Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5205 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5205  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2022 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t., AVV_NOTAIO, con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO rappresentata e difesa giusta procura speciale apposta in calce al presente ricorso a tutti gli effetti dell’art. 83 c.p.c. e determina generale n. 848 del 03.11.2022, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE –CODICE_FISCALE: CODICE_FISCALE -P.E.C.: EMAIL, iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione in data 21 ottobre 2022), presso il cui studio in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
Ricorrente
contro
NOME ,  n.  Roma  il  DATA_NASCITA  (CODICE_FISCALE); NOME n. Roma il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE); NOME ,  n.  Roma  il  DATA_NASCITA  (CODICE_FISCALE), NOME ,  n.  Roma  il  DATA_NASCITA  (MCH  NDR
CODICE_FISCALE) – già costituitisi in prosecuzione nel Giudizio R.G. 568/18 Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE nella loro qualità di Eredi della dr.ssa NOME COGNOME (appellante in riassunzione) – tutti elett.te dom.ti in INDIRIZZO nello Studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE – fax: NUMERO_TELEFONO– pec: EMAIL) che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio costituente parte integrante del controricorso.
Controricorrenti
nonché
COGNOME  NOME,  RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Comune di RAGIONE_SOCIALE .
Intimati
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 563 depositata il 5 settembre 2022.
Lette  le  conclusioni  scritte  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del Sostituto Procuratore generale, dottor NOME COGNOME, che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-L’appaltatore RAGIONE_SOCIALE (in proprio e quale mandataria dell’Ati costituito tra la RAGIONE_SOCIALE stessa e altre tre imprese: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), convenne davanti al tribunale di RAGIONE_SOCIALE il committente RAGIONE_SOCIALE., chiedendone la condanna al  pagamento  di  alcune  riserve  nell’appalto  pubblico  stipulato  nel 1990 per la realizzazione di duecentodieci alloggi in quella città, villaggio Bordonaro.
Il  tribunale  disattendeva  la  domanda,  ma  il  credito  della  RAGIONE_SOCIALE. venne riconosciuto  dalla  Corte  d’appello  con  sentenza  n°  187  del 29 marzo 2016, sebbene nella minor somma di euro 2.811.028,15.
Nel  giudizio  di  secondo  grado  era  intervenuta  NOME  COGNOME,  in qualità  di  cessionaria  della  quota  parte  del  credito  spettante  alla cedente RAGIONE_SOCIALE (pari al 25% del totale), dopo lo scioglimento dell’Ati tra le quattro imprese.
La COGNOME, onde comprovare la sua legittimazione, aveva prodotto una ‘ cessione solutoria ‘ da parte del fallimento RAGIONE_SOCIALE in suo favore.
La Corte d’appello, con la sentenza sopra menzionata, aveva ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere tra la COGNOME ed il fallimento in virtù della predetta ‘ cessione ‘.
2 .- Su ricorso principale ed incidentale di tutte le parti, questa Corte -per quello che qui ancora rileva -con ordinanza n° 11697/2018, dopo aver rigettato tutti gli altri gravami hinc et inde proposti, accoglieva il terzo motivo di ricorso incidentale proposto dalla COGNOME avverso la sentenza n° 187.
Lamentava, infatti, quest’ultima di essersi vista negare la condanna dello  I.a.c.p.  al  pagamento  della  sua  quota  di  credito  per  effetto della dichiarata cessazione della materia del contendere.
Osservava questa Corte che la dichiarata cessazione della materia del contendere era stata riferita ad un atto di transazione di cui la sentenza impugnata non chiariva lo specifico contenuto né spiegava per quale ragione la COGNOME avrebbe rinunciato alla quota spettantele del credito vantato verso lo IACP, risultando, inoltre, poco comprensibile  l’affermazione  secondo  la  quale  il  predetto  accordo avrebbe avuto ” effetto in sede di riscossione delle somme “.
Questa parte della motivazione della sentenza impugnata era, dunque, perplessa e quindi sindacabile in sede di legittimità, a norma del novellato art. 360 n° 5 cod. proc. civ. come dedotto dalla COGNOME.
