Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4971 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4971 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 19422-2019 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 2186/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25.8.2014 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatole in data 1.8.2014 da COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali soci e fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, società cancellata dal registro delle imprese, in forza della sentenza n. 832/2014 resa dal Tribunale di Trani, con la quale la banca opponente era stata condannata al pagamento, in favore della società cancellata RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 252.728,67.
Nella resistenza dei convenuti opposti il Tribunale di Bari, con sentenza n. 432/2916, accoglieva in parte l’opposizione, dichiarando nullo il precetto limitatamente alla somma di € 128 intimato per compensi relativi alla fase esecutiva ed inesistente il diritto di credito limitatamente alla somma di € 2.000, da detrarsi dal complessivo importo precettato.
Con la sentenza impugnata, n. 2186/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame interposto dall’originaria parte opponente avverso la decisione di prima istanza, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 29.9.2020 innanzi la sesta sezione di questa Corte, in prossimità della quale la parte ricorrente aveva depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 25004 del 2020, per essere trattato in pubblica udienza.
All’udienza pubblica del 16.1.2024 il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato la sussistenza della legittimazione degli odierni intimati a procedere esecutivamente per l’esazione di un credito della società della quale erano soci, cancellata dal registro delle imprese, senza applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6070 del 2013, e dunque senza distinguere tra diritti di credito e mere pretese.
La censura è fondata.
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui ‘Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i
diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 12/03/2013, Rv. 625323; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. del 12/03/2013, Rv. 625326).
Ne deriva che, per potersi configurare il trasferimento del credito vantato dalla società cancellata ai soci, occorre verificare, alternativamente, esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione, ovvero che, in caso contrario, esso non sia incerto, illiquido o non si risolva in una mera pretesa. Detto accertamento, che consegue ad un giudizio in punto di fatto, non è stato svolto, nel caso di specie, dalla Corte di Appello, che, al contrario, ha presunto la trasferibilità della pretesa creditoria ai soci della società cancellata, senza svolgere alcuna verifica in concreto circa la natura della stessa, né dar conto se essa risultasse, o meno, inserita nel bilancio di liquidazione (circostanza, quest’ultima, quantomeno dubbia, posto che nello specifico la RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese proprio a cagione della mancata presentazione del bilancio ordinario relativo agli ultimi tre esercizi: cfr. pag. 2 e pagg. 5 e s. della sentenza impugnata).
Peraltro, va anche osservato che la sentenza n. 761/2018 della Corte di Appello di Bari, che risulta richiamata a pag. 5 della decisione qui impugnata e che ha a sua volta affermato che l’estinzione d’ufficio della società per mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi
‘non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore’ (cfr. pag. 6 della sentenza oggi impugnata) non pone alcun problema di giudicato esterno, essendo stata a sua volta impugnata in cassazione, con il ricorso n. 17
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda