Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13005 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 13005 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 22266-2019 proposto da:
NOME nella qualità di erede di NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMEunitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 22266/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
avverso la sentenza n. 431/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 956/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.5.19 la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma di sentenza del 22.5.17, ha condannato il sigCOGNOME al pagamento di euro 251.640 in favore dell’RAGIONE_SOCIALE per regresso in relazione ad infortunio letale sul lavoro occorso a dipendente.
In particolare, sulla scorta di prove documentali e testimoniali, la corte territoriale ha qualificato il rapporto di lavoro quale subordinato ed ha rideterminato le somme dovute all’RAGIONE_SOCIALE, accogliendo la domanda di adeguamento proposta dall’RAGIONE_SOCIALE (già nelle note autorizzate in primo grado -seppure poi disattese dal giudice di prime cure- e poi nella memoria di costituzione in appello) in considerazione delle rivalutazioni delle rendite RAGIONE_SOCIALE intervenute nel tempo con decreti ministeriali.
Avverso tale sentenza ricorre l’erede del COGNOME per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il giudicato interno sull’ammontare delle somme (perché i presupposti di legge per chiedere maggiori somme erano maturati in primo grado, il credito era stato precisato già in quella sede dalla parte e la sentenza non aveva accolto la relativa richiesta, né l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale).
Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 e 118 attuazione c.p.c., per mancanza di motivazione sull’importo delle somme.
Il primo motivo difetta di autosufficienza in quanto non riporta gli atti del primo grado (ed in particolare delle note richiamate dalla parte) e della sentenza relativa.
Il motivo è in ogni caso infondato, alla luce di Sez. L, Sentenza n. 4193 del 21/03/2003, Rv. 561309 -01 e Sez. L, Sentenza n. 15002 del 21/11/2000, Rv. 541934 01, secondo cui il credito dell’RAGIONE_SOCIALE verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che, se per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l’ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, la maggior somma risultante può essere domandata dall’istituto senza necessità di proporre appello incidentale, anche in sede di discussione del gravame proposto da controparte, costituendo tale richiesta semplice precisazione del “petitum” relativo alla domanda
già posta.
Il secondo motivo è infondato; la sentenza ha invero richiamato la documentazione allegata dall’RAGIONE_SOCIALE, così facendola propria, ed indicando compiutamente le ragioni a sostegno della decisione.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14