Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13165 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 13165 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 17158 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia all’indirizzo pec
,
successivamente fallita
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria
-intimata-
per la cassazione del decreto del tribunale di Milano, depositato in data 5 marzo 2020;
Oggetto: Impresa in amministrazione straordinariaImpresa creditrice di autotrasportoPrededucibilità- Presupposti.
udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023, tenutasi con le modalità previste dall’art. 23, comma 8bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., con l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere NOME COGNOME; lette le considerazioni scritte del sostituto procuratore generale NOME COGNOME, depositate ex art. 23, comma 8bi s, del suddetto d.l. n. 137/20, come convertito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Col decreto impugnato il tribunale di Milano, nel rigettare l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE, volta a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di euro 358.449,70, vantato in corrispettivo di trasporti compiuti per conto dell’ RAGIONE_SOCIALE e ammesso in chirografo, ha considerato che:
-a norma dell’art. 3, comma 1 -ter , del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti sono prededucibili , in via d’eccezione, al cospetto di tutti i requisiti stabiliti dal legislatore, ossia quando i creditori siano piccole o medie imprese individuate in base ai parametri stabiliti dalla raccomandazione n. 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, la debitrice sia una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e i crediti, scaturenti da contratti stipulati prima che la debitrice sia posta in amministrazione straordinaria, siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute contemplati dal d.p.c.m. del 14 marzo 2014;
-l’art. 8, comma 1 -bis , del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili previsti dal richiamato art. 3, comma 1ter , quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione dev’essere riconosciuta ai soli crediti, come sopra esplicati;
nel caso in questione, invece, non sussistevano né i presupposti soggettivi, né quelli oggettivi;
per un verso, la ricorrente non aveva provato di essere una PMI individuata sulla base dei parametri stabiliti dalla richiamata raccomandazione n. 203/361/CE della Commissione, a fronte non solo del contrasto fra gli elementi tratti dalla visura camerale, dalla quale emergeva a luglio 2019 un solo addetto, e quelli indicati nel l’autocertificazione, concernente il periodo di maturazione dei crediti, che dava conto di sette addetti, ma anche dell’inattendibilità della situazione patrimoniale, neanche sottoscritta, riportata in un bilancino sintetico a sezioni contrapposte;
per altro verso, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti di nastri laminati, nastri zincati e nastri alluminati a caldo e a freddo nella fase post-produzione, relativi quindi a prodotti finiti e ad acciaio già lavorato destinati alla commercializzazione e alla distribuzione, per conseguenza privi dei requisiti di essenzialità e di fun zionalità alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali: non si trattava, difatti, di materia prima destinata al processo produttivo dell’acciaio.
La società ha proposto ricorso contro il decreto per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, di cui il terzo articolato in cinque subcensure, cui non v’è replica.
Il giudizio proviene da adunanza camerale, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato due memorie, la seconda corredata di estratto della sentenza di fallimento, e in esito alla quale si è disposta la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1.- Il fallimento della società ricorrente, intervenuto nelle more di questo giudizio, non comporta alcun effetto interruttivo, in considerazione dell’officiosità del giudizio di legittimità (tra varie, cfr. Cass. n. 3630/21).
2.- Il primo motivo , col quale si denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per l’omessa tratta zione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., e 24 e 111 Cost., è inammissibile ex art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.
Questa Corte ha difatti già chiarito (si vedano, tra le più recenti, Cass. nn. 31533 e 31719/21 e n. 4553/22, punto 5.1) che, in base all’art. 99, comma 3, l. fall., il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, può immediatamente delegare al relatore designato la trattazione del procedimento; né, in caso di delega, la norma prevede la preventiva necessaria doverosa comparizione delle parti innanzi al collegio.
Coerentemente, il successivo art. 99, comma 9, riferisce al “giudice” il potere di provvedere, anche ai sensi del comma 3, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori, laddove il comma 10 della medesima norma indica il “collegio” con riguardo a una funzione, quella di decisione della causa a questo necessariamente rimessa.
Nel caso in esame, dal provvedimento impugnato appunto emerge che è esso è stato pronunciato in composizione collegiale.
3.- Parimenti inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., è il secondo motivo di ricorso , col quale si denuncia la nullità del decreto e del procedimento per violazione dell’art. 111 -bis c.p.c., per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché,
a fronte della mancanza di contestazione da parte dei commissari straordinari della prededucibilità dei crediti, scaturente dalla loro omessa costituzione nel giudizio di opposizione, il tribunale si sarebbe dovuto limitare a riconoscere la prededuzione, senza procedere a valutazioni esulanti dalla propria competenza.
Questa Corte ha difatti già stabilito che:
-in generale, la non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita (tra varie, Cass. n. 461/15), sicché nessun rilievo va riconosciuto al silenzio che consegue alla contumacia della parte, che non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall’altra, né altera la ripartizione dell’onere probatorio (tra varie, Cass. n. 42035/21);
in particolare, la non contestazione del credito implica il contegno ammissivo degli organi della procedura, volto a riconoscerne esplicitamente la sussistenza e l’entità, o, quantomeno, un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, co n l’intento di disconoscerl e (Cass. n. 34435/21); mentre il contegno ammissivo o comunque incompatibile col disconoscimento non è configurabile al cospetto della contumacia dei commissari nel giudizio di opposizione;
spetta inoltre al tribunale il potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n. 29254/19; n. 4553/22, punto 5.2), che nel caso in esame non si riscontrano;
il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contemplato dall’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/21). Non v’è ultrapetizione quando il giudice pone a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle
prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo di esatta applicazione della legge (Cass. n. 20932/19).
