Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26557 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12564/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 1027/2020 depositato il 10/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con domanda ex artt. 93 e 103 l.fall. trasmessa il 22/09/2014, Banca Nazionale del Lavoro RAGIONE_SOCIALEBNLRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEp.a. -creditrice di RAGIONE_SOCIALE in ragione di un ingente finanziamento la cui restituzione era stata garantita da RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, mediante concessione di un’ipoteca sui propri beni – chiese il riconoscimento del proprio diritto reale di garanzia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della terza datrice, ai fini della soddisfazione in sede di riparto sul ricavato dei beni ipotecati in proprio favore.
1.1. -Il giudice delegato dichiarò « non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di ammissione con privilegio ipotecario per € 27.450.993,95 nei confronti del terzo datore d’ipoteca e comunque escluso dal passivo in questa fase » per le ragioni indicate dai giudici di legittimità (Cass. 2429/2009 e altre conformi) e « in ogni caso escludersi dal passivo per inopponibilità, invalidità e/o inefficacia della garanzia e del titolo ».
1.2. -Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE, nelle more divenuta cessionaria pro-soluto del credito di BNL verso RAGIONE_SOCIALE, aderendo all’orientamento di legittimità in base al quale i titolari di diritti d’ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono – anche dopo la novella dell’art. 52, comma 2, l.fall., introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 – avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della l.fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l’accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato l’ineludibile contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice, dovendosi, invece, avvalere, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario (Cass. 2540/2016, 27504/2017, 18082/2018, 12816/2019) e dichiarando di non condividere il precedente contrario invocato dall’opponente (Cass. 2657/2019) .
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 52 l.fall. nonché dell’art. 113 c.p.c., per contrastare l’orientamento cui ha aderito il tribunale ed il principio sotteso, di dissociazione tra il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore e la garanzia patrimoniale nei confronti del terzo datore di ipoteca, invocando anche le contrarie disposizioni dettate negli artt. 201 e 294 CCII, dichiarate chiarificatrici (e non innovative) nella Relazione illustrativa del 10/01/2019.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., avuto riguardo alla non necessità di accertare l’esistenza del credito tra creditore ipotecario e terzo debitore, essendo stato prodotto l’avviso di pubblicazione in G.U. della cessione del credito.
-Il primo motivo è infondato e va respinto, con assorbimento del secondo.
-Occorre premettere che, al di là della sua opinabile qualificazione, la domanda per cui è causa, presentata ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., è stata pacificamente interpretata come domanda di ammissione al passivo fallimentare, senza che emerga una specifica contestazione sul punto.
4.1. -Ciò premesso, non resta che dare atto di come l’orientamento cui ha aderito il giudice a quo sia stato di recente avallato e confermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 8557/2023), le quali hanno, tra l’altro: i) ribadito che «i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica
dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore»; ii) precisato che, «in caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l’accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell’attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare».
-Segue il rigetto del ricorso, con compensazione però delle spese del presente giudizio, in quanto definito sulla base di un indirizzo nomofilattico successivo alla sua proposizione.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/05/2024.