Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Oggetto: scioglimento di società di persone crediti attribuiti agli ex soci
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza dal Tribunale di Brindisi n. 1634/2019, depositata il 15.11.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. ─ COGNOME NOME ha interposto appello avverso la sentenza n.598/2015 emessa dal G.d.P. di Brindisi, depositata il 26.6.2016, con la quale il primo giudice aveva accolto l’opposizione proposta dalla appellata RAGIONE_SOCIALE e revocato il decreto ingiuntivo n.32/2014 in favore del COGNOME e compensato le spese processuali.
Il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, si era maturato in capo alla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME (e di cui COGNOME NOME era socio) ed al momento dello scioglimento della società (avvenuto il 31.12.2010), neanche aveva formato oggetto di alcuna pretesa giudiziale.
In particolare la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME con delibera di assemblea straordinaria del 31.10.2010, veniva sciolta anticipatamente, senza messa in liquidazione avendo i soci provveduto «a realizzare le attività sociali e ad estinguere tutte le passività sociali, per cui può farsi luogo all’assegnazione delle attività residuate, a tacitazione delle rispettive quote di partecipazione nella società».
Quanto alle menzionate “attività residuate”, i soci stabilivano nella predetta delibera di attribuire ai soci a tacitazione delle rispettive quote sociali e di ogni altro diritto, «… tutte le attività derivanti dai contratti esistenti … per un valore di Euro 1.000 ( mille )» e «segnatamente al socio COGNOME NOME le attività derivanti da tutti i contratti esistenti relativi a servizi internet e realizzazione siti ed al socio COGNOME NOME le attività derivanti da tutti i contratti esistenti relativi a forniture informatiche hardware e software».
Il primo giudice aveva posto a fondamento della propria decisione il difetto della legittimazione attiva del COGNOME, per aver questi azionato un credito già maturato dalla RAGIONE_SOCIALE, società non più esistente per scioglimento anticipato e di cui il COGNOME era socio.
2 .-Con la sentenza qui impugnata il tribunale adito ha rigettato l’appello principale del ricorrente e ha accolto l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE che aveva censurato la compensazione delle spese giudiziali, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per quanto qui di interesse il Tribunale ha statuito che:
Le statuizioni intercorse al momento dello scioglimento della società non impediscono l’estinzione dei crediti esistenti di una società di persone, trasferendoli ai soci;
secondo quanto statuito dalla S. Corte: «L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non’ compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizi» (Cass., n.6070/2013; Cass., n. 23269/2016);
c)la sentenza di I grado ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla S. Corte;
la società dal momento che si scioglieva senza passare dalla fase di liquidazione ha inteso rinunciare al credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per cui per tale credito non si è verificato alcun fenomeno successorio in favore dei singoli soci.
3 . ─ NOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Il ricorrente deduce:
4. -Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2312, 1236, 2729 c.c. 81, 99, 100, 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con particolare riferimento alla legittimazione attiva di COGNOME NOME. La censura riporta ordinanze di questa Corte tra le quali n. 9464/2020 secondo la quale:« L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare».
Il contrasto tra i due descritti orientamenti, in sostanza, attiene alla possibilità di configurare la tacita rinuncia di alcuni dei crediti della società, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione.
-Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
5.1 -Questa Corte con ordinanza n. 16477/2024 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa al perpetuato contrasto in seno alla Corte circa la possibilità di configurare la tacita rinuncia ad alcuni dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 cod. proc. civ.
6. -Il presente giudizio pone le medesime questioni.
Il ricorso va quindi rinviato a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione