Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE
rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME pec:
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE CONCORDIA CONSORZIO TRASPORTATORI AGRIGENTINI RIUNITI SOCRAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Agrigento, INDIRIZZO -controricorrente-
Oggetto: Consorzio
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 545/2021, pubblicata il 13.4.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-La RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.898/14, R.G. 1982/20 14, emesso dal Tribunale di Agrigento, in data 4.12.2014, notificato il 8.1.2015 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €.130.952,0 1, oltre interessi di mora ex art 5 d.lgs. n. 231/2002 al soddisfo e alle spese legali.
Contestava la fondatezza del credito evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE si era limitata a produrre unicamente le fatture; rilevava, inoltre, di non poter effettuare, per prassi, i pagamenti ai soci senza aver previamente ottenuto i pagamenti da parte del Committente.
2.─ Il Tribunale di Agrigento respingeva l’opposizione condannando l’opponente RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’opposta RAGIONE_SOCIALE della somma complessiva di € 129.219,89, oltre interessi di mora ex art 5 d.lgs. n. 231/2002 al soddisfo.
3 .─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo. La Corte adita con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello e revocava il d.i. opposto.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) nel rapporto tra consorzio e imprese consorziate, tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità dell’operazioni poste in essere con i terzi sono riconducibili a quest’ultime, sebbene soggetto
contrattuale nei confronti dei terzi sia il consorzio, perché la funzione del consorzio è meramente strumentale e di servizio;
la società consortile agisce in nome proprio per conto dei consorziati e l’attività posta in essere è imputabile direttamente ai consorziati ed il consorzio non può conseguire alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dello svantaggio appartiene unicamente alle imprese consorziate;
il pagamento di alcune fatture, che poteva essere stato effettuato da parte dei terzi beneficiari delle prestazioni non comporta alcun riconoscimento del debito o obbligazione pecuniaria attuale per le somme residue pretese;
in assenza di allegazione o di prova, anche presuntiva, che gli importi dei quali la società ingiungente ha intimato il pagamento siano stati preventivamente ricevuti in corrispettivo dalla società consortile, deve escludersi che sussista un credito attuale della RAGIONE_SOCIALE Raffadali nei confronti del Consorzio.
─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 116 c.p.c. e degli artt. 1705, 1713, 2608 e 2615 c.c. in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha esaminato tematiche che le parti non avevano dedotte e sulle quali non vi è stato contraddittorio. In ogni caso, la Corte ha errato quando ha ritenuto che il regi me di responsabilità dell’art. 2615 c.c. deroga al principio contenuto nell’art. 1705 e secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto sussiste un rapporto di commissione e pertanto deve applicarsi la disciplina dell’art. 1703 ss. c.c. che non è derogata
dall’art. 1731 c.c. non risulta che il consorzio abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 1713.
5.1 -La corte ha qualificato giuridicamente il motivo di appello secondo cui il consorzio avrebbe potuto rimettere al consorziato la somma solo una volta ricevuto il pagamento del terzo, ritenendo che, benché parte nei confronti dei terzi il consorzio, diritti e obblighi relativi all’operazione economica ricadono sui singoli consorziati, per cui, trattandosi di questione di diritto, non doveva essere instaurato il contraddittorio; l’affermazione della deroga dell’art. 2615 c.c. rispetto al l’art. 1705 c.c. non è ratio decidendi , ma mero argomento ed è anzi lo stesso richiamo all’art. 1713 c.c. che supporta la correttezza della decisione perché il mandatario deve rimettere al mandante «tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato»; a quest’ultimo proposito non è stato impugnato quanto affermato dalla corte, e cioè che il consorziato non ha allegato (ancor prima che provare) che l’importo ingiunto fosse stato riscosso dal consorzio.
Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli c.p.c. in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza è nulla poiché la Corte ha deciso con una motivazione estranea a quanto era stato devoluto con gli specifici
-artt. 112, 342, 345 e 346 motivi di appello.
6.1 -La censura è infondata. C on l’appello è stato opposto che il credito non spettava finché non fosse intervenuto il pagamento del terzo e, fermo il fatto opposto con l’impugnazione , la corte territoriale ha fornito la sua qualificazione giuridica.
-Con il terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
7.1 Il motivo è infondato: la corte ha correttamente applicato il criterio della soccombenza complessiva; in ogni caso la valutazione sulla compensazione delle spese giudiziali è riservata al giudizio del giudice del merito. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., n. 24502/2017; Cass., n.8421/2017; Cass.,n.23877/2021).
-Nella memoria il controricorrente chiede dichiararsi l’estinzione per mancata riassunzione da parte del ricorrente dopo la morte del suo difensore: l’istanza va disattesa perché l’istituto dell’interruzione non si applica al processo di cassazione dominato dall’impulso d’ufficio ( ex multis da ultimo Cass., n. 22014/2022).
-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione