Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7717/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori fallimentari AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici, in INDIRIZZO, è domiciliata ex lege
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 10/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Nocera Inferiore – decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE – ha accolto la proposta impugnativa, ammettendo al passivo fallimentare la società di riscossione per il credito insinuato di euro 288.406,16, di cui euro 251.319,39 con riserva ex art. 96 l. fall.
Il Tribunale ha rilevato ed osservato che il creditore erariale aveva dimostrato il suo diritto di essere ammesso al passivo fallimentare, avendo versato in atti gli estratti di ruolo dimostrativi del predetto credito ed essendo tale documentazione idonea all’ammissione al passivo anche per il credito di natura contributiva previdenziale. Ha altresì osservato che, per l’ulteriore credito di euro 1.115,18, lo stesso era ‘portato’ da cartella esattoriale non impugnata, anteriore al fallimento e dunque da ritenersi documentalmente provato.
2.Il decreto, pubblicato il 10/1/2019, è stato impugnato dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso.
Il fallimento ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione ‘dell’art. 87 d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 24 n. 3 del d.lgs. n. 46/1999 circa l’esistenza di un provvedimento esecutivo investito dell’impugnazione sull’accertamento’.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘dell’art. 2697 c.c. circa il mancato assolvimento dell’onere della prova’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ per violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 88 D.P.R. n. 602/73 in relazione all’art. 31 D. Lgs. N. 46/1999 circa l’inapplicabilità dell’ammissione al passivo con riserva per crediti devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario …’.
Il quarto mezzo denuncia, invece, la ‘ nullità in parte qua del decreto. Omessa pronunzia su eccezione di prescrizione. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 112 C.p.c.’.
4.1 I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, per le ragioni e nei limiti qui di seguito precisati.
4.1.1 Occorre ricordare che l ‘art. 31 d. lgs. 46/1999 statuisce che ‘ le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall’articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ‘ . Ed è proprio l’art. 88, comma 1, d .P.R. n. 602/1973 che stabilisce che ‘ Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ‘ .
Ne consegue che risulta principio fermo nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in materia di fallimento, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall’art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all’art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro (Cass. Sez. 1, 13/11/2018, n. 29195). Il meccanismo dell’ammissione con riserva, prevista dagli artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, opera, infatti, esclusivamente con riferimento
ai crediti di natura tributaria, attesa la riserva di giurisdizione ad essi applicabile. Al contrario l’accertamento del credito previdenziale è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge, mediante l’insinuazione e l’eventuale opposizione allo stato passivo, dovendo anche escludersi, una volta intervenuta la notifica della cartella (ossia dell’estratto di ruolo) al curatore (o al commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria), che questi ultimi siano tenuti all’impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 davanti al giudice del lavoro (così, Cass. Sez. 1, 12/12/2017, n. 29806).
4.1.2 Ciò detto, risulta applicabile al caso di specie il principio (affermato anche a Sezioni Unite: sentenza n. 33408 del 11/11/2021) secondo cui, ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (v. anche: Cass. Sez. 1, ordinanza n. 37006 del 16/12/2022; Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34747 del 28/12/2024).
4.1.3 Fatte queste debite premesse, preme al Collegio sottolineare che, avendo ad oggetto l ‘ odierna impugnazione l’ammissione con riserva dei sopra descritti crediti previdenziali, deve ritenersi il curatore necessariamente legittimato ad impugnare tale ammissione con riserva, e ciò sia perché, in termini generali, il fallimento ha un interesse a che sia formato uno stato passivo ove non siano apposte riserve illegittime (che potrebbero ostacolare la corretta formazione dei riparti) e sia perché la curatela fallimentare ha comunque interesse a che siano esaminate le eccezioni sollevate in sede di verifica del passivo e di opposizione allo stato passivo (come avvenuto, peraltro, nel caso di specie, ove l’esame dell’eccezione di prescrizione è stata pretermessa dal tribunale proprio in ragione dell’apposizione illegittima della riserva sopra descritta in premessa).
4.1.4 In realtà, l’art. 24, comma 3, d. lgs. 46/1999 stabilisce che ‘ 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. … 3. Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice ‘ .
L’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta (Cass. Sez. L., 01/03/2016, n. 4032).
Ne consegue che, a fronte della contestazione del curatore, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il ruolo fosse stato legittimamente emesso e dunque potesse valere come prova ai fini dell’ammissione . Ne discende, ancora, che del pari il Tribunale avrebbe dovuto esaminare, avendone la cognizione, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela che dunque ha ben ragione a dolersi, come fatto nel quarto motivo di ricorso , dell’omesso esame, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., della detta deduzione difensiva. Si impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale a quo per un nuovo esame dell’intera vicenda processuale sopra descritta alla luce dei principi innanzi ricordati e qui riaffermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME