Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12777-2023 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio ex art.
86 c.p.c., con Studio in Benevento INDIRIZZO. – – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (codice fiscale e partita iva P_IVA), in persona del curatore AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (studio dell’AVV_NOTAIO) presso il recapito dell’AVV_NOTAIO , dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c.
contro
ricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 754/2023 del 01/05/2023, pubblicato in data 01/05/2023, emesso dal Tribunale di Trani, comunicato dalla Cancelleria in data 02 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.L’ AVV_NOTAIO proponeva ricorso in opposizione, ex art. 98 L.F., avverso il decreto del G.D. con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di cui in epigrafe, in quanto il creRAGIONE_SOCIALE dallo stesso richiesto in prededuzione, relativo ad euro 40.000,00 per spese di procedura di concordato preventivo anticipate dal difensore quale antistatario, non era stato ammesso per difetto di prova; lamentava inoltre che lo stato passivo approvato e dichiarato esecutivo fosse errato anche con riguardo all ‘ indicazione dei crediti già ammessi laddove, con riguardo ai crediti del professionista, non includeva il rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. 2. Il Tribunale di Trani, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, nella resistenza della curatela fallimentare, ha rigettato l’opposizione.
2.1 Il Tribunale ha rilevato ed osservato – per quanto qui ancora di interesse – che: (i) non era in discussione che il difensore della debitrice avesse chiesto di essere rimesso in termini, al fine di versare la somma prevista dal Tribunale, quale deposito per spese di funzionamento del concordato preventivo n. 12/2020, poi dichiarato inammissibile con provvedimento del 30.11.2021 e seguito dalla sentenza di fallimento n. 42/2021, in quanto il conto della debitrice era stato pignorato; (ii) dalla parte opponente erano stati proAVV_NOTAIOi una contabile bancaria Ubi circolare n. 720023566209 e un estratto del c/c di addebito n. 2065, che dimostravano sia la titolarità del conto corrente di addebito sia le spese di procedura; (iii) dirimente tuttavia risultava essere la circostanza secondo cui la predetta somma era stata addebitata su un conto corrente intestato a RAGIONE_SOCIALE del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (di cui peraltro non era stata documentata l ‘ identità del rappresentante legale) e non già alla persona fisica di
RAGIONE_SOCIALE, il tutto come emergeva dai documenti versati dalla stessa parte opponente.
3.Il decreto, pubblicato il 1.05.2023, è stato impugnato da ll’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta ‘nullità dell’ordinanza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c’ .
1.1 Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata sarebbe viziata per evidente errore di valutazione della documentazione versata in atti da parte del Tribunale, idonea a provare invece la fondatezza del creRAGIONE_SOCIALE insinuato. Sarebbe censurabile, peraltro, in cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., l’errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso di specie sarebbe risultato documentalmente provato che la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provvedere entro il termine di giorni 15 ad effettuare il deposito presso la Cancelleria del Tribunale della somma in questione pari ad € 40.000,00: detta somma era stata stabilita dal Tribunale di Trani con il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società tramite l’odierno ricorrente; aggiunge quest’ultimo che, con istanza agli atti del menzionato procedimento in data 30/12/2020, ebbe ad evidenziare al Giudice che il conto corrente con il quale operava la società istante presso la Banca dell’RAGIONE_SOCIALE era stato assoggettato a pignoramento presso terzi notificato in data 17 dicembre 2020, dopo il deposito della domanda di concordato e nelle more del decreto di apertura della procedura: l’avvio di tale procedura aveva di fatto paralizzato l’utilizzabilità delle somme depositate su detto conto che erano assoggettate al vincolo del pignoramento. Nelle more, non potendo disporre delle somme pignorate e comunque operare su detto conto, non era in grado
la RAGIONE_SOCIALE di rispettare il termine fissato con il decreto di apertura della procedura e così il ricorrente aveva chiesto al Giudice delegato la proroga del termine per il deposito in Cancelleria dell’importo di € 40.000,00. La richiesta di proroga del termine veniva respinta con provvedimento datato 11/1/2021 e pertanto con istanza in data 13/1/2021 aveva evidenziato al Giudice delegato che, per superare l’ impasse, agendo quale procuratore antistatario come per legge, aveva provveduto egli stesso al deposito della predetta somma. Ricorda sempre il ricorrente che il Tribunale, con provvedimento del 13 gennaio 2021, aveva autorizzato la restituzione in termini e, dunque tale modalità di deposito, sicché di seguito, in data 29 gennaio 2021, aveva chiesto alla propria banca l’emissione dell’assegno circolare in questione, che poi aveva depositato tempestivamente in Cancelleria.
1.2 Precisa pertanto il ricorrente che dalla documentazione agli atti sarebbe provato per tabulas ch e l’importo di dette spese era stato anticipato quale procuratore antistatario: l ‘assegno circolare in questione, emesso in circolarità dalla filiale UBI Banca di Benevento, era stato infatti addebitato sul conto 2065 intrattenuto presso la filiale di Cattolica ed intestato alla RAGIONE_SOCIALE, società intercorsa tra il ricorrente stesso e la figlia AVV_NOTAIO, dunque una società tra due professionisti, di cui egli era legale rappresentante. Precisa ancora il ricorrente che l a circostanza che il numero indicato sull’estratto conto già proAVV_NOTAIOo non corrisponde sse al numero dell’assegno derivava dal fatto che sull’estratto conto era stato indicato il numero di cassa (65582), seguito dal numero dell’operazione (00119) e non dunque il numero dell’assegno.
Il motivo così articolato è inammissibile.
Invero, il ricorrente tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rilettura del materiale istruttorio di matrice documentale per accreditare una diversa ricostruzione degli accadimenti che, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati oggetto di un travisamento da parte del Tribunale, tramite un’erronea lettura degli elementi istruttori sopra ricordati.
Osserva invece il Collegio che, per un verso, le doglianze, pretendendo un nuovo scrutinio della quaestio facti , scrutinio come noto inibito a questa Corte
di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014), risultano formulate in modo inammissibile e che, per altro verso, le stesse neanche censurano correttamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda, diversamente da quanto opinato in ricorso, non già su un ‘ erronea lettura degli elementi fattuali sopra riassunti, quanto piuttosto sul diverso rilievo che vi era un ‘ alterità soggettiva tra il soggetto giuridico da cui proveniva la provvista per il pagamento delle spese della procedura concordataria (RAGIONE_SOCIALE) e quello che invece pretendeva di essere ammesso al passivo nella veste di antistatario nel pagamento delle somme sopra descritte.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità delle censure.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 7.5.2024