorrente e la controricorrente hanno deposito memoria; la controricorrente si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 337, secondo comma, cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente un credito litigioso, nonostante la sentenza n. 3396/2022 resa dal Tribunale di Firenze avesse accertato l’inesistenza del credito sulla scorta del quale la Banca Monte dei Paschi S.p.A. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 137/2017.
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo , ove avesse ritenuto la sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze non suscettibile di fare stato nel giudizio avente ad oggetto l’azione di cui all’art. 2901 cod.civ., avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa che essa passasse in giudicato.
Il motivo è infondato.
Durante lo svolgimento del giudizio di appello, era stata pubblicata la sentenza di primo grado resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 137/2017 che non solo aveva negato la sussistenza del credito della banca ingiungente, ma aveva accertato, sulla scorta della CTU espletata, l’esistenza di un contro credito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE. Detta sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, la quale, con ordinanza, ne aveva sospeso la provvisoria esecutività, ritenendo che: i) dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado emergeva che l’importo di euro 99.906,42 non indicava un saldo positivo dei rapporti bancari analizzati, ma solo l’ammontare complessivo degli addebiti ritenuti illegittimi, mentre il
saldo dei singoli conti correnti era indicato come comunque negativo dal CTU anche all’esito del ricalcolo, salvo un modesto saldo positivo per il conto anticipi di euro 4324.24; ii) fosse dubbia la legittimazione attiva della COGNOME in relazione alla condanna alla restituzione ; iii) fossero da accertare le condizioni patrimoniali degli appellati.
Chiamata a verificare i riflessi della sentenza n. 3396/2022 del Tribunale di Firenze sulla causa avente ad oggetto la domanda di cui all’art. 2901 cod.civ., il giudice a quo , dopo aver precisato che l’azione revocatoria è esperibile anche nei confronti di un credito litigioso: i) ha sostenuto che non c’è rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra l’accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria e non c’è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati; ii) ha osservato che solo se la sussistenza del credito fosse «escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 cod.civ. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché così come la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile (quantunque non contraddittoria) se il credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, nel caso inverso (se cioè l’accertamento irrevocabile dell’inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull’azione ex art. 2901 c.c.), l’attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più alcuna utilità a ottenere l’inefficacia dell’atto impugnato»; iii) ha aggiunto che fin quando l’inesistenza del credito non sia affermata con sentenza divenuta irrevocabile, il giudice della causa revocatoria, sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito è accertato, «non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell’azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della
relativa domanda»; iv) ha, quindi, tratto elementi di valutazione in ordine all’accertamento incidentale del credito ex art. 2901 cod.civ. sia dalla sentenza n. 3396/2022, sia dall’ordinanza con cui il giudice dell’impugnazione ne aveva escluso la provvisoria esecutorietà, ritenendo, tra l’altro, che essa forniva «elementi che smentiscono, pur alla cognizione meramente incidentale propria di questa causa, l’esistenza di un credito di MPS (poi ceduto a RAGIONE_SOCIALE)», non perché avesse sospeso la esecutività della sentenza, ma per il fatto di contenere una «delibazione del merito della causa e, in particolare, dalla individuazione di quello che appare un vero e proprio errore compiuto dal Tribunale nel recepire le conclusioni della c.t.u.»; v) ha aggiunto che «un provvedimento giudiziale che, pur se di primo grado, neghi il credito, è idoneo, con la sua autorità, a degradare la pretesa della banca al di sotto della figura del credito eventuale, concetto che, di origine pretoria, non può superare il contrario accertamento di un giudice; così come l’aspettativa, alla quale si è ricollegata la banca nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c., non esiste più dinanzi a un risultato giudiziale negativo, pur se non irrevocabile. Ma, proprio per le stesse ragioni, una specifica valutazione del giudice dell’impugnazione è a sua volta idoneo, a seconda del suo contenuto, a superare, ai presenti fini, l’accertamento del primo giudice».
Come il Consigliere delegato aveva sostenuto nella proposta di definizione accelerata qui opposta, il giudice della causa pregiudicata non ha l’obbligo, bensì solo la facoltà, di disporre la sospensione del giudizio, ove la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado e penda su di essa il giudizio di impugnazione. Che la sospensione non sia doverosa si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo rivestono tanto l’art. 282 cod.proc.civ. circa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado (Cass., Sez.
Un., n. 10027 del 19/06/2012) quanto l’art. 295 cod.proc.civ., relativo alla sospensione necessaria finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto che presuppone altresì l’identità RAGIONE_SOCIALE parti dei procedimenti (Cass. n. 17623 del 25/08/2020). A differenza dell’art. 295 cod.proc.civ., l’art. 337, secondo comma, cod.proc.civ. disciplina un’ipotesi di sospensione facoltativa del processo: il giudice, quindi, non essendo obbligato a sospendere il giudizio, ha un ventaglio di opzioni: a) sospenderlo in attesa dell’esito dell’impugnazione, sorreggendo la decisione con una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (Cass. n. 16051 del 18/05/2022); b) conformarsi alla decisione impugnata; c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione.
Il giudice a quo ha deciso in modo difforme rispetto al giudice della sentenza che, secondo quanto prospettato, avrebbe dovuto assumere valenza pregiudicante ed ha motivato ampiamente ed idoneamente circa le ragioni di detta differente valutazione.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380bis , 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, è tenuta ad applicare l’art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ.
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 3.500,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore
della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio a favore della società controricorrente, che liquida in euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc.civ. al pagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore somma di euro 3.500,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18 ottobre