Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7374/2021 R.G. proposto da:
Comune Di Conversano, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente e ricorrente incidentale- avverso decreto di Tribunale Bari n. 1204/2021 depositato il 04/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Comune di Conversano propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito per complessivi € 1.466.018,02, a titolo di penali di cui alle determine dirigenziali ai sensi dell’art. 5 del contratto di appalto per «servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata» con cui erano stati contestati gli inadempimenti della società affidataria del servizio nell’esecuzione del contratto.
Il Giudice Delegato respinse la domanda.
S ull’opposizione allo stato passivo proposto dall’Ente territoriale, il Tribunale di Bari ammetteva al passivo del Fallimento il credito insinuato, in via chirografaria, per la somma di € 1.466.018,02, oltre interessi legali, non riconoscendo la prededuzione richiesta dall’opponente.
2.1 Osservava il Tribunale di Bari che, a fronte della contestazione di specifici e puntuali addebiti alla RAGIONE_SOCIALE contenuti nelle determine dirigenziali, il Fallimento non aveva fornito la prova di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali.
2.2 Rilevava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prededuzione posto che il credito maturato in gran parte dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo e in minima parte successivamente alla dichiarazione del fallimento non aveva arrecato alcun vantaggio alla massa dei creditori, poiché si trattava di pretese risarcitorie da inadempimento contrattuale.
2 Il Comune di Conversano ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, il
Fallimento ha svolto difese con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., omessa e insufficiente valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 nr 5 c.p.c., difetto di motivazione: sostiene il Comune che il Tribunale abbia errato nel non riconoscere la prededuzione in quanto il credito per penali, correlate agli inadempimento del società assuntrice del servizio pubblico, si riferiva ad un rapporto contrattuale di appalto di servizi la cui esecuzione era perdurata ed era pertanto da considerare funzionale alla procedura.
Il Fallimento, infatti, aveva continuato a percepire dalla stazione appaltante i corrispettivi per il servizio espletato sicché a dire dell’ente comunale era irragionevole non riconoscere la prededuzione per le penali maturate in ra gione dell’inadempimento della società fallita proprio in relazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale, in quanto, così come la procedura si era appropriata dei vantaggi della perdurante esecuzione del contratto, allo stesso tempo doveva riconoscere i diritti scaturenti dal medesimo negozio giuridico in capo alla controparte contrattuale.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.
2 Risulta accertato che il Comune di Conversano concesse in gestione alla RAGIONE_SOCIALE «i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata»; il contratto d’appalto prevedeva specifiche clausole penali nell’ipotesi di mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali ;
gli inadempimenti del gestore del servizio erano contestati con atto dirigenziale dell’amministrazione concedente che con lo stesso provvedimento determinava anche la somma di denaro, a titolo di penalità, a carico del gestore inadempiente.
RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di concordato preventivo nel dicembre 2014 cui seguì il Fallimento della società, dichiarato in data 6/7/2015, con esercizio provvisorio dell’impresa disposto dalla stessa sentenza.
2.1 Il credito fatto valere dal Comune con l’insinuazione allo stato passivo ed accertato dal Tribunale che ne ha disposto l’ammissione, sia pur in collocazione chirografaria, si riferisce alle penalità contrattuali contestate con determina dirigenziale nr. 1057 del 29/7/2015 per € 501.551,89 (periodo fino al 28/2/2015), determina nr 1087 del 17/12/2015 per € 419.256 (periodo 1/3/2015-31/10/2015) e con determina nr 1673 del 20/10/2016 per € 545.209 (periodo 12/5/2014 -11/7/2016).
2.2 Non vi è dubbio che, come accertato dal Tribunale, parte degli inadempimenti contestati al gestore del servizio si sono consumati nel breve lasso temporale successivo all’apertura della procedura concorsuale in cui la fallita ha operato in regime di esercizio provvisorio di impresa (6/6/2016, data della dichiarazione del Fallimento, 11/6/2016 data in cui è cessato il rapporto contrattuale).
2.3 Orbene, l’art. 104, comma 8, l.fall. prevede espressamente il riconoscimento della prededuzione per i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio per effetto della prosecuzione dei contratti.
2.4 Questa Corte in materia di continuazione del rapporto di appalto dopo l’apertura di una procedura concorsuale ha recentemente enunciato il seguente principio: «il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente assume l’obbligo di eseguire in prededuzione, in luogo del
contraente poi fallito, tutti i relativi obblighi ma nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, ma solo se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, di quelli al pagamento del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell’apertura del concorso, senza, per contro, assumere, neppure in questo secondo caso, gli obblighi al risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente poi assoggettato alla procedura prima della sua apertura» (cfr. Cass.n.5585/2025).
E’ stato precisato in motivazione che qualora il curatore opti per il subingresso nel rapporto contrattuale in corso (così come nel caso di specie vi subentri in conseguenza per effetto dell’esercizio provvisorio dell’impresa) assume (fatte salve le eventuali modifiche al regolamento contrattuale apportate dalla legge, come, ad es., il diritto di recedere entro un certo termine: artt. 79 e 80 L.Fall.) la stessa posizione contrattuale del contraente, con tutti i conseguenti diritti e dei relativi “obblighi”, ivi compresi quelli al risarcimento dei danni contrattuali conseguenti ai relativi inadempimenti, ma solo se si tratta di debiti (e, dunque, di inadempimenti) maturati (e commessi) successivamente al subingresso, anche se si tratta di un contratto “ad esecuzione continuata o periodica’.
L’art. 74 l.fall., infatti, prevede, al riguardo, che, in caso di subingresso in un (qualsiasi) contratto “ad esecuzione continuata o periodica” (come un appalto che sia configurabile come tale: Cass. n. 16650 del 2022), il curatore assume, in prededuzione, (“anche”) i debiti maturati antecedentemente all’apertura della procedura di fallimento (o di amministrazione straordinaria), ma solo se si tratta, come la norma (che ha carattere eccezionale) espressamente prevede, dei debiti aventi ad oggetto il pagamento del “prezzo”, e cioè del mero corrispettivo contrattuale a suo tempo pattuito, “delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati”:
non anche (evidentemente a tutela della massa degli altri creditori e della prevedibilità degli oneri finanziari conseguenti alla scelta per il subingresso) i debiti al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti al medesimo contratto già commessi dal contraente poi assoggettato a procedura concorsuale ma prima della relativa apertura.
Resta, quindi, fermo che il curatore del fallimento ove non adempia, in tutto o in parte alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso nel rapporto contrattuale assume, in prededuzione, l’obbligo di risarcire i conseguenti danni riferiti ad inadempimenti posti in essere dopo l’apertura della procedura.
2.6 Il decreto impugnato si è discostato da tale insegnamento lì dove ha escluso la natura prededucibile del diritto dell’Ente territoriale al risarcimento anche degli accertati danni subiti in conseguenza dell’inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti per il segmento temporale, che va dalla data di apertura della procedura 6 giugno 2016 alla cessazione del contratto 11 luglio 2016 alla luce dei suoi stessi accertamenti di fatto.
2.7 Non sono, infatti, condivisibili le ragioni poste a sostegno dell’esclusione del credito anche per la parte di danno correlata agli inadempimenti post-fallimento modulate in termini di utilità per la procedura dell’evoluzione del rapporto contrattuale , in quanto nella fattispecie in esame la prededuzione è conseguenza del nesso sinallagmatico tra le prestazioni relative ad un contratto al quale il curatore è subentrato con assunzione di tutti gli obblighi che ne derivano, anche di natura risarcitoria.
3 Il motivo di ricorso incidentale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1218 c.c, 93, 95 e 96 l.fall, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: si sostiene che la regola, in tema di ripartizione dell’onere della prova che il Tribunale di Bari ha ritenuto di applicare, richiamando la sentenza delle S.U.
di questa Corte n. 13533/2001 mal si concilia con il giudizio di opposizione allo stato passivo.
In particolare il principio della riferibilità o vicinanza della prova, che giustifica il regime di ripartizione della prova secondo il quale il creditore (opponente) è gravato dall’onere di provare la fonte del proprio diritto di credito -costituita dal contratto di appalto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE -e di allegare gli inadempimenti che avevano giustificato la comminazione delle penali mentre il debitore (l’opposto Fallimento) è tenuto a dimostrare l’adempimento dell’obbligazione non troverebbe applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo stante la posizione di terzo assunta dal curatore.
Il motivo è infondato.
3.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole ordinarie in tema di onere della prova desunte dall’insegnamento impartito dalle S.U. con la sentenza 13533/2001, secondo il quale grava sull’opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito mentre grava sulla Curatela l’onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (cfr. tra le tante Cass. 25584/2018 e 5847/2021).
4 In accoglimento del ricorso, l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa davanti al Tribunale di Bari, in diversa composizione per gli accertamenti sulla prededuzione per la parte di credito ammessa al passivo maturata dopo l’apertura della procedura concorsuale e per la regolamentazione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 marzo