Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 80 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 80 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20613-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 1970/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI del 20/7/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE assumendo di essere creditrice nei confronti della società fallita per aver eseguito forniture di imballaggi in favore della
stessa per la somma complessiva di €. 423.133,80, di cui: -€. 208.555,94, per le forniture eseguite nel periodo anteriore alla domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dalla Co.Da.P ai sensi dell ‘ art. 161, comma 6°, l.fall.); -€. 198.826,39, per le forniture eseguite nel periodo tra la domanda di ammissione al concordato preventivo e la data del fallimento, dichiarato in conseguenza del mancato deposito della proposta e del piano; €. 15.751,47, per le forni ture eseguite dopo la dichiarazione di fallimento nel corso dell ‘ esercizio provvisorio dell ‘ impresa.
1.2. La società istante ha, dunque, chiesto l ‘ ammissione al passivo, per la somma di €. 208.555,94 , in chirografo e, per la restante somma, in prededuzione, in ragione di quanto previsto dall ‘ art. 161, comma 7°, l.fall. e dagli artt. 104 e 111 l.fall.
1.3. Il giudice delegato ha ammesso la società creditrice al passivo del fallimento pe r la somma di €. 423.133,80 ma in collocazione chirografaria.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per l ‘ ammissione in prededuzione.
1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l ‘ opposizione.
1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che ‘ al procedimento in corso deve essere applicato il testo dell ‘ art. 161 l.f. successivo al giugno 2014, posto che la domanda di ammissione al passivo è stata proposta nell ‘ anno 2015 e anche le prestazioni per cui con la stessa si invocava l ‘ ammissione al passivo, sono state espletate dopo quella data ‘, ha, in sostanza, ritenuto che il credito vantato dalla società opponente doveva essere ammesso al passivo in prededuzione, a prescindere dalle
sorti del concordato, in forza delle norme previste dagli artt. 161, comma 7°, e 111, comma 2°, l.fall., ‘ per il solo fatto di essere un ‘ obbligazione sorta in occasione o in funzione di procedura concorsuale e nell ‘ interesse dei creditori ‘ in quanto ‘ adeguata alle finalità risanatorie della procedura e funzionale ad un utile effettivamente conseguito per i creditori ‘ .
1.7. La ‘ prestazione ‘ eseguita dalla società istante, e cioè la ‘ fornitura degli imballaggi dei prodotti principali della società (la panna) ‘, ha, infatti, ‘ consentito ‘ -ha osservato il tribunale -‘ il mantenimento dell ‘ attività produttiva, e quindi la realizzazione del ricavato delle vendite, oltre al mantenimento del valore aziendale di avviamento e della posizione importante sul mercato del prodotto’ , per cui, trattandosi di una ‘ fornitura strategica ‘, la stessa , pur se eseguita (‘ vista la data dell ‘ ordine e della consegna ‘) ‘ tra la domanda di concordato e il fallimento ‘, era ‘ senz ‘ altro funzionale alle necessità dei creditori ‘ e, come tale, in quanto pienamente rispondente alla norma prevista dall ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., da ammettere in prededuzione.
1.8. Il tribunale, pertanto, ha riconosciuto alla società istante, per la somma già ammessa al passivo di €. 214.577,86, la prededuzione dalla stessa invocata.
2.1. Il Fallimento, con ricorso notificato il 25/8/2017, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, comma 2°, e 161, comma 7°, l.fall. nonché dell ‘ art. 22, comma 7, del d.l. n. 91/2014 e dell ‘ art. 11, comma 1°, delle disposizione
sulla legge in generale, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla società opponente era prededucibile sul rilievo che il relativo giudizio non era assoggettato all ‘ applicazione dell ‘ art. 11, comma 3quater , del d.l. n. 145/2013, poi abrogato dall ‘ art. 22, comma 7, del d.l. n. 91/2014, senza, tuttavia, considerare che, a norma dell ‘ art. 11, comma 1°, delle disposizione sulla legge in generale, la norma dell ‘ art. 11, comma 3quater , del d.l. n. 145 cit. doveva essere senz ‘ altro applicata alle domande di concordato che, come quella di RAGIONE_SOCIALE sono state proposte prima della sua abrogazione, avvenuta in data 24/6/2014.
3.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16, comma 1°, e 5 l.fall. nonché dell ‘ art. 11, comma 1°, delle disposizione sulla legge in generale, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla società opponente era prededucibile sul rilievo che la domanda di ammissione al passivo era stata proposta nel 2015 e, quindi, dopo l ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 22, comma 7, del d.l. n. 91/2014, e che il relativo giudizio non era, di conseguenza, assoggettato all ‘ applicazione dell ‘ art. 11, comma 3quater , del d.l. n. 145/2013, omettendo, tuttavia, di considerare che, ai fini dell ‘ individuazione della disciplina applicabile, la data di presentazione della domanda di ammissione al passivo è priva di rilevanza, dovendosi avere, piuttosto, riguardo alla data della sentenza di fallimento.
3.3. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che in tema di crediti prededucibili di cui all ‘ art. 111,
comma 2°, l.fall., l ‘ abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall ‘ art. 11, comma 3quater , del d.l. n. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014 per effetto dell ‘ art. 22, comma 7, del d.l. n. 91/2014, conv. in l. n. 116/2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza: ‘ la pari efficacia temporale di tali norme ha quindi fatto sì che la loro concatenazione abbia reso la prima norma interpretativa inutiliter data, dovendosi di conseguenza escludere che la norma abrogativa abbia avuto l ‘ effetto di fissare per il tempo della vigenza della norma interpretativa il significato da essa specificato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore ‘ ( Cass. n. 4859 del 2019, in motiv.; conf., Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv., che, con riguardo a tale norma e alla successiva abrogazione della stessa ad opera dell ‘ art. 22, comma 7, del d.l. n. 91/2014, conv. in l. n. 116/2014, ha dichiaratamente condiviso ‘ la tesi per cui la sopravvenuta espunzione non ha come conseguenza … quella di fissare, per il suo tempo di vigenza, il significato enunciato tra quelli propri della norma … ‘ ).
3.4. Con il terzo ed il quarto motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 111, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, comma 2°, e 161, comma 7°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla società opponente era prededucibile sul rilievo che la prestazione eseguita dalla società istante, essendo consistita nella fornitura degli imballaggi dei prodotti principali della società, aveva
consentito il mantenimento dell ‘ attività produttiva e quindi la realizzazione del ricavato delle vendite, oltre al mantenimento del valore aziendale di avviamento e della posizione importante sul mercato del prodotto, senza tuttavia considerare, per un verso, che, nel caso in cui al concordato preventivo segua il fallimento, il beneficio della prededuzione presuppone l ‘ accertamento di un nesso di funzionalità tra l ‘ attività prestata dai terzi e il vantaggio conseguito dall ‘ intero ceto creditorio, e, per altro verso, che la prededucibilità non può essere riconosciuta a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi accertare, con valutazione ex ante , il vantaggio arrecato dalla stessa alla massa di creditori.
3.5. Con il quinto motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la nullità del decreto o del procedimento per violazione dell ‘ art. 99, comma 11°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla società opponente era prededucibile sul rilievo che la prestazione eseguita dalla società istante era stata senz ‘ altro funzionale alle necessità dei creditori, senza, tuttavia, indicare in cosa sia consistita tale utilità e, quindi, fornendo, in ordine alla ritenuta sussistenza del presupposto della funzionalità, una motivazione solo apparente.
3.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono, con assorbimento del sesto e del settimo.