4.Le considerazioni che precedono evidenziano altresì l’inammissibilità dei profili del terzo motivo ( punti 3.4 e 3.5 ) coi quali si lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 167 c.p.c., 24 e 111 Cost., nonché la violazione degli artt. 156, 161 e 183 c.p.c., ancora in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., perché il tribunale, da un lato, non avrebbe potuto valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi, ossia di quelli dimensionali della ricorrente, a fronte della mancanza di contestazione dei commissari giudiziali, e, dal l’altro , avrebbe dovuto sollecitare la ricorrente a provarli.
Anzitutto, quanto alla fase di verifica dei crediti, il contegno difensivo adesivo assunto dal curatore (e nel caso in esame, dai commissari) non esime il giudice delegato dall’esame della domanda, senza alcun automatismo (tra varie, Cass. n. 27940/20, punto 4); e poi, in virtù del principio dispositivo che regge il giudizio di opposizione al passivo, era comunque e sempre onere della parte interessata fornire la prova di tutti gli elementi della prededuzione, anche mediante la mera indicazione dei documenti di cui avesse inteso avvalersi, se già prodotti (per tutte, cfr. Cass. n. 12549/17; n. 25663/20).
Nessuna violazione del diritto di difesa è inoltre configurabile, posto che la questione rilevata d’ufficio che comporta la sollecitazione del contraddittorio è quella che comporti la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non già, come nel caso in esame, l’interpretazione dell’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio: la parte che abbia errato nella delimitazione del thema probandum non può certo confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini al fine di chiedere o fornire prove o integrare le proprie argomentazioni difensive (Cass. n. 35974/21).
5.- Infondato è poi il profilo del terzo motivo (punto 3.1 ) col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347/03 e della l. n. 123/17, assumendo che spetti il carattere della prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto indipendentemente dai parametri dimensionali di piccola o media impresa.
L ‘infondatezza deriva proprio da ll’art. 3, comma 1 -ter , del d.l. 347/2003, come convertito, che evoca la condizione di piccola o media impresa della creditrice, secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (cfr. da ultimo Cass. n. 14131/22).
L’art. 3, comma 1 -ter, del d.l. n. 347 del 2003 riconosce difatti la prededuzione in rapporto a specifici debitori e a particolari creditori, e con riguardo a determinate prestazioni: (i) la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev’essere un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 207 del 2012; (ii) si deve trattare di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (iii) i crediti devono concernere le prestazioni sopra specificate.
Si è quindi al cospetto di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che, si ribadisce, tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. n. 9723/22).
6.- A sostegno del ricorso, inoltre, non milita l’inciso della norma interpretativa dell’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, secondo cui « L’articolo 3, comma 1ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE ».
A proposito di tale disposizione questa Corte (Cass. n. 21151/22) ha sottolineato che, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire « la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE », il legislatore ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1ter , del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa « e », avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi « rientrano » e « consentono ». Sicché, in relazione alle imprese di autotrasporto, si è assunto come parimenti rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi di produzione.
6.1.- Il testo, in definitiva, comprende anche prestazioni di trasporto postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata, che, concernendo, come nel caso in esame, prodotti destinati alla loro collocazione finale, sono pur sempre funzionali al ciclo produttivo.
Il che significa, proprio facendo leva sul coordinamento sintattico, che riferisce l’inciso della norma interpretativ a alle attività svolte , che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, non già quelli soggettivi, che restano quelli già fissati dall’art. 3, comma 1 -ter , del d.l. n. 347/03, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a « riservare alle
imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore » (considerando 12).
7.- Il profilo del motivo in questione ( punto 3.2 ) col quale si lamenta , deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c., che il tribunale ha escluso la rilevanza probatoria dell’autocertificazione prodotta, è poi inammissibile.
Il tribunale anzitutto ha stabilito che l’autocertificazione non può trovare ingresso perché può fare piena prova solo del fatto sfavorevole, e non già di quello favorevole al dichiarante che la produce.
La statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21152/22, punto 5.2, e n. 3092/23, punto 4.1); né si può pervenire a conclusioni diverse facendo leva sul considerando n. 14 della raccomandazione n. 2003/361/CE, secondo cui « Per alleviare l’onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull’onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell’impresa in questione », il quale si limita a prospettare una possibilità relativa al ‘ trattamento amministrativo ‘, e all’attenuazione, appunto, dell” onere amministrativo ‘, non già alle regole processuali.
La parte, d’altronde, non si può dolere, per mezzo della deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c., del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali del compendio probatorio, anche documentale, acquisito al giudizio (Cass., sez. un., n. 20867/20; n. 12971/22; n. 37382/22).
7.1.Il tribunale, peraltro, ha valutato tutta la documentazione prodotta, ritenendo che non dimostrasse la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 4 e 5 della raccomandazione.
Sul punto ha argomentato dal contrasto tra quanto emerge dalla visu ra camerale e l’autocertificazione, quanto al numero degli addetti, nonché dal l’inattendibilità del ‘bilancino’ sintetico a sezioni contrapposte, peraltro neanche sottoscritto dalla società: e queste statuizioni non sono aggredite in ricorso, col quale ci si limita ad affermare, apoditticamente, che « i dati contenuti nella autodichiarazione siano dati facilmente verificabili mediante accesso a dati pubblici del tutto accessibili alla PRAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) ».
8.- La censura è dunque nel complesso infondata e comporta l’ass orbimento del punto 3.3., concernente i requisiti oggettivi per il riconoscimento della prededuzione.
E ciò perché, di là dalla sussistenza dei requisiti oggettivi, resta il fatto che la mancanza di dimostrazione di quelli soggettivi, ormai ferma nel presente giudizio, non consente comunque il riconoscimento della prededuzione richiesta.
8.1.- Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 27 aprile 2023.