Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17853/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE con unico socio , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentato e dife so dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto n. 476/2021, depositato dal Tribunale di Modena il 31.5.2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose domanda di insinuazione al passivo del fallimento NOME RAGIONE_SOCIALE di un credito derivante da vendite di merce. Chiese, in particolare, l’ammissione in prededuzione per la parte del credito (€ 73.970,81) relativa a vendite effettuate dopo l’omologazione de l concordato preventivo in continuità diretta che NOME RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ai suoi creditori, ma al quale non era poi riuscita a dare adempimento.
Il giudice delegato accolse la domanda di ammissione al passivo, ma con collocazione del l’intero credito in chirografo, non riconoscendo il presupposto della richiesta prededuzione.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione allo stato passivo, che venne però respinta dal Tribunale di Modena.
Contro il decreto del Tribunale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Il Fallimento si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia «violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, in particolare dell’art. 111, 167, 181 legge fallimentare ».
La decisione del Tribunale di Modena viene censurata laddove essa -per giustificare il rigetto della domanda di ammissione in prededuzione -ha negato sia il requisito della occasionalità, sia quello della funzionalità (ciascuno dei quali necessario e sufficiente per riconoscere la prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall.) ai crediti sorti per forniture rese all’impre nditore dopo l’omologazione del concordato
preventivo in continuità diretta. Oggetto di attenzione di questo primo motivo è, in particolare, il criterio dell’occasionalità, sostenendo la ricorrente che l’esecuzione successiva all’omologa sia anch’essa una fase attraverso cui si svolge il procedimento di concordato preventivo.
Il secondo motivo censura «violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, quale erronea interpretazione e applicazione in particolare dell’art. 111 legge fallimentare».
Il motivo continua e completa la censura sul ragionamento del Tribunale in merito alla insussistenza dei presupposti della prededuzione, soffermandosi sul requisito della funzionalità, per sostenere che essa avrebbe dovuto essere apprezzata con giudizio ex ante e con riferimento alla continuità aziendale sulla quale si fondava il piano di concordato e non con valutazione ex post sull’utilità in concreto della fornitura, desunta dalla mancata attuazione del piano.
I due motivi, che devono essere valutati insieme per la stretta connessione tra di loro, sono infondati.
3.1. Sebbene in passato diversi precedenti di questa Corte abbiano avallato alcuni degli argomenti posti a sostegno del ricorso (nel quale, infatti, quei precedenti vengono richiamati: Cass. nn. 12044/2018; 380/2018; 17911/2016), tale orientamento è stato successivamente abbandonato, partendo dal più preciso inquadramento dei presupposti della prededuzione, successivamente messo a punto dalle Sezioni unite (Cass. S.u. n. 42093/2021).
È stato quindi recentemente affermato il seguente principio di diritto, perfettamente calzante nel caso in esame:
« In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 legge fall. e durante la fase di esecuzione del concordato
medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. ‘in funzione’, di cui all’art. 111, comma 2, l egge fall., come ridelineata da Cass. S.u., n. 42093 del 2021 » (Cass. n. 10307/2025, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) .
Assume valore preminente la considerazione che, per essere prededucibile, il credito deve essere sorto in funzione «delle procedure concorsuali» e non genericamente in funzione dell’attività d’impresa, quantunque quest’ultima sia, a sua volta, secondo il piano, il mezzo da cui trarre le risorse per adempiere al concordato. E, per essere funzionale alla procedura concorsuale, il credito deve essere sorto prima (è il caso delle prestazioni dei professionisti che lavorano per costruire il piano e dare contenuto alla proposta) oppure durante la procedura stessa (in questo caso normalmente attraverso l’attività dei suoi organi). Viceversa, nella fase esecutiva del concordato non opera un criterio generale per attribuire la prededuzione (quali quelli dell’occasionalità e della funzionalità), ma soltanto la speciale previsione normativa che riguarda i finanziamenti, contenuta nell’art. 182 -quater , comma 1, legge fall.
3.2. Ribadito il citato principio di diritto con riferimento alla « prededucibilità c.d. ‘in funzione’ », per quanto riguarda il requisito dell’occasion alità va del pari tenuto fermo l’esplicito dato normativo per cui «la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione» (art. 181 legge fall.), sicché si deve escludere che crediti sorti nella successiva fase di esecuzione possano essere considerati sorti «in occasione» della procedura concorsuale.
Il fatto che l’imprenditore sia tenuto all’adempimento del concordato omologato e che, a tal fine, rimanga sottoposto al regime di attiva vigilanza previsto dall’art. 185 legge fall. non
può prevalere sulla chiarezza della scelta operata dal legislatore nel precedente art. 181, fermo restando che -in ogni caso -il criterio della occasionalità si declina non solo sul piano cronologico, ma anche « per l’imputazione del rispettivo titolo all’attività̀ degli organi della procedura stessa », poiché altrimenti risulterebbe « palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa » (Cass. S.u. n. 42093 del 2021).
Il terzo motivo è rubricato «nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4, laddove il Tribunale di Modena ha violato l ‘ art. 132, n. 4, c.p.c., omettendo completamente la motivazione».
La censura si rivolge nei confronti del passaggio del decreto impugnato in cui il Tribunale rileva che il tema della consecuzione di procedure (tra concordato preventivo e fallimento) «è stato tardivamente dedotto dall’opponente solo nelle memorie finali». La ricorrente si duole della assoluta mancanza di motivazione in merito alla implicita prospettazione che sia onere della parte dedurre la consecuzione delle procedure, nonché alla necessità che tale deduzione sia formulata al più tardi con il ricorso in opposizione allo stato passivo.
Il quarto motivo denuncia « vizio di cui all’art. 360 , comma 1, n. 3, violazione di legge in particolare degli artt. 2947 c.c., 115 c.p.c., 2909 c.c., 344 c.p.c.».
La ricorrente contesta al Tribunale di non avere considerato che la consecuzione delle procedure sarebbe stata accertata, con forza di giudicato, sia nella sentenza di
fallimento, sia nelle decisioni assunte dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.
Infine, il quinto motivo contesta un « vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, laddove il Tribunale ha omesso di considerare che, seppur ridotta, la marginalità generata dalla continuità aziendale vi fosse comunque».
La ricorrente osserva di avere tempestivamente allegato che le sue forniture avevano comunque generato una marginalità positiva a vantaggio dei creditori concorsuali e si duole che il Tribunale abbia del tutto omesso l’esame di tale circostanza.
I tre motivi sono tutti inammissibili, perché riguardano aspetti che non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato, la cui tenuta prescinde sia dalla consecuzione delle procedure, che dall’eventuale utilità economica delle prestazioni rese in favore della società poi fallita.
Complessivamente il ricorso deve essere, quindi, rigettato, ravvisandosi giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità in considerazione delle precedenti incertezze giurisprudenziali, che solo recentemente sono state superate dall’intervento nomofilattico di questa Corte.
9 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del