Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13203 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9644/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. sig. COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1/2023 depositata il 16/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa a suo carico dal Tribunale di Vallo della Lucania, su istanza di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), titolare di un credito di € 32.278,19 portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Lagonegro e oggetto di opposizione, avente origine da due fatture in relazione alle quali erano stati rilasciati titoli cambiari ed assegni rimasti insoluti.
-Avverso detta decisione COGNOME propone ricorso per cassazione in due motivi, cui NOME resiste con controricorso, mentre l’intimato Fallimento RAGIONE_SOCIALE non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 6 l.fall. e 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte d’appello omesso di valutare dati di fatto, documenti e circostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, limitandosi a richiamare la pronuncia del giudice di opposizione a decreto ingiuntivo.
2.2. -Il secondo mezzo denunzia violazione degli artt. 1 e 3 r.d. 1736/1939, nonché 1322, 1343 e 1988 c.c., poiché la corte territoriale, pur affermando la funzione di garanzia dei titoli in possesso di RAGIONE_SOCIALE allegati in sede monitoria «a sostegno dell’azione causale », ne disconosce poi gli effetti diretti, affermando che graverebbe su RAGIONE_SOCIALE la prova della insussistenza della pretesa, quando quest’ultima aveva dedotto che proprio l’opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul rapporto sottostante eliminava in radice la forza astratta dal lato causale.
-Entrambi i motivi risultano inammissibili poiché, anche al di là degli ulteriori profili di inammissibilità segnalati dal controricorrente, rivelano, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, l’ intento effettivo di ottenere in questa sede
una diversa valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi di prova scrutinati dai giudici di primo e secondo grado, finendo per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimit à̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 7119/2020, 40495/2021, 6866/2022).
3.1. -Ciò risulta particolarmente evidente se si esamina l’articolata motivazione resa dai giudici del reclamo, i quali hanno correttamente affermato, tra l’altro, che: i) la legittimazione al ricorso per dichiarazione di fallimento spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ed anche non ancora scaduto, condizionale o non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 11421/2014, 576/2015, 15346/2016, 23420/2016, 30827/2018, 23494/2020); ii) la verifica che il tribunale ed eventualmente la corte d’appello, in sede di reclamo, devono compiere sull’esistenza e la titolarità del credito ha carattere meramente incidentale e sommario; iii) nel caso concreto, la delibazione incidentale ha portato «ad affermare, senza dubbio, la sussistenza del credito», poiché: a ) l’eccepito pagamento della somma di € 17.500,00 a mezzo due assegni (come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Lagonegro nell’ordinanza del 15.01.2021 emessa in sede di delibazione sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 649 c.p.c.) non è in modo inequivocabile da imputarsi alle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto; b) la circostanza che non sarebbe dovuta la somma di € 2.000,00, poiché relativa ad un gommone non oggetto del rapporto contrattuale, non è corredata da adeguati riscontri, tenuto conto del disconoscimento della scrittura privata operata dalla opposta; c) i titoli di credito (due assegni e due cambiali) « che la reclamante assume dati ‘in garanzia’ » e che NOME ha allegato a sostegno dell’azione causale promossa con il ricorso monitorio, costituiscono promesse unilaterali di pagamento, che da un lato comprovano, fino a prova contraria, l’esistenza del rapporto fondamentale, e dall’altro pongono a carico del promittente l’assolvimento dell’onere della prova dell’insussistenza della
pretesa, prova neanche allegata (Cass. n. 19929/2011, 7787/2010, 2816/2006, 18259/2006).
3.2. -Posto dunque che l’ autonoma delibazione incidentale richiesta dalla legge ai giudici di merito v’è pacificamente stata -senza che possa mettersi in discussione la legittimità (finanche) di motivazioni per relationem ad altre decisioni, purché esplicitate -risulta quasi superfluo ricordare che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo limitarsi ad esercitare un controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale delle argomentazioni spese dal giudice nella decisione; d’altronde, ammettere in sede di legittimità un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
Né il ricorrente per cassazione può pretendere di contrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudicante (Cass. 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché non rientra nei compiti di questa Corte procedere alla rilettura delle risultanze processuali, per assecondare l’aspirazione della parte ad una diversa decisione, più consona alle sue aspettative (Cass. 12052/2007, 3267/2008).
-Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo, da porsi a carico anche della legale rappresentante, in solido, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., per le medesime considerazioni già evidenziate dal giudice a quo -sulle quali peraltro non v’è impugnazione -che valgono a maggior ragione in questa sede, dove le censure sono risultate di natura totalmente e inammissibilmente meritale.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido ai sensi dell’art. 94 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2024.