Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3281/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3083/2022 depositata il 04/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 24 gennaio 2023, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3083/2022 del 4/10/2022, notificata il 25/11/2022, pronunciata nei confronti di Agenzia delle Entrate -Riscossione , Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale s.p.a. (MCC) , Banca di Credito Cooperativo di Milano socRAGIONE_SOCIALE Coop ( BCC). Le parti intimate
Agenzia delle Entrate -Riscossione, Banca del Mezzogiorno -e Mediocredito Centrale s.p.a. (MCC) hanno notificato separati controricorsi. MCC ha depositato memoria.
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., notificato in data 8 luglio 2019, NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione affinché, previa sospensione della esecutività delle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA (notificata a NOME COGNOME, per l’importo di € 69.171,43) e n. NUMERO_CARTA (notificata a RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE per l’importo di € 75.000,65), venisse accertata la nullità delle cartelle esattoriali emanate e, in ogni caso, l’illegittimità delle somme richieste con la procedura esecutiva instaurata. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la piena legittimità delle modalità di escussione forzata prescelta e per negare il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni degli opponenti sul merito del rapporto obbligatorio, traente titolo dal mutuo chirografario ottenuto dalla banca di Credito Cooperativo di Carugate, a sua volta garantita dal Fondo di garanzia per le piccole imprese gestito da MCC ex l. 662/1996. Il Giudice, rilevato nella fase cautelare che non fosse stata convenuta in giudizio la Banca del Mezzogiorno -Medio Credito Centrale S.p.A. ( ‘MCC’), escussa dalla banca erogatrice del mutuo assistito dalle fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti in quanto soci della mutuataria RAGIONE_SOCIALE, fallita, rimasta inadempiente dopo il pagamento di tre rate, disponeva l’integrazione del contraddittorio con MCC; quest’ultima si costituiva per la fase di merito e disponeva la chiamata in causa di banca di Credito Cooperativo di Milano (BCC), creditrice garantita dalle fideiussioni rilasciate dai ricorrenti per il mutuo chirografario ottenuto con il contributo rilasciato da MCC. La banca chiamata si costituiva contestandola fondatezza dell’opposizione. Il Tribunale di
Monza, respingeva le domande proposte dagli attori in opposizione alla cartella esattoriale, unitamente alla domanda di garanzia impropria formulata da MCC nei confronti di BCC di Milano, condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite. Proposto appello dagli attori opponenti, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello, confermando la sentenza di prime cure e statuiva sulle spese di lite.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono sette motivi di nullità della sentenza:
Primo motivo : i ricorrenti deducono ‘violazione e falsa applicazione del d.lgs 123/98, della l. 662/1996, art. 2 comma 100, lett era a), dell’art. 1203 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’. Censurano la decisione nella parte in cui la Corte territoriale, in rigetto del primo motivo di appello, qualifica il rapporto intercorrente tra il garante bancario dell’impresa beneficiaria e MCC, escussa dalla banca mutuante, in termini di surrogazione, sulla base della quale la Corte fonda il titolo della pretesa di MCC del credito restitutorio, dopo averlo definito di natura pubblicistica in forza dell’art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998;
Secondo motivo : i ricorrenti deducono ‘violazione e falsa applicazione del d.lgs 123/98, della l. 662/1996, art. 2 comma 100, lettera a), dell’art. 1203 c.c. degli artt. 1949, 1954 1298 e 1299 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’. Censurano la sentenza assumendo che la garanzia rilasciata da MCC alla banca creditrice BCC che ha concesso il mutuo chirografario, in base alla disciplina che la regola, non potrebbe essere inquadrata nell’istituto della fideiussione tipica con i conseguenti effetti della surrogazione ovvero del regresso tra garanti coobbligati;
Terzo motivo: i ricorrenti denunciano ‘violazione e falsa applicazione dell’art.1936 c.c.; violazione e falsa applicazione del d.lgs 123/1998, art. 9, comma 5 e dell’art. 8 bis legge 33/2015; violazione e falsa applicazione dell’art. 2745 c.c., dell’art. 11, artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. 4 ‘. La decisione è censurata là dove la Corte di Appello afferma, sempre in relazione al primo motivo di appello, che il credito di MCC verso il garante bancario privato è privilegiato in base all’art. 9, comma 5 D.lgs 123/1998 e che la norma dell’8 bis Legge 33/2015 ha natura meramente ripetitiva e non innovativa, facendone discendere de plano la legittimità delle cartelle impugnate.
