Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4994 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4994 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
SENTENZA
sul ricorso 14600-2019 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 761/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/05/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 20.2.2004 la RAGIONE_SOCIALE, debitrice, unitamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME, fideiussori, evocavano in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. innanzi il Tribunale di Trani per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite su alcuni rapporti di conto corrente già operativi tra le parti.
Con sentenza n. 832/2014 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 252.728,67 oltre interessi dalla domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 761/2018, la Corte di Appello di Bari accoglieva parzialmente il gravame principale spiegato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. e quello incidentale spiegato da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure, riducendo da un lato la somma dovuta dall’appellante all’importo di € 245.649,14 con interessi dalla domanda, ed affermando espressamente, d’altra parte, la spettanza di detto credito ai due fideiussori, già soci della società estinta, in quanto successori a titolo universale della stessa.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
All’udienza pubblica del 16.1.2024 il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato la sussistenza della legittimazione degli odierni intimati a procedere esecutivamente per l’esazione di un credito della società della quale erano soci, cancellata dal registro delle imprese, senza applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6070 del 2013, e dunque senza distinguere tra diritti di credito e mere pretese.
La censura è fondata.
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui ‘Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 12/03/2013, Rv. 625323; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. del 12/03/2013, Rv. 625326).
Ne deriva che, per potersi configurare il trasferimento del credito vantato dalla società cancellata ai soci, occorre verificare, alternativamente, esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione, ovvero che, in caso contrario, esso non sia incerto, illiquido o non si risolva in una mera pretesa. Detto accertamento, che consegue ad un giudizio in punto di fatto, non è stato svolto, nel caso di specie, dalla Corte di Appello, che, al contrario, ha presunto la trasferibilità della pretesa creditoria ai soci della società cancellata, senza svolgere alcuna verifica in concreto circa la natura della stessa, né dar conto se essa risultasse, o meno, inserita nel bilancio di liquidazione (circostanza, quest’ultima, quantomeno dubbia, posto che nello specifico la RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese proprio a cagione della mancata presentazione del bilancio ordinario relativo agli ultimi tre esercizi: cfr. pag. 2 e pagg. 5 e s. della sentenza impugnata).
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda