Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8370 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21256/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale beneficiaria a seguito di scissione parziale di Banca MPS, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE VICENZA reso in RG n. 6816/2020 depositato il 30/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito MPS) ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE), tra l’altro, per la somma di € 1.156.658,13 – in prededuzione – per i pagamenti effettuati su richiesta di Omba, tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2018 (durante la precedente procedura di concordato preventivo non omologato) a favore di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), in forza della lettera di credito emessa da MPS l’ 8 agosto 2017, in esecuzione del ‘Contratto Quadro Crediti di Firma Estero’ ( di seguito contratto-quadro) concluso tra MPS e Omba il 21 ottobre 2015 (e rinegoziato nel 2016).
1.1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Vicenza, pur accogliendo l’opposizione ex art. 98 l.fall. di MPS sotto altri profili, ha conferma to l’esclusione della prededuzione per il credito suddetto, previo inquadramento della fattispecie nell’art. 62, comma 2, l.fall. -ritenendo trattarsi di «credito sorto per l’intervenuto pagamento integrale da parte del garante (fideiussore) in corso di procedura, proprio in ragione del momento del pagamento e della vigenza contemporanea del contratto quadro destinato a regolare le future fideiussioni» -e con applicazione del «principio di cristallizzazione che impedisce che il fideiussore che ha pagato nel corso della procedura possa assumere nel passivo una posizione migliore di quella già occupata dal creditore soddisfatto, per cui se quest’ultimo di cui sostanzialmente il garante prende il posto nel passivo -era collocato in chirografo, altrettanto in chirografo sarà collocato il garante pagante, a prescindere dall’epoca del pagamento, irrilevante ai fini del concorso».
A tal fine il tribunale ha evocato la giurisprudenza di legittimità sulla natura concorsuale del credito di regresso del fideiussore che, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, abbia pagato integralmente il creditore, in quanto, oltre ad avere origine da un atto giuridico anteriore all’apertura della procedura fallimentare, esclude dal concorso il creditore, con effetto surrogatorio, anche se il solvens non sia stato ammesso al passivo
con riserva ex art. 55 l.fall. (Cass. 903/2008, 11144/2012, 613/2013, 17413/2017). E ciò, ha precisato il tribunale, «a prescindere dal contratto quadro, e dal suo eventuale scioglimento, essendo destinato solo a regolare le successive fideiussioni, ognuna delle quali è regolata, nel concorso, dall’art. 62 l.f.» .
1.2. -Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria a seguito di scissione parziale di RAGIONE_SOCIALEsocietà scissa), ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo, illustrato da memoria, cui il Fallimento Omba ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con un unico motivo vengono denunciate la «Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 55, 60-62, 78, 169, 169-bis l.fall.» e la «omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., e ciò con particolare riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto».
2.1. -In particolare, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che la garanzia emessa dalla Banca trovava il proprio fondamento in un contratto di mandato regolato in conto corrente bancario ex art. 1852 c.c., proseguito nel corso del concordato preventivo, e cioé il contratto-quadro concluso nel 2015 tra MPS e Omba, «per effetto del quale MPS si era impegnata ad attuare una serie di negozi giuridici nell’interesse della mandante, che presupponeva un’apertura di credito di tre milioni di Euro a favore della mandante RAGIONE_SOCIALE la cui regolamentazione avveniva su un conto corrente bancario acceso presso MPS, a mente del quale alla Banca era attribuita la facoltà di rivalersi per le somme dovutele ad addebitare il conto corrente intestato al cliente».
Secondo il ricorrente, questo rapporto «quanto alla sua struttura, sarebbe del tutto assimilabile a un contratto di conto corrente bancario con attribuzione alla banca del diritto d’incassare i crediti ed eventuale patto di compensazione», come emergerebbe dall’ art. 2, lett. b) sez. 3 del contratto, per cui il Cliente si obbliga «in qualunque momento, a semplice richiesta della Banca, a versare o
a rimborsare a quest’ultima tutte le somme che la medesima sia chiamata a pagare o abbia già pagato per qualsiasi titolo o causa in dipendenza delle garanzie rilasciate». E dunque il rapporto sarebbe stato erroneamente ricondotto al negozio di fideiussione, con conseguente applicazione degli artt. 55 e 60-62 l.fall., poiché non rileverebbe l’essere MPS obbligata in solido con Omba verso RAGIONE_SOCIALE, quanto la regolazione dei rapporti interni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in basi ai quali la seconda s’impegnava ad eseguire alcuni negozi giuridici nell’interesse d ella prima, a trarne profitto ed eventualmente a chiedere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del mandato. Il credito di MPS non sarebbe allora un credito di regresso ex artt. 1949 ss. c.c., ma un credito restitutorio.
Il tribunale non avrebbe quindi debitamente esaminato il contrattoquadro, spendendo solo poche parole sui rapporti tra questo e la lettera di credito,
-Il motivo, costruito su duplici censure in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., è inammissibile.
3.1. -Esso è tutto incentrato su una diversa qualificazione giuridica del rapporto in essere tra la banca e la società poi fallita, peraltro senza che sia negata la pacifica funzione di garanzia della lettera di credito rilasciata a beneficio di RAGIONE_SOCIALE.
Difatti il ricorrente non contesta le affermazioni in diritto del tribunale, ma si limita ad assumere -a suffragio della invocata prededuzione del credito -l’erroneità della ricostruzione in fatto della vicenda, sottoponendo a questa Corte una visione alternativa della fattispecie contrattuale, tale da includere addirittura l’operatività d i un ‘patto di compensazione’ (similmente a quanto accade nel rapporto di anticipazione bancaria con mandato all’incasso, in forza del quale la banca è autorizzata a trattenere il pagamento ricevuto), sebbene nel caso in esame sia pacifico che la banca abbia piuttosto pagato delle somme in forza della prestata garanzia fideiussoria, maturando un credito che vorrebbe semmai compensare con il saldo (de ll’epoca ) a credito del conto corrente della fallita.
3.2. -Sennonché il tribunale, senza omettere di esaminare il cd. contratto-quadro, non ha ravvisato un collegamento decisivo con la lettera di credito rilasciata dalla banca, di cui ha valorizzato la causa di garanzia, e in particolare del negozio fideiussorio disciplinato dall’art. 61 l.fall.
3.3. -Va fatta allora applicazione del solido insegnamento di questa Corte per cui l’interpretazione della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale, importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale -nella specie nemmeno dedotti -e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione ( ex multis , Cass. 2560/2007, 24461/2005), peraltro secondo i canoni declinati nell’orientamento inaugurato da Cass. Sez. U, 8053/2014.
In altri termini, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale integra un accertamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 9808/2011)
Peraltro, al fine di far valere i suddetti vizi, il ricorrente per cassazione, da un lato, in ossequio al principio di specificità del ricorso, deve precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e indicare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (Cass. 2128/2006), e dall’altro, in forza del principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascrivere integralmente le clausole contrattuali in tesi mal interpretate dal giudice di merito, essendo precluso al giudice di legittimità l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura.
In difetto di tutto ciò, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass. 353/2025, 17427/2003).
-Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2025.