Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 590/2024 R.G.
proposto da
C.C. 31/3/2022
NOME COGNOME e COGNOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente –
e contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’ appello di L’Aquila n. 1509 del 20/10/2023;
Ad. 10/6/2025 CC
R.G.N. 590/2024
Rinvio a nuovo ruolo
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria dei ricorrenti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME e NOME COGNOME -deducendo di aver versato, con bonifico bancario del 17/10/2010, la somma di Euro 70.000,00 a NOME COGNOME, nella sua qualità di collaboratore di NOME COGNOME (agente generale AXA di Pescara), per la stipula di una polizza, a ciò sollecitati dall’altra collaboratrice NOME COGNOME affermavano che l’importo era stato indebitamente trattenuto dal percettore per scopi personali; convenivano in giudizio i suddetti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE asseritamente responsabili in solido (ai sensi sia dell’art. 31, comma 3, T.U.F., sia dell’art. 2049 c.c.) per il rimborso e per i danni cagionati;
-il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1980 del 16/12/2021, respingeva la domanda perché il bonifico risultava essere stato eseguito dalla società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 22/1/2019 a seguito della cessazione delle attività il 31/12/2018;
-la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1509 del 20/10/2023, rigettava l’impugnazione di COGNOME e COGNOME e, accogliendo gli appelli incidentali di COGNOME e di Axa Assicurazioni, riformava la decisione di compensare le spese di lite adottata dal primo giudice;
-per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «… in caso di estinzione di una società di persone, la successione in favore dei soci dei diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione non opera per quelli costituenti delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti
ovvero illiquidi che, in quanto richiedenti un’attività ulteriore, sia giudiziale che extragiudiziale, non posta in essere da parte del liquidatore, debbono perciò ritenersi rinunciati. La prova contraria rispetto alla presunzione che il credito incerto ed illiquido, non compreso nel bilancio di liquidazione, sia da considerarsi tacitamente rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento istintivo incombe su colui che intenda far valere la correlata pretesa, senza che, in proposito, possa assumere alcun rilievo la dichiarata qualità di ex socio o liquidatore che non implica di per se stessa la successione nella posizione giuridica.»;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
-nel giudizio di legittimità non svolgevano difese NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 2490, 2495 e 2697 c.c. nonché dei principi dell’ordinamento in tema di cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società di persone in relazione all’art. 360, comma 1, n°3, c.p.c. per aver dec iso la sentenza in ordine alla rinuncia dei crediti da parte degli ex soci della società RAGIONE_SOCIALE»;
-una questione identica a quella posta dal motivo è stata esaminata da Cass., Sez. 1, ordinanza interlocutoria n. 16477 del
13/6/2024, che ha rimesso alla soluzione delle Sezioni Unite il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità di una presunzione di rinuncia ai crediti illiquidi quale conseguenza della loro mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese;
-si rende necessario, perciò, disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione