Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 27053/2022 proposto da NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo Studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ;
– .ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
intimato avverso il decreto nr. 4173/2022 depositato in data 6/10/2022 dal Tribunale di Napoli Nord;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La soc. RAGIONE_SOCIALE chiese che fosse ammesso al passivo del Fallimento CE.DI RAGIONE_SOCIALE (di seguito CE.DI) il credito per premi maturati con il fatturato degli anni 2015 e 2016, e precisamente: € 449.887,59 (oltre IVA), per l’anno 2015; € 156.313,81 (oltre IVA), per l’anno 2016; per un totale di € 547.123,29, di cui € 512.274,48 in chirografo ed € 34.848,81 in privilegio IVA, ex art. 2758 c.c .
2 All’udienza di verifica NOME COGNOME presentò una domanda di costituzione per intervento con la quale deduceva e documentava di essersi resa cessionaria del credito del quale rettificava l’importo riducendolo alla minor somma di € 294.129,67, di cui € 34.848,81, in privilegio Iva.
3 Il G.D. escluse il credito; sull’opposizione proposta da NOME COGNOME, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il ricorso; i giudici napoletani, riconosciuta la legittimazione ad agire della COGNOME per effetto della vicenda traslativa del credito, ricostruita la disciplina dei rapporti tra il Consorzio e le società AVV_NOTAIOociate, alla luce dello Statuto e del Regolamento di CE.DI, osservava che: i) lo schema AVV_NOTAIOortile e mutualistico prevedeva la possibilità del Consorzio di distribuire in favore dei AVV_NOTAIOociati utilità sotto forma di « ristorni» e «premi» ma, come si ricavava dalla lettura del Regolamento e dalla natura mutualistica dell’organismo AVV_NOTAIOortile, solo a condizione del verificarsi dell’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi e, dunque, in presenza di un attivo di gestione dovendo, invece, i soci stessi contribuire al ripianamento di disavanzi di gestione; ii) la curatela aveva provato come nel periodo temporale AVV_NOTAIOiderato (2015 -2016) non vi fossero i presupposti per la ripartizione dell’utile di gestione nelle forme di ristorni a causa delle ingenti perdite subite dal AVV_NOTAIOorzio (al 21/12/2015 sussistevano perdite di esercizio per
oltre 24 milioni di Euro; il patrimonio netto era negativo di oltre 7 milioni di Euro e il conto economico era negativo) che, quindi versava in situazione grave e irreversibile insolvenza; iii) in ogni caso, le prove prodotte dalla società opponente erano inidonee a dimostrare il preteso diritto, in quanto fondato esclusivamente su fatture ed altra documentazione contabile interna alla stessa società, non opponibile alla curatela; iv) quando il rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, per la sua formazione unilaterale non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un indizio della sua stipulazione e dell’esecuzione della prestazione ivi indicata, non anche della rispondenza della prestazione resa a quella pattuita; v) a nulla valeva la produzione dei registri Iva, poiché le scritture contabili interne non sono opponibili al curatore fallimentare che è terzo, con AVV_NOTAIOeguente inapplicabilità dell’efficacia probatoria tra imprenditori ex artt. 2709 e 2710 c.c.; vi) le note di credito non valevano come riconoscimento del debito da parte di RAGIONE_SOCIALE in quanto si trattava di documenti non provenienti dal soggetto abilitato a rappresentare il AVV_NOTAIOorzio ed erano prive di sottoscrizione né contenevano un preciso impegno da parte di organi rappresentativi.
4 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2697 c.c. e 35 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale in violazione dei criteri ermeneutici, il rapporto tra Consorzio e soci andava ricondotto non sotto il modello sociale ma, come emergeva
inequivocabilmente dalla lettura dell’art. 10.3 del Regolamento, nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza con la AVV_NOTAIOeguenza che i contributi, sconti e ristorni venivano incassati dalla società solo su mandato dei singoli soci e la restituzione da parte della mandataria delle somme corrispondenti a tali benefici costituiva oggetto di un credito dei soci verso la società; il diritto ai premi non sorgeva, quindi, per effetto del risultato di gestione, come avviene per la distribuzione degli utili nelle società lucrative, ma in virtù del rapporto sociale tra soci e società;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.; perché il Tribunale, nel denegare la configurabilità del negozio di mandato così degradando il credito incondizionato del mandante da titolo negoziale, ex art. 1713, comma 2, c.c. a mera aspettativa sociale di ristorno condizionato all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi, coperti per “ribaltamento” , avrebbe disatteso il fondamentale canone ermeneutico letterale dell’art. 10.1. del regolamento avendo ritenuto che, nella locuzione « gli sconti si intendono maturati dal socio solo se è in regola con i pagamenti ed in assenza di scaduto o di debitoria a qualsiasi titolo », lo scaduto e la debitoria si riferiscano non già alla posizione del socio, come espressamente e letteralmente dichiarato, ma a quella della AVV_NOTAIOortile senza sottacere che un divieto di distribuire vantaggi AVV_NOTAIOortili in presenza di perdite di bilancio non è in alcun modo previsto;
violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., 2704, 1987 e 2720 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: il Tribunale, nel giudicare non provato il diritto di credito azionato, avrebbe omesso di valutare tutto il complesso materiale probatorio addotto dalla ricorrente (fatture, estratti autentici delle scritture contabili, atti di riconoscimenti di debito provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE ed i bilanci); sempre a dire della ricorrente i giudici circondariali avrebbero errato nel non attribuire valore di ricognizione di debito alle note di credito;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., avendo il Tribunale del tutto trascurato di valutare che, nella memoria di replica alla costituzione della controparte, l’opponente aveva dimostrato attraverso la produzione dei bilanci della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che il controcredito della società corrispondente alla quota dei costi di gestione gravanti sulla cedente RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato comunque inferiore all’importo dei crediti da essa vantati ed aveva chiesto l’ammissione del credito nella minor somma della differenza tra i due importi.
2.Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
2.1 Secondo il AVV_NOTAIOolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività di fatto propria ed esclusiva del giudice di merito, (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022), dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).
2.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e s.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale (cfr. Cass. S.U. nr. 1914/2016).
Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali AVV_NOTAIOiderazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore AVV_NOTAIOeguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 10554 del 2010 e n. 25728 del 2013).
2.3 Si è, infine, precisato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è AVV_NOTAIOentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016).
2.4 Nel caso il Tribunale ha fornito una specifica e plausibile interpretazione, dell’art. 10.3 del Regolamento e delle disposizioni statutarie, mentre le censure proposte dalla ricorrente sono volte ad accreditare, innanzi a questa Corte di legittimità, una nuova e diversa interpretazione del contenuto negoziale del regolamento e dello statuto, proponendo in tal modo una esegesi alternativa a quella svolta dal Tribunale dei predetti negozi (cfr. sul punto Cass. nr. 5258/2024 in una vicenda sovrapponibile a quella qui in esame).
3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto si riversa nel merito.
3.1 Sotto l’apparente deduzione di plurime norme di legge violazioni di legge, errores in procedendo e censure motivazionali, il ricorso mira surrettiziamente ad una nuova e diversa valutazione
del merito della causa, che però non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476/2019).
3.2 Come noto, la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti (ex plurimis, Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017 ).
3.3 La pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre in realtà solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendole un diverso valore o il valore assegnato a una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure l’abbia valutata secondo il suo prudente apprezzamento nonostante fosse soggetta a una specifica regola di valutazione; quando invece si deduca, come nel caso di specie, che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo limitatamente ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione al di sotto del ‘minimo costituzionale’ individuati da Cass. Sez. U. n. 8053/2014 (Cass. Sez. U. n. 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023), che non ricorrono nella sentenza impugnata.
3.4 Parimenti la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia
svolto delle prove proposte dalle parti (tra le molte, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
4 Non migliore sorte incontra il quarto motivo, in quanto non coglie la ratio decidendi.
4.1 Il Tribunale, infatti, ha confermato il provvedimento del G.D. di esclusione del credito insinuato dalla NOME sul presupposto dell’insussistenza dei fatti costitutivi e comunque della mancata prova della pretesa creditoria e pertanto non doveva esaminare alcuna eccezione in merito alla misura degli oneri di gestione gravanti sulla cedente NOME asseritamente inferiori all’ammontare del credito insinuato.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
5 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo la curatela svolto difese
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024
il Presidente NOME COGNOME