Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18760 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18105/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VICENZA n. 413/2023 depositato il 21/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE -è stata posta in amministrazione straordinaria a ottobre 2015, dopo la dichiarazione dello stato d’insolvenza dell’agosto dello stesso anno.
Il 28-12-2021 il Comune di Malo ha notificato due avvisi di accertamento per sanzioni e interessi attinenti al l’Imu relati va ad alcuni immobili della società – anni 2017 e 2018 – avendo la procedura provveduto al pagamento della sola imposta.
Attesa la mancata impugnazione degli avvisi, il Comune ha trasmesso il ruolo all’RAGIONE_SOCIALE e, il 7-11-2022, si è insinuato al passivo ai sensi dell’art. 111 -bis legge fall.
La domanda è stata respinta dal giudice delegato.
Avverso il provvedimento il Comune ha proposto opposizione.
Il T ribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione ritenendo non giustificato il ritardo di undici mesi dal momento in cui il creditore avrebbe potuto (e dovuto) insinuarsi al passivo.
Ha motivato affermando che il 28-12-2021 il Comune aveva emesso gli avvisi di accertamento, dopo soli ventidue giorni dal pagamento parziale avvenuto il 6-12-2021, sicché -in base all’orientamento più recente di questa Corte – non era spiegabile che non avesse anche insinuato al passivo in tempi altrettanto ragionevolmente brevi il relativo credito.
Ha aggiunto, quale ulteriore e coerente dato interpretativo pro futuro , che il Codice della crisi (CCII) prevede all’art. 208, terzo comma, che ‘ il creditore debba trasmettere la domanda non oltre sessanta giorni
dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo ‘, con ciò sicuramente escludendo la ragionevolezza di una inerzia protratta per ben undici mesi anche rispetto alla disciplina anteriormente vigente, applicabile al caso, nella quale nessun termine risulta esplicitato.
In conclusione, ha ritenuto ultratardiva l’insinuazione al passivo, con conseguente (e assorbente) preclusione all’esame del merito.
Il Comune di Malo ha proposto ricorso per la cassazione del decreto in tre motivi.
La procedura è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
– Col primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 101 legge fall. e 53 d.lgs. n. 270/1999, il Comune di Malo censura il provvedimento per avere statuito che l’insinuazione del credito, avvenuta undici mesi dopo l’emissione degli avvisi di accertamento, dovesse considerarsi inammissibile – perché ultratardiva – sebbene avvenuta nell’anno .
Col secondo denunzia l’i llegittimità del decreto impugnato per omesso esame RAGIONE_SOCIALE richieste e RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, avendo il tribunale omesso di dare rilievo alle istanze istruttorie avanzate col ricorso in opposizione.
Col terzo motivo, infine, il ricorrente assume l’in contestabilità della pretesa incorporata negli avvisi di accertamento, stante la mancata loro impugnazione, con conseguente piena legittimità dell’insinuazione al passivo ex art. 111bis legge fall.
II. -Il primo motivo di ricorso è infondato, e ciò determina l’assorbimento dei restanti due.
III. -Preliminarmente va osservato che non è -e non è mai stata – controversa la natura prededucibile del credito in questione.
Si tratta di un credito erariale afferente all’Imu per annualità successive al l’apertura del procedimento concorsuale .
Un tale credito è notoriamente fatto rientrare tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile.
Invero si dice (v. Cass. Sez. 1 n. 18882-22) che integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111ter legge fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene.
IV. L’art. 111 -bis legge fall. stabilisce che ‘ i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26 ‘.
Quello in oggetto, che riguarda gli accessori e le sanzioni, appartiene alla categoria dei crediti contestati.
Invero si evince dal ricorso che il commissario straordinario aveva proposto fin dall’inizio l’esclusione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni relativi al ritardo nel pagamento dell’imposta per effetto del l’art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 504 del 1992 (v. ricorso, pag. 6).
Il credito era stato quindi contestato, non importa se fondatamente o meno.
V. -Questa Corte ha recentemente chiarito (con la decisione evocata dal Tribunale di Vicenza) che ‘in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. “ultratardive”, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata
l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento ‘ (Cass. Sez. 1 n. 11000-22).
Il principio è stato fissato in una fattispecie parzialmente diversa da quella in esame; vale a dire in una fattispecie incentrata su un credito ‘ sorto dopo la sentenza di fallimento ‘ ma attinente ‘ alla quota residua ‘ di un mutuo oggetto di accollo stipulato anteriormente, in relazione a un contratto di vendita immobiliare dichiarato simulato. Dunque in un caso in cui il credito – affermato come ‘ sorto dopo la sentenza di fallimento ‘ -rinveniva la sua genesi in un fatto anteriore alla procedura.
VI. A fronte dell’orientamento sostenuto da un cospicuo filone giurisprudenziale – secondo il quale, per tutti i crediti sopravvenuti, in mancanza della fissazione legislativa di un termine, è necessario individuare pur sempre una disciplina del termine di insinuazione, ricavabile ‘in via sistematica’ con riguardo ai principi generali dell’ordinamento facenti perno sugli artt. 3 e 24 cost., per modo da valorizzare il termine annuale per la presentazione RAGIONE_SOCIALE relative domande anche ove il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – la sentenza sopra citata ha invece rilevato, in continuità con altro orientamento pure esistente presso questa Corte (v. Cass. Sez. 1 n. 19679-15), che la pretesa di fissare il termine di un anno ‘dalla cessazione della causa non imputabile’ è priva di sostegno positivo, esulando dai limiti di una possibile interpretazione dell’enunciato, sia pure secondo un criterio sistematico o analogico.
In tal guisa la sentenza n. 11000 del 2022 si è mossa lungo il crinale della condizione di ammissibilità del credito dettata dall’art. 101, quarto comma, legge fall. , costituita dalla ‘causa non imputabile’ che abbia impedito al creditore di proporre una domanda, tempestiva oppure tardiva ai sensi del primo comma. Una causa non imputabile alla cui unica nozione va ricondotta -è stato puntualizzato – ogni attivazione
dovuta e diligente dell’interessato, sempre tenuto a compiere la tempestiva riattivazione, intesa come “immediatezza della reazione” alla cessazione di una causa ostativa all’ammissione .
Tale s’è detto essere il presupposto positivo entro i cui confini l’interprete si deve muovere per stabilire la condizione di ammissibilità della domanda; un presupposto da interpretare nel senso non della individuazione di un termine, quanto piuttosto della necessità di attivazione tempestiva (in senso logico) , ovvero di attivazione ‘ in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento ‘ , o vvero ancora di ‘ immediata attivazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa ‘ .
VII. -L’insegnamento impartito dalla citata sentenza n. 11000 del 2022 va in generale condiviso, e può essere sintetizzato nel rilievo che il ritardo, se c’è, è colpevole.
Come detto, l’affermazione è stata resa in fattispecie involgente un credito concorsuale, vale a dire un credito traente genesi da un fatto (un contratto di mutuo oggetto di accollo) anteriore alla procedura, sebbene per le quote residue successive.
Nella specie, non si è dinanzi a un credito del genere.
Si discute del credito per l’Imu in relazione ad annualità successive al l’apertura della procedura .
Il credito per l’Imu nasce esso stesso dalla ricognizione dei presupposti nelle singole annualità: rinviene la sua genesi nel possesso degli immobili nelle singole annualità, così da palesarsi come credito prededucibile sorto direttamente nel corso della procedura (nel concreto almeno due anni dopo l’apertura ), secondo quanto già indicato al punto III.
Un credito del genere sfugge completamente alla distinzione alla quale allude l’art. 101 legge fall.
Esso è soggetto unicamente all’art. 111 -bis .
L’art. 111 -bis richiama le modalità di accertamento del capo V, non i termini.
La ragione è che non ha alcun senso discorrere di termini per l’ insinuazione, secondo il regime RAGIONE_SOCIALE domande tempestive o tardive, ove sia incerta (per definizione), e possa essere finanche del tutto casuale (si pensi ai crediti risarcitori da fatto illecito imputabile alla procedura), la collocazione temporale del fatto generatore.
In altre parole, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o in genere della procedura concorsuale sfuggono alla distinzione, nel senso che vanno insinuati ‘con le modalità di cui al capo V’ ma senza rilevanza del discrimine tra insinuazione tempestiva e tardiva, concettualmente incompatibile con la ragione d’insorgenza del credito .
VIII. – Questa conclusione d’altronde rafforzata dall’evoluzione del dato normativo (il d.lgs. n. 169 del 2007, art. 8, terzo comma, lett. a, ha abrogato il secondo comma dell’art. 1 11bis , nel riferimento alla necessità di accertare ‘ ai sensi del secondo comma dell’art. 1 01 ‘ i crediti prededucibili ‘ sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia differita ‘ ) -non comporta però che i crediti prededucibili debbano essere insinuati, come insiste nel dire il Comune ricorrente, entro un anno dalla loro insorgenza.
Soprattutto non comporta che sia recuperato per tale via l’orientamento superato dalla ripetuta Cass. Sez. 1 n. 11000-22.
Non ottiene in vero che debba esser considerata in toto irrilevante la regula iuris desumibile dall’art. 101 medesimo.
Per i crediti prededucibili, ove contestati, viene in rilievo un unico presupposto di ammissibilità dell’insinuazione , il quale però è sempre ritraibile dall’art. 101 nell’interpretazione resa da Cass. Sez. 1 n. 11000 -22.
Solo che l a regola dell’art. 101 viene in rilievo per la funzione di bilanciamento a essa sottesa.
Colpevolizzare il ritardo in ambito concorsuale è logica conseguenza di una ponderazione di stampo valoriale, tra l’esigenza di
definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti (anche per i riflessi sulle ripartizioni parziali e gli accantonamenti) e il diritto di azione e difesa del creditore. Una ponderazione che la natura stessa del credito prededucibile implica che sia fatta con valutazione caso per caso, non in termine fisso ma in base alle circostanze concrete, secondo prudente (e motivato) accertamento del giudice del merito.
IX. -In definitiva, il principio da affermare è il seguente:
-ai fini dell’insinuazione al passivo di crediti prededucibili , sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, debbono essere osservate , ai sensi dell’art. 111 -bis legge fall., le modalità del capo V della stessa legge senza rilevanza della distinzione tra insinuazioni tempestive e tardive, concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; ai fini dell’ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, l’art. 101 legge fall. viene in considerazione come norma di riferimento di un principio generale, attuativo della ragionevole durata del procedimento e declinabile in funzione del bilanciamento col diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole; principio la cui applicazione implica una valutazione caso per caso, in base alle circostanze e secondo prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione.
X. -Nella situazione concreta il tribunale ha motivatamente stabilito che l’insinuazione del Comune era avvenuta, senza alcuna plausibile spiegazione, con colpevole ritardo, undici mesi dopo la constatata necessità di insinuarsi al passivo, avendo l’ente emesso gli avvisi di accertamento a fine dicembre 2021, trasmesso il ruolo all’ addetto alla riscossione ad aprile 2022 e infine presentato la domanda di ammissione nel novembre successivo.
Si tratta di una valutazione di merito, sintonica al principio di diritto enunciato e insindacabile in questa sede.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio ella prima sezione civile,