3 .-La COGNOME riassumeva il giudizio davanti alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE,  il  quale -dopo  il  decesso  della  riassumente  (avvenuto
prima della celebrazione della prima udienza) -veniva proseguito dagli eredi, signori COGNOME indicati in intestazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del rinvio (oltre a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse della COGNOME e dei suoi eredi  all’azione  ed  a  proseguire  oltre  nella  domanda)  respingeva l’eccezione  di  estinzione  del  giudizio  formulata  dallo  I.a.c.p.  in comparsa  conclusionale  in  quanto  tardiva  ( ex art.  307,  quarto comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n° 69/2009).
L’eccezione  predetta,  inoltre,  era  stata  avanzata  sull’erroneo  presupposto che i fratelli NOME non fossero eredi della COGNOME, ma solo suoi successori a titolo particolare, e che, pertanto, non avessero legittimazione a proseguire il giudizio in luogo della de cuius .
Al contrario, nella scheda testamentaria il credito della COGNOME verso lo I.a.c.p. era stato lasciato ai suoi quattro figli e tale assegnazione conteneva una istituzione ereditaria ai sensi dell’art. 588 cod. civ.
La Corte respingeva, infine, l’eccezione di compensazione formulata dallo  I.a.c.p.,  con  la  quale  quest’ultimo  intendeva  compensare  il credito della COGNOME col suo controcredito di euro 1.982.422,50, derivante da altra e separata sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE (n° 215 del 26 aprile 2016), mancando la prova del passaggio in giudicato di tale decisione e, dunque, la certezza del controcredito stesso.
4 .-Ricorre per cassazione avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame a due motivi.
Resistono i COGNOME, che concludono per il rigetto dell’impugnazione.
Le  altre  parti  dei  precedenti  giudizi  (menzionate  in  intestazione) sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il  Procuratore generale e i ricorrenti hanno depositato, rispettivamente,  la  requisitoria  e  le  memorie  illustrative  ai  sensi  dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .-  Col primo mezzo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio in relazione all’art. 102. c.p.c. ‘.
La Corte avrebbe omesso di rilevare l’assenza in giudizio di un litisconsorte necessario, ossia del signor NOME COGNOME, coniuge della COGNOME ed erede, come desumibile dalla scheda testamentaria.
Il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che unicamente i quattro figli della COGNOME fossero stati istituiti eredi ex art. 588 cod. civ.
Al contrario, col testamento la de cuius avrebbe destinato l’intero patrimonio sia ai figli che al coniuge, assegnatario della sola legittima.
Inoltre, il fatto che nella scheda testamentaria la COGNOME avesse lasciato il credito litigioso solo ai figli non escludeva che una parte di esso dovesse essere poi devoluta al coniuge.
6 .- Il mezzo è infondato.
Anzitutto la questione della partecipazione al giudizio di NOME COGNOME venne posta davanti alla Corte d’appello in sede di rinvio ex art.  392  cod.  proc.  civ.  solo  ai  fini  dell’eccezione  di  estinzione del giudizio, che, a dire dello I.a.c.p., avrebbe dovuto essere riassunto da tutti i coeredi.
Tale  eccezione  venne  respinta,  come  già  detto  nella  precedente parte narrativa, sul rilievo della sua tardività, essendo stata formulata solo nella comparsa conclusionale e dovendo, per contro, essere eccepita nella prima udienza del giudizio di rinvio.
Questo passaggio motivazionale non è stato impugnato dal ricorrente, con la conseguenza che l’eccezione di estinzione del giudizio
deve  ritenersi  definitivamente  respinta,  come  pure  deve  ritenersi definitivamente accertato che i NOME, compreso NOME, sono tutti eredi e non successori a titolo particolare.
Ora, però, nella presente sede lo RAGIONE_SOCIALE propone la questione sotto un diverso profilo, cioè quello della mancanza di un litisconsorte necessario.
Sebbene  l’integrità del contraddittorio  debba  essere  accertata d’ufficio anche in sede di legittimità, il mezzo è comunque destituito di pregio.
Infatti, come ben argomenta il Procuratore generale, l’attribuzione del credito ai quattro figli costituisce una parziale divisio inter liberos (art. 734 cod. civ.), donde la mancanza di una comunione ereditaria tra coniuge della NOME e figli.
Ma anche predicando la sussistenza di tale comunione (tra figli e coniuge), il motivo non sarebbe accoglibile.
È, infatti, noto che i crediti del de cuius , quale quello della COGNOME per cui è oggi causa, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi  in  modo  automatico  in  ragione  delle  rispettive  quote,  ma entrano a far parte della comunione ereditaria.
Ne discende, secondo l’orientamento di questa Corte ( ex multis : Cass., sez. III. 18 aprile 2024, n° 563) che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito: facoltà che qui lo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE non ha, però esercitato.
7 .-  Col secondo motivo -rubricato  ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, in relazione  all’art.  2909  c.c.  violazione  e  falsa  applicazione  ai  sensi dell’art.  360,  comma  1  n.  3,  in  relazione  all’art.  1243  c.c.  e  112
c.p.c. ‘ -lo I.a.c.p. deduce che l’eccezione di compensazione venne respinta dalla Corte territoriale sul rilievo della mancanza di certezza del controcredito.
In realtà la sentenza della Corte d’appello che accertava il controcredito  dello  I.a.c.p.  era  stata  emessa  all’esito  dell’impugnazione della  sentenza  del  primo  grado  pronunciata  tra  lo  stesso  I.a.c.p., attore,  che  chiedeva  la  condanna  solidale  di  RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (dante causa della COGNOME), convenuti, al risarcimento dei danni per gravi violazioni contrattuali dell’appalto.
Tale sentenza di primo grado era stata impugnata solo da RAGIONE_SOCIALE ed era, pertanto, passata in giudicato quanto agli altri  coobbligati  solidali,  tra  i  quali  la  RAGIONE_SOCIALE  e,  dunque,  la sua avente causa, NOME COGNOME.
In  ogni  caso,  quel  contenzioso  era  stato  definito  da  questa  Corte con l’ordinanza n° 12483/2012, legittimamente prodotta sub doc. n° 25 nel presente giudizio di legittimità, e la sentenza di secondo grado era, pertanto, passata in giudicato.
8 .- Il mezzo è inammissibile.
Anzitutto, come correttamente rileva il Procuratore generale, il carattere chiuso del giudizio di rinvio preclude la possibilità di sollevare, in quella sede e per la prima volta, eccezione di compensazione (Cass., sez. VI-3, 23 marzo 2017, n° 7506).
Secondariamente, la questione della compensazione involge giudizi di fatto in quanto essa ha luogo quando i due creditori siano titolari di un credito e di un controcredito omogenei, liquidi ed esigibili.
Nel presente giudizio, pertanto, il ricorrente -a tutto concedere -oltre a dimostrare la certezza del suo controcredito, avrebbe dovuto anche precisare quando i due opposti crediti sono venuti a scadenza e riportare, per il principio di autosufficienza, il luogo ed il tempo processuali di allegazione di tale circostanza.
Da ultimo, il ricorrente avrebbe anche dovuto chiarire perché il credito  della  COGNOME  sarebbe  compensabile  con  un  suo  controcredito vantano (non verso la de cuius ,  ma) verso altri soggetti, ossia la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Ciò non è avvenuto e tali carenze rendono il mezzo inammissibile.
9 .- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione  delle  spese  del  presente  giudizio  in  favore  dei  resistenti eredi COGNOME.
Non occorre, invece, provvedere sulle spese predette nel rapporto tra I.a.c.p. e gli altri soggetti rimasti intimati, in ragione della loro mancata costituzione nella presente fase processuale.
Per  la  liquidazione  delle  spese -fatta  in  base  al  d.m.  n°  55  del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (pari alla quota di credito azionata) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va,  inoltre,  dato  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  di  cui all’articolo  13,  comma  1 -quater,  del  decreto  del  presidente  della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti eredi NOME, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il presidente
NOME COGNOME