Quarto motivo : i ricorrenti denunciano la ‘violazione e falsa applicazione dell’art.2475 c.c. in relazione agli artt. 17 e 21 d.lgs 46/1999; violazione dell’art.474 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.’. La sentenza viene censurata là dove, sempre in relazione al primo motivo di appello Doc. D.1., Doc. D. § 1.4., pp. 24 26), dando per presupposta la surrogazione nel credito della banca derivante dal rapporto privatistico, la Corte territoriale fa discendere dall’ipotizzato privilegio derivante dalla qualità soggettiva di MCC e oggettiva del credito, il diritto ad agire di MCC verso il garante privato bancario mediante la procedura speciale di riscossione, e ciò in assenza di titolo giudiziale esecutivo. La censura assume che la sentenza confonda il titolo della riscossione con il privilegio che è una qualità propria del credito (citando Cass. n. 6908/2022), ma che ciò non riguarda la modalità di sua riscossione;
Quinto motivo : i ricorrenti denunciano ‘violazione e falsa applicazione dell’art.34 c.p.c., art.112 c.p.c., art.101 cost., falsa applicazione dell’art. 33 l. 287/1990 e d.lgs 168/2003, in relazione all’art. 360 n. 4 e n. 2 c.p.c.; violazione e falsa
applicazione dell’art.295 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c. p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.2 l. 287/1990 e art. 101 tfue, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale, in relazione al secondo motivo di appello, afferma: – di non potersi pronunciare sull’eccezione incidentale di nullità delle fideiussioni, sia omnibus sia specifiche (Doc. 5, Doc. 7, Doc. B.1., Doc. B.), per violazione della normativa antitrust, che spetterebbe solo al Tribunale delle Imprese competente già adito, e – di non dover contestualmente sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di appello, non ravvisando un vincolo di pregiudizialità necessaria tra la sentenza emessa all’esito del giudizio antitrust e la sentenza del giudizio di appello.
Sesto motivo: i ricorrenti deducono ‘ violazione dell’art.132, comma 2. n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. Denunciano che la Corte di Appello nello stesso paragrafo già impugnato con il precedente motivo afferma: – da una parte, di non poter decidere sull’eccezione incidentale di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole censurate dello schema ABI, ritenendo che la declaratoria di nullità delle fideiussioni, sia omnibus sia specifiche, spetti in via esclusiva alle Sezioni Specializzate antitrust , già investite della questione, dovendosi accertare il requisito dell’uniforme applicazione e la sussistenza della paventata nullità e ciò anche in relazione alla fideiussione specifica; dall’altra, con riferimento alla fideiussione specifica riproduttiva delle clausole anticoncorrenziali di cui allo schema ABI, che la violazione della normativa antitrust potrebbe essere sanata solo mediante ottenimento di un risarcimento per la lesione del diritto.
Settimo motivo: i ricorrenti deducono ‘ violazione e falsa applicazione della l. n. 287/1990, art. 2, 14, 20, nonché
dell’art. 41 cost., dell’art. 101 del trattato sul funzionamento dell’unione europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3 e n. 4 c.p.c.’. I ricorrenti affermano che l’accoglimento dei motivi che precedono dovrebbe comportare la riforma della decisione impugnata, per l’eventualità in cui questa Corte decidesse senza rinvio.
I primi quattro motivi vanno trattati congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione sulla natura del credito azionato con l’azione surrogatoria, esercitata da MCC (dopo essere stata escussa dalla banca in forza di polizza fideiussoria rilasciata a copertura di un contributo pubblico), mediante emissione di due cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate, per legge preposta alla riscossione di crediti di matrice pubblica.
Essi risultano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza formatasi sulla medesima questione.
I fideiubenti (qui ricorrenti) della banca erogatrice del mutuo concesso alla società in virtù del suddetto contributo pubblico, previsto per legge al fine di sostenere le piccole imprese, hanno proposto opposizione per eccepire la nullità della cartella esattoriale in quanto emessa in mancanza di una previsione normativa specifica per la fattispecie in esame e in assenza di un valido titolo esecutivo ex artt. 17 e 21 d.lgs. 46/99.
Relativamente alle censure di cui sopra, attinenti alla natura pubblicistica o meno del credito in rapporto alla speciale procedura esattoriale seguita per la sua escussione, va data continuità al principio già sancito da questa Corte in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in base al quale l’avvenuta escussione della Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale s.p.a. (MCC) da parte della banca mutuante in forza della garanzia ex lege di
cui alla l. 662/1996 determina la surrogazione legale di detto garante istituzionale nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. Sez. 3, n. 11559/2024; Cass. 9657/2024; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1005 del l 16/01/2023; Cass. Sez. 3, 8882/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass. Cass. SU 11930/2010). Il precedente di cui a Cass. Sez 1, n. 1453 /2022, richiamato nella censura, invero, non costituisce un elemento di discontinuità nella giurisprudenza richiamata, concernendo il diverso caso della opponibilità di detto credito, e del relativo privilegio, al fallimento, in base alla normativa speciale di settore non rilevante nel caso de quo .
Ne deriva che il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente – secondo l’insegnamento di Cass.Sez. U., n. 11930/2010 – la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (cfr. Cass.. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
In relazione alla speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione esercitata da MCC nel caso in
esame, distinto da quello privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla banca alla società mutuataria, garantito dai fideiubenti qui ricorrenti, la norma di cui all’art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva e non innovativa – di un regime generale che assegna natura pubblica a detto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7). La suddetta norma, in coerenza, rimanda all’esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all’art. 17 della citata legge.
Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l’istituto che lo gestisce recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l’azione di recupero.
Alla luce di quanto sopra, la decisione in esame dimostra di avere ben applicato i principi sopra esposti, con assorbimento delle ulteriori questioni sempre correlate alla natura di detto credito.
I successivi motivi cinque e sei riguardano le statuizioni con cui la Corte d’appello ha respinto, sotto più profili di rito e di merito, l’eccezione di nullità totale o in via subordinataparziale delle fideiussioni (speciali e omnibus ) rilasciate dai
ricorrenti alla banca in quanto contenenti clausole conformi alla schema di intesa ABI, dichiarato violatorio della normativa antritrust dalla Banca d’Italia, ove assumerebbe rilievo la clausola che deroga all’art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della garanzia stessa in quanto escussa oltre il termine previsto.
In particolare, con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 34 c.p.c., relativo agli ‘accertamenti incidentali’ in base al quale ogni giudice è tenuto ad esaminare e a pronunciare incidenter tantum sulle questioni che incidono sulla decisione di cui sia investito, anche se di competenza di un giudice diverso; ciò ad eccezione dell’ipotesi in cui la questione incidentale, rilevante nel giudizio e legata da un nesso di pregiudizialità tecnica, debba essere decisa dal giudice competente con efficacia di cosa giudicata per esplicita domanda delle parti o per legge. La censura deduce che nella fattispecie in esame si sia in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, atteso che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione n.41994/2021, la nullità della fideiussione riproduttiva delle clausole dello schema ABI è una nullità speciale. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto necessariamente disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., quantomeno con riferimento alle fideiussioni omnibus , essendo pendente tra le medesime parti un autonomo giudizio antitrust innanzi al Tribunale delle imprese.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. , in quanto non trascrive, per la parte che in questa sede rileva, la domanda giudiziale ad esso inerente, atteso che il meccanismo della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo se il giudizio pende tra le medesime parti nello stesso grado, restando altrimenti la possibilità da parte del giudice di merito di provvedere attraverso il meccanismo di cui
all’art. 337 c.p.c., che ammette una discrezionalità del giudice di diverso grado investito della questione nel provvedere alla sospensione, e ciò al fine di evitare il conflitto di giudicati (Cass. SU 10027/2012).
Nel sesto motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della decisione con la quale la Corte d’appello afferma : – da una parte, di non poter decidere sull’eccezione incidentale di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole censurate dello schema ABI, ritenendo che la declaratoria di nullità delle fideiussioni, sia omnibus sia specifiche, spetterebbe in via esclusiva alle Sezioni Specializzate antitrust , dovendosi accertare il requisito dell’uniforme applicazione e la sussistenza della paventata nullità e ciò anche in relazione alla fideiussione specifica; dall’altra, con riferimento alla fideiussione specifica, riproduttiva delle clausole anticoncorrenziali di cui allo schema ABI, che la violazione della normativa antitrust potrebbe essere dedotta solo mediante ottenimento di un risarcimento per la lesione del diritto, nel caso di specie già azionato innanzi al tribunale delle imprese.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c. La sentenza risulta, di contro, sorretta da due ” rationes decidendi “, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Sicché l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che l iquida in € 6.000,00 per onorari, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della Agenzia delle Entrate; in complessivi € 7.200,00 , di cui € 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale s.p.a.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 19/11/2024