3.7. Questa Corte ha, in effetti, condivisibilmente affermato (Cass. n. 36370 del 2023, in motiv.) che: – la concreta riconducibilità di un atto alla categoria generale e residuale di quelli eccedenti l ‘ ordinaria amministrazione, contemplati
dall ‘ art. 167, comma 2°, ultima parte, l.fall., dev ‘ essere calibrata, ai fini della necessità della previa autorizzazione giudiziale, su connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma a titolo soltanto esemplificativo; -l ‘ eccedenza in concreto dall ‘ ordinaria amministrazione viene, pertanto, a dipendere dall ‘ oggettiva idoneità dell ‘ atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, per come ormai vocato all ‘ obiettivo concorsuale, pregiudicandone la consistenza o, comunque, compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è infatti predisposta; – pertanto, se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell ‘ impresa strettamente aderenti alle finalità e alle dimensioni del suo patrimonio e quelli che (ancorché comportanti una spesa) lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono, per contro, nell ‘ area dell ‘ amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti; – milita in questa direzione il testo novellato dell ‘ art. 167 l.fall., e, in particolare, il comma 3°, che non a caso rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l ‘ autorizzazione.
3.8. L ‘ art. 167, comma 2°, l.fall. presidia, in definitiva, l ‘interesse della massa con la conseguenza che ‘ la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell ‘ atto deve dunque tener conto esclusivamente dell ‘ interesse dei creditori e non già di quello dell ‘ imprenditore insolvente ‘ (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv., punto 17) e dev ‘ essere, pertanto, svolta, caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l ‘ atto compiuto risulta perseguire rispetto all ‘ obiettivo del
miglior soddisfacimento dei creditori (in termini, sia pure a proposito dell ‘ art. 173 l.fall., Cass. n. 26646 del 2018)
3.9. Lo stesso criterio, peraltro, vale anche per stabilire la necessità o meno dell ‘ autorizzazione prevista, per il caso (come quello in esame) in cui la società debitrice abbia presentato la domanda di concordato con riserva, dall ‘ art. 161, comma 7°, l.fall., a norma del quale, infatti, ‘ dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all ‘ articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale …’ e che ‘ nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termini il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione ‘.
3.10. Questa Corte, infatti, ha, sul punto, affermato che pure in siffatta ipotesi il debitore la facoltà di compiere atti di gestione dell ‘ impresa (come quelli dedotti a fondamento della domanda di ammissione al passivo) senza necessit à di autorizzazione ma pur sempre tenendo conto del fine primario che, come si evince dall ‘ art. 161, commi 6° e 7°, l.fall., la procedura giudiziale conseguente alla domanda di ammissione con riserva è volta a perseguire, vale a dire la conservazione dell ‘ integrità e del valore del patrimonio e che devono essere, per contro, autorizzati (dal tribunale) tutti gli atti di cui si accerti in concreto l ” idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacit à a soddisfare le ragioni dei creditori … perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l ‘ acquisizione di utilità reali prevalenti ‘ (Cass. n. 14713 del 2019, in motiv.).
3.11. Il credito, infatti, ha osservato la pronuncia citata, per essere prededucibile, deve derivare da atti cos ì “legalmente compiuti”, e non pare seriamente discutibile che la citata
ulteriore espressione sia stata impiegata in senso rafforzativo della piena rispondenza dell ‘ atto alla finalit à gestoria coerente con la situazione patrimoniale in cui versa il debitore che ha presentato la domanda di ammissione al concordato con riserva, dovendosi, in particolare, valutare ‘ l ‘ ordinarietà dell ‘ atto anche in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalit à ricercate, vale a dire il raggiungimento della composizione della crisi attraverso un (benché successivo) piano di concordato, liquidatorio o con continuit à (o misto), che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori ‘.
3.12. Gli atti legalmente compiuti di cui all ‘ art. 161, comma 7°, l.fall., dunque, postulano un giudizio di coerenza con la situazione nell ‘ ambito della quale sono posti in essere e, di conseguenza, in rapporto al tipo di concordato che il debitore intende proporre poich é ‘ un medesimo atto pu ò bens ì considerarsi come di ordinaria amministrazione dinanzi a una situazione implicante, per esempio, la continuit à aziendale (come, nel caso in esame, ha prospettato la controricorrente: v. il controricorso, p. 14 e p. 19-20-21, e la memoria, p. 4, 6 e 8) , ma non dinanzi a una situazione del tutto diversa, come quella connotata dal mero fine liquidatorio -e anche qui con l ‘ appendice di ulteriori potenziali differenziazioni a seconda che vi sia, o meno, l ‘ esigenza di completare i contratti in essere prima della liquidazione ‘.
3.13. Ai fini della prededuzione del credito derivante da atti di amministrazione ordinaria ‘ legalmente compiuti ‘ , secondo la specifica previsione dell ‘ art. 161, comma 7°, l.fall., la prospettiva del concordato non pu ò essere, pertanto, completamente ‘ in bianco ‘, essendo, per contro, ‘ necessaria … una certa qual indicazione, finanche nel caso solo di massima, ma comunque idonea a segnalare il tipo di proposta che si
intenda presentare, cos ì da stabilire almeno verso quale forma di concordato l ‘ imprenditore abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti ‘.
3.14. Nel caso in cui, al contrario, ‘ la domanda sia prospettata come veramente ‘ in bianco ‘ , l ‘ atto incidente sul patrimonio non pu ò che considerarsi, ai fini dell ‘ insorgenza di un conseguente credito prededucibile, come eccedente l ‘ ordinaria amministrazione ‘.
3.15. In definitiva: – nella fase di preconcordato, ai sensi dell ‘ art. 161, comma 7°, l.fall., è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell ‘ impresa, senza necessit à di autorizzazione del tribunale, ai soli fini della conservazione dell ‘ integrit à e del valore del patrimonio; – la nozione di atti legalmente compiuti, di cui all ‘ art. 161, comma 7°, l.fall., è legata innanzi tutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo l ‘ art. 167 l.fall. e resta, dunque, incentrata sul requisito della idoneit à dell ‘ atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacit à a soddisfare le ragioni dei creditori, perch é in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l ‘ acquisizione di utilità reali prevalenti; – anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell ‘ atto deve essere compiuta con riferimento all ‘ interesse della massa dei creditori, e non dell ‘ imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili d ì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell ‘ impresa possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel
contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta, laddove gli stessi finiscano con l ‘ investire gli interessi del ceto creditorio mediante l ‘ assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilit à della massa; – la necessit à di valutare l ‘ atto in coerenza con la situazione nella quale è posto in essere impone al debitore, che intenda presentare una domanda di concordato ‘ con riserva ‘ , l ‘ onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti, sicch é , in difetto, l ‘ atto, che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio, deve essere considerato, ai fini dell ‘ art. 161, comma 7°, l.fall., come di amministrazione straordinaria (Cass. n. 14713 del 2019, in motiv.).
3.16. Il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo, pur se con riserva, con la conseguente applicazione del descritto regime giuridico, è, del resto, pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria (art. 161, comma 5°, l.fall.) ed è, come tale, accessibile a chiunque ne abbia interesse, a partire dai creditori che da quel momento eseguono prestazioni in favore della società debitrice (cfr. Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv., p. 14).
3.17. Il decreto impugnato, lì dove ha riconosciuto la richiesta prededuzione sul mero rilievo che la ‘ prestazione ‘ eseguita dall ‘opponente aveva ‘ consentito ‘ ‘ il mantenimento dell’attività produttiva ‘ della società debitrice , ‘ oltre al mantenimento del valore aziendale di avviamento e della posizione importante sul mercato del prodotto’ , per cui, trattandosi di una ‘ fornitura strategica ‘, la stessa, pur se
eseguita ‘ tra la domanda di concordato ‘ con riserva ‘ e il fallimento ‘, era ‘ senz’altro funzionale alle necessità dei creditori ‘, non ha prestato, evidentemente, osservanza ai principi illustrati, non avendo, in particolare, verificato in fatto, come invece avrebbe dovuto (così cadendo nel vizio della falsa applicazione della norma prevista dall’art. 161, comma 7°, l.fall.): -né l’i doneit à degli atti in questione ad incidere negativamente sul patrimonio della debitrice, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacit à a soddisfare le ragioni dei creditori perch é in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti; – né la coerenza degli stessi atti al tipo di proposta (o anche al contenuto del piano) che la debitrice, prima del loro compimento, abbia eventualmente illustrato.
Il ricorso, nei limiti esposti, dev ‘ essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l ‘ effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Napoli che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, assorbiti gli altri, e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Napoli